Sei in: Home »  L'Istituzione » La Costituzione » Parte II » Titolo I » Sezione II » Articolo 82

La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione II - La formazione delle leggi


Articolo 82



Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note