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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione II - La formazione delle leggi


Articolo 74



Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. ] chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note