La Costituzione
Titolo I - Il Parlamento
Sezione II - La formazione delle leggi
Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].
Indice
Principi fondamentali
Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I
Rapporti civili - Titolo II
Rapporti etico-sociali - Titolo III
Rapporti economici - Titolo IV
Rapporti politici
Parte II
Ordinamento della Repubblica
- Titolo I
Il Parlamento
- Sezione I
Le Camere - Sezione II
La formazione delle leggi
- Sezione I
- Titolo II
Il Presidente della Repubblica - Titolo III
Il Governo
- Sezione I
Il Consiglio dei Ministri - Sezione II
La Pubblica Amministrazione - Sezione III
Gli organi ausiliari
- Sezione I
- Titolo IV
La Magistratura
- Sezione I
Ordinamento giurisdizionale - Sezione II
Norme sulla giurisdizione
- Sezione I
- Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni - Titolo VI
Garanzie costituzionali
- Sezione I
La Corte costituzionale - Sezione II
Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
- Sezione I
