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Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica

Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 2002, n.9591
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 23 dicembre 2002 n. 300

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 12, comma 1, e l'art. 166, comma 2, del Regolamento
del Senato approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 12, comma 4, del Regolamento dell'Amministrazione del
Senato della Repubblica, di cui al D.P.S. n. 9185 del 7 febbraio
2001;
Vista la deliberazione in data 11 dicembre 2002, con la quale e'
stato approvato il Regolamento dei concorsi del Senato della
Repubblica;
Visti gli articoli 13, 14, 15 del Regolamento dell'Amministrazione
sopra citato;
Decreta:
Il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica e' reso
esecutivo nel testo di seguito riportato.


Art. 1.
Indicazioni delle fonti

1. Le procedure di concorso di cui all'art. 12 del Regolamento
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica sono disciplinate
dalle disposizioni del presente Regolamento e del bando di concorso.
2. Nelle materie regolate dal bando di concorso, le disposizioni
del presente Regolamento hanno efficacia anche se non espressamente
richiamate e solo in quanto non derogate.
3. Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti, si fa rinvio
alla consuetudine amministrativa del Senato della Repubblica ed alle
determinazioni che la Commissione esaminatrice adotta per il
perseguimento degli obiettivi di imparzialita', economicita',
celerita' e trasparenza della procedura di concorso.
4. Il Consiglio di Presidenza definisce la programmazione delle
procedure di concorso, autorizzando il Presidente del Senato della
Repubblica ad indire i diversi concorsi.

