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La Costituzione

Parte I - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili


Articolo 26



L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [cfr. art. 10 c.4]


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note