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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione II - La formazione delle leggi


Articolo 79



L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2].

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note