Art. 2.
Bando di concorso

1. Il bando di concorso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - "Concorsi ed esami".
2. Il bando di concorso stabilisce:
a) l'indizione del concorso per titoli ed esami, ovvero per soli
esami, ovvero per soli titoli, specificando altresi' l'eventuale
articolazione in indirizzi, nonche' l'eventuale frequenza di corsi
preparatori obbligatori curati dall'Amministrazione, ovvero da altra
organizzazione pubblica o privata, salva la previsione di cui
all'art. 17, comma 5;
b) il numero dei posti per i quali il concorso e' indetto, salva
la facolta' del Consiglio di Presidenza di deliberare l'assunzione di
eventuali candidati non vincitori risultati idonei, secondo l'ordine
di graduatoria, entro un anno dall'assunzione dei vincitori, con
relazione motivata da allegare alla deliberazione, entro i limiti
indicati dalla pianta organica;
c) la quota di posti riservata al personale di ruolo del Senato
della Repubblica nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento
dell'Amministrazione; ai fini della quota riservataria, lo stato in
servizio deve permanere all'atto del nuovo inquadramento;
d) i requisiti per l'ammissione al concorso stabiliti dall'art.
14 del Regolamento dell'Amministrazione, nonche' gli eventuali
requisiti ulteriori che possono essere richiesti ai sensi del
medesimo articolo, comma 5;
e) il termine entro il quale i requisiti di ammissione debbono
essere posseduti;
f) le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione;
g) le cause di irricevibilita' delle domande;
h) le cause di esclusione dal concorso;
i) le modalita' di nomina della Commissione esaminatrice;
l) l'articolazione delle prove di esame, le materie, ed
eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove stesse, nonche' la
possibilita' per la Commissione esaminatrice di disporre
l'effettuazione di test preselettivi consistenti nella risposta
ovvero soluzione di quesiti o casi teorici, pratici o
teorico-pratici, qualora, a norma del bando di concorso, si registri
una sproporzione tra i posti messi a concorso ed il numero di domande
di partecipazione, ovvero la possibilita' per la stessa Commissione
di eliminare la suddetta fase preselettiva qualora le domande di
partecipazione non superino, a norma del bando di concorso, un
determinato numero;
m) le modalita', ovvero la votazione minima, necessarie per il
superamento delle singole prove e complessivamente per il
conseguimento dell'idoneita';
n) gli eventuali titoli di merito valutabili ed i criteri di
massima per la loro valutazione, salva la previsione di cui all'art.
4, commi 3 e 4;
o) il termine entro il quale i titoli di merito debbono essere
posseduti;
p) i titoli di preferenza nella formazione della graduatoria in
caso di parita' di punteggio;
q) il termine entro il quale i titoli di preferenza debbono
essere posseduti;
r) il meccanismo di formazione della graduatoria finale;
s) gli adempimenti necessari ai fini dell'assunzione;
t) le modalita' di proposizione dei ricorsi avverso gli atti
della procedura di concorso;
u) le modalita' di trattamento dei dati personali;
v) le modalita' per la comunicazione dei diari delle prove,
nonche' le eventuali modalita' di iscrizione alle prove medesime;
z) le modalita' di notifica dei risultati delle prove.
3. Il bando di concorso puo' inoltre stabilire quali requisiti
generali di ammissione:
a) la cittadinanza italiana, comprensiva degli italiani non
appartenenti alla Repubblica, ovvero la cittadinanza comunitaria;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero
dichiarato equipollente al titolo di studio richiesto dalla
competente autorita' italiana, anche per l'eventuale votazione ivi
conseguita; tale possibilita' si intende accordata ancorche' non
espressamente prevista dal bando;
d) l'idoneita' fisica e psichica in relazione alle mansioni per
le quali il candidato concorre ovvero ulteriori requisiti fisici,
quali l'altezza minima, per particolari mansioni;
e) la mancata precedente destituzione, dispensa ovvero decadenza
dall'impiego;
f) la posizione regolare per il servizio militare, ovvero per il
servizio civile sostitutivo, per i candidati soggetti ad obbligo di
leva;
g) il limite di eta';
h) la mancanza di precedenti penali, generici o specifici, ovvero
di procedimenti pendenti, salva la previsione di cui all'art. 17,
comma 2.
4. La presentazione di un titolo di studio superiore a quello
richiesto e' ammessa qualora il titolo superiore presupponga il
possesso del titolo prescritto. Il titolo di studio superiore non
contiene il titolo di studio prescritto qualora quest'ultimo abiliti
all'esercizio di particolari professioni ovvero all'iscrizione a
specifici albi. In tale evenienza, il bando di concorso esclude
altresi' la ammissibilita' di titoli di studio equipollenti, salva
comunque la previsione di cui al precedente comma 3, lettera c).
5. Il termine entro il quale debbono possedersi i requisiti di
ammissione, i titoli di merito ed i titoli di preferenza, e' l'ultimo
giorno utile per la spedizione delle domande.
6. I termini per la presentazione delle domande, dei titoli di
merito e di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si
esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la
scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
7. Per le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli si fa rinvio al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art.
5, commi 4 e 5, e successive modificazioni. I candidati sono tenuti,
a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a
richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui
si sostengono le prove orali.
8. Nel bando di concorso l'Amministrazione si riserva di provvedere
anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di
chiedere in qualsiasi momento della procedura di concorso la
presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione.
9. Le domande di partecipazione dichiarate irricevibili ai sensi
del bando di concorso non sono prese in considerazione. La
dichiarazione di irricevibilita' viene comunicata ai candidati a cura
del Servizio del Personale.
10. I candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti o
le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal concorso con
decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
11. Sono prese in considerazione le integrazioni alle domande di
partecipazione soltanto qualora siano state spedite e siano pervenute
entro i termini, rispettivamente, di spedizione e ricezione delle
domande stesse, stabiliti dal bando, salva la previsione del
successivo comma 15.
12. Oltre la data di scadenza dei termini, rispettivamente, per la
spedizione e la ricezione delle domande, non e' ammessa la
regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato i documenti o le
certificazioni richieste.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione delle documentazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. I
candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata,
qualunque cambiamento del proprio recapito.
14. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso qualora vengano
accertati la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del
termine per la spedizione delle domande di partecipazione ovvero il
loro venir meno durante la procedura di concorso.
15. I termini stabiliti dal bando possono essere prorogati, per
ragioni di interesse pubblico, con decreto del Presidente del Senato
della Repubblica. In tal caso, il termine entro il quale debbono
possedersi i requisiti di ammissione, i titoli di merito ed i titoli
di preferenza e' prorogato di diritto alla nuova data richiesta per
la spedizione della domanda di partecipazione. Qualora la proroga del
termine determini il raggiungimento di un'eta' superiore a quella
massima prescritta, si considera il termine originario per la
spedizione della domanda di partecipazione.
16. Per ragioni di interesse pubblico, il Presidente del Senato
della Repubblica puo' disporre con proprio decreto la revoca del
bando di concorso.

