Sei in: Home »  L'Istituzione » La Costituzione » Parte II » Titolo I » Sezione I » Articolo 68

La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere


Articolo 68



I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note