Sei in: Home »  L'Istituzione » La Costituzione » Parte II » Titolo I » Sezione II » Articolo 81

La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione II - La formazione delle leggi


Articolo 81



Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, 100 c. 2].

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note