Art. 3.
Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica ed e' composta da due Senatori
della Repubblica con funzioni di Presidente e di Vice Presidente
ovvero da un solo senatore e da tecnici esperti, non necessariamente
docenti, nelle materie oggetto del concorso, anche interni
all'Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. Per i concorsi alla carriera dei Consiglieri parlamentari la
Commissione esaminatrice e' presieduta dal Presidente del Senato
della Repubblica ovvero da un Vice Presidente ed e' composta dal
Segretario Generale ovvero da un Consigliere parlamentare delegato e
da professori di prima fascia delle universita'.
3. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti
per singole prove di esame, per gli esami di lingua, per materie
speciali.
4. Qualora si renda necessaria la sostituzione di un componente
della Commissione esaminatrice, il Presidente del Senato della
Repubblica emana il relativo decreto di sostituzione. In tal caso il
Presidente della Commissione esaminatrice riceve a verbale la
dichiarazione da parte del neo nominato di accettare espressamente le
determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice prima del suo
insediamento. Qualora il neo componente sia un supplente gia'
nominato, si procede alla nomina di un nuovo supplente. Qualora il
neo nominato non abbia reso la suddetta dichiarazione, ma all'atto
del suo insediamento non abbia formulato riserve, si da' per
acquisita definitivamente la sua conferma tacita.
5. Possono essere nominati supplenti per i singoli componenti la
Commissione esaminatrice, anche in un momento successivo alla
costituzione della Commissione stessa ai sensi del comma 1 del
presente articolo. I supplenti intervengono nelle sedute della
Commissione nelle sole ipotesi di impedimento grave e documentato dei
componenti effettivi. Nelle more dell'emanazione di un eventuale
decreto di sostituzione, il supplente interviene a pieno diritto
nelle sedute della Commissione.
6. Per la correzione delle prove, la Commissione esaminatrice puo'
essere suddivisa in Sottocommissioni qualora gli elaborati, relativi
alle diverse materie, dei candidati che abbiano sostenuto le prove
preliminari ovvero scritte, superino le 350 unita'. Ciascuna
Sottocommissione e' composta da almeno tre commissari e la funzione
di Presidente viene esercitata dal piu' anziano di essi ovvero dal
componente designato dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Ciascuna Sottocommissione procede alla correzione di tutti i compiti
afferenti ad una stessa materia e riferisce, al termine del lavoro
istruttorio, alla Commissione plenaria che attribuisce i punteggi
definitivi a ciascuna prova per le diverse materie.
7. La Commissione esaminatrice puo' articolarsi in piu'
Sottocommissioni anche per una stessa materia, qualora gli elaborati
afferenti a tale materia, dei candidati che abbiano sostenuto le
prove preliminari ovvero scritte, superino le 150 unita'. Ciascuna
Sottocommissione e' composta da almeno tre commissari e la funzione
di Presidente viene esercitata dal piu' anziano di essi ovvero dal
componente designato dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Ciascuna sottocommissione procede alla correzione di tutti gli
elaborati e riferisce alla Commissione plenaria che attribuisce i
punteggi definitivi. Il Presidente delle Sottocommissioni afferenti
ad una stessa materia e' unico per tutte le Sottocommissioni di
quella materia.
8. La Commissione esaminatrice puo' deliberare la costituzione
delle Sottocommissioni di cui al comma 6, anche qualora ricorrano i
presupposti per la costituzione delle Sottocommissioni di cui al
comma 7 del presente articolo.
9. Per la sorveglianza durante lo svolgimento delle prove, la
Commissione esaminatrice puo' costituire un Comitato di vigilanza
composto da tre componenti della Commissione, dalla Segreteria della
stessa, e, ove necessario, da altro personale del Senato incaricato.
Le funzioni di Presidente del Comitato di vigilanza sono svolte dal
piu' anziano, tra i componenti della Commissione esaminatrice che vi
fanno parte, ovvero dal componente designato dal Presidente della
Commissione medesima.
10. Il Comitato di vigilanza sovrintende all'osservanza delle
disposizioni stabilite dalla Commissione esaminatrice per lo
svolgimento delle prove e dispone l'immediata esclusione dal concorso
per i candidati che le contravvengano.
11. La Commissione esaminatrice puo' avvalersi di societa' di
consulenza esterne per specifiche fasi della procedura di concorso,
ivi compresa l'elaborazione di archivi di quesiti.

Art. 4.
Adempimenti preliminari della Commissione esaminatrice


1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione
esaminatrice e della Segreteria, presa visione dell'elenco dei
partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione, allegata al verbale,
che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i
candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile. Il Presidente della Commissione riceve a verbale, altresi',
le analoghe dichiarazioni degli eventuali supplenti, anche se
nominati in un momento successivo alla costituzione della Commissione
medesima. Analoga dichiarazione di assenza di incompatibilita' e'
rilasciata alla Segreteria dagli addetti alla sorveglianza durante le
prove.
2. Qualora sia prevista una prova preliminare con previa
pubblicazione dell'archivio dei quesiti e per la correzione della
quale si ricorra all'ausilio di sistemi automatizzati, le
dichiarazioni di cui al comma 1, riferite ai componenti della
Commissione esaminatrice, sono rese prima delle prove scritte, presa
visione dell'elenco dei candidati ammessi a tali prove.
3. Successivamente alla resa delle dichiarazioni di cui al comma 1,
la Commissione esaminatrice approva, se non stabiliti dal bando, i
criteri di massima concernenti il punteggio massimo attribuibile per
i titoli e per gli esami, la suddivisione dei titoli in categorie,
nonche' i criteri di valutazione delle prove.
4. La Commissione procede quindi alla determinazione dei criteri di
valutazione dei diversi tipi di titoli valutabili. Il punteggio per i
titoli presentati da ogni singolo candidato ammesso alle prove orali
e pratiche viene attribuito prima dell'effettuazione delle stesse e
reso pubblico a mezzo d'affissione all'esterno della sala d'esame.
Per i servizi svolti contemporaneamente, e' attribuito il punteggio
per il servizio che risulti piu' favorevole.
5. La Commissione esaminatrice approva il calendario generale dei
propri lavori e delle prove d'esame. Il suddetto calendario puo'
essere modificato, salvo il principio della celerita' della procedura
di concorso.

Art. 5.
Deliberazioni della Commissione esaminatrice


1. Per le deliberazioni attinenti all'organizzazione delle prove,
all'ordine dei lavori, alla possibilita' di avvalersi di societa' di
consulenza esterne, la Commissione esaminatrice e' regolarmente
costituita con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti
effettivi e delibera validamente a maggioranza semplice.
2. Per le deliberazioni attinenti alla approvazione di archivi di
quesiti, alla produzione di questionari, alla determinazione dei
criteri di valutazione delle prove, alla formulazione di tracce
ovvero quesiti per le prove orali e pratiche, alla distribuzione di
questionari ovvero test diversi in una stessa sessione d'esame, alle
determinazioni riguardanti tipologie di prove non disciplinate,
all'annullamento di prove, alla possibilita' di procedere
all'effettuazione ovvero all'eliminazione della fase preselettiva,
alla concessione di ausili ovvero di tempi aggiuntivi per i candidati
disabili, ovvero per le madri in stato di puerperio, all'estensione
delle disposizioni del presente Regolamento alle procedure di
concorso pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, la
Commissione esaminatrice e' regolarmente costituita con la presenza
di tutti i suoi componenti effettivi e assume le proprie
determinazioni a maggioranza assoluta.
3. Per le deliberazioni attinenti alle attribuzioni di punteggio,
la Commissione esaminatrice plenaria approva i singoli punteggi per
ciascuna materia a maggioranza assoluta. Qualora vi siano
significative diversita' nell'attribuzione di punteggio ad un
elaborato, vengono verbalizzati i giudizi espressi da ciascun
componente della Commissione.
4. Per tutte le altre deliberazioni la Commissione esaminatrice
adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
5. Si presume l'unanimita' del voto, se non diversamente
specificato a verbale.
6. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente della
Commissione esaminatrice prevale.
7. Per tutte le deliberazioni, la Commissione esaminatrice e'
regolarmente costituita con la presenza del solo Presidente ovvero
del solo Vice presidente che ne assume, a tutti gli effetti, la
Presidenza.

Art. 6.
Diario delle prove e notifica dei risultati


1. Il diario della prima fase di prove e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - almeno quindici
giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale si danno comunicazioni in ordine allo svolgimento delle
successive fasi del concorso e alle modalita' di notifica ai
candidati dei risultati delle medesime. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale, inoltre, puo' essere data comunicazione della nuova data
di pubblicazione del diario delle prove ovvero delle modalita' di
notifica, in caso di eventuale rinvio.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
domicilio, a mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe
modalita', ivi compresa la notifica a mezzo di telefono nei casi di
necessita' documentata.
3. La convocazione dei candidati per tutte le prove segue l'ordine
alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione
esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo
svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati
ammessi alle prove orali, pratiche e tecniche.
4. L'ammissione alle prove successive alla prima e' notificata a
mezzo di affissione del relativo elenco all'albo del Servizio del
personale, ovvero con comunicazione scritta, ovvero secondo le
modalita' fornite ai candidati durante lo svolgimento della prima
fase di prove del concorso.
5. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite in sede di prova assumono valore di notifica a tutti
gli effetti.
6. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano svolgersi una
o piu' sessioni di esami, il Presidente della Commissione
esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza
stabiliscono la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma
orale, ai candidati presenti. In tal caso il Segretario della
Commissione esaminatrice certifica la presenza dei candidati che si
sono presentati e che saranno ammessi a sostenere la prova secondo il
nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la prova i candidati
che non si siano presentati, senza giustificato e documentato motivo,
in prima convocazione.
7. La comunicazione del diario delle prove preliminari, scritte,
orali e pratiche avviene almeno quindici giorni prima dell'inizio
delle stesse. Ai candidati puo' essere comunicato il diario di prove
successive a quella che stanno sostenendo, ovvero in via preventiva
il diario di altre prove, con l'avvertenza che nella sede, nel luogo
e nell'ora indicati dovranno presentarsi i soli candidati risultati
idonei in una determinata fase del concorso.
8. Le comunicazioni a domicilio sono atti formali recettizi e si
reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario. Tale momento puo' coincidere con il rilascio del
relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale,
qualora si registri l'assenza del destinatario ovvero di altra
persona abilitata a ricevere le suddette comunicazioni. Resta a
carico del candidato l'onere di indicare esattamente il luogo di
domicilio ai fini delle comunicazioni relative al concorso.
9. L'Amministrazione puo' procedere alla trasmissione delle
comunicazioni anche a mezzo di corriere privato ovvero di proprio
personale incaricato.

Art. 7.
Prova preliminare


1. La Commissione esaminatrice, prima di dare avvio alla produzione
dei questionari, fissa i criteri di valutazione delle prove
eventualmente non stabiliti dal bando di concorso. E' facolta' della
Commissione esaminatrice comunicare ai candidati prima dell'inizio
della prova i criteri di valutazione che prevedano la sottrazione
automatica di un punteggio in caso di errori.
2. Se gli esami hanno luogo in un'unica sede, il giorno stabilito
per lo svolgimento della prova preliminare e prima di ciascuna
sessione d'esame, la Commissione esaminatrice da' avvio alla
produzione di tre questionari contenenti i quesiti oggetto della
prova medesima. I quesiti sono contenuti in un archivio
precedentemente approvato dalla Commissione esaminatrice. La
produzione puo' effettuarsi ricorrendo all'ausilio di sistemi
automatizzati. Qualora l'archivio contenga quesiti culturali, puo'
essere oggetto di pubblicazione. Il relativo volume e' pubblicato
almeno quindici giorni prima dell'effettuazione delle prove.
3. La Commissione sovrintende alla riproduzione di un numero
sufficiente di questionari. Gli stessi vengono quindi imbustati e
riposti in contenitori sui quali e' riportato il numero che li
contraddistingue.
4. Il Presidente ed il Segretario della Commissione esaminatrice
sigillano una copia di ciascun questionario all'interno di tre buste
contraddistinte, rispettivamente, dai numeri 1, 2 e 3. Le buste sono
siglate sui lembi di chiusura dal Presidente e dal Segretario della
Commissione esaminatrice. Il Presidente ed il Segretario della
Commissione esaminatrice sigillano infine i contenitori dove sono
riposte le copie dei diversi questionari. I questionari sono segreti
e ne e' vietata la divulgazione.
5. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il
Presidente del Comitato di vigilanza, fatta constatare l'integrita'
della chiusura dei tre pieghi e dei contenitori corrispondenti,
invita due candidati volontari per ciascun indirizzo, qualora
previsto dal bando, e, comunque, candidati volontari in un numero
complessivo non inferiore a tre ad avvicinarsi al tavolo della
Presidenza per procedere al sorteggio della busta.
6. Uno dei candidati, designato dagli altri, procede al sorteggio.
La busta sorteggiata viene quindi dissigillata e si procede a
dissigillare i contenitori dove erano state riposte le copie del
questionario estratto. Il Presidente della Commissione esaminatrice
ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza, accertata la
distribuzione del questionari a tutti i candidati, da' inizio alla
prova. Le tre buste ed i relativi questionari sono allegati al
verbale.
7. Nel caso di esami aventi luogo in diverse sedi, si procede con
le stesse modalita' alla produzione di un solo questionario,
all'imbustamento ed alla sigillatura delle copie del medesimo in
appositi contenitori. Il Presidente della Commissione esaminatrice
ovvero il presidente di ciascun Comitato di vigilanza allo scopo
costituito anche in deroga alla norma di cui all'art. 3, comma 9,
fatta constatare l'integrita' dei contenitori, procede a
dissigillarli.
8. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il
Presidente di ciascun Comitato di vigilanza, accertata la
distribuzione dei questionari a tutti i candidati, da' inizio alla
prova. Una copia dei questionari e' allegata al verbale.
9. La Commissione esaminatrice puo' deliberare la distribuzione di
questionari e test diversi in una stessa sessione d'esame,
stabilendone le modalita' operative.
10. La prova preliminare consistente nella risposta a quesiti
aperti o nella soluzione di casi teorici, pratici ovvero
teorico-pratici e' disciplinata dalle norme di cui all'art. 8, in
quanto compatibili.
11. Per tipologie di prova preliminare non disciplinate, la
Commissione esaminatrice assume le necessarie determinazioni.
12. La Commissione esaminatrice adotta le ulteriori disposizioni
che si rendessero necessarie.

Art. 8.
Prove scritte


1