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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere


Articolo 62



Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [cfr. art. 77 c. 2].

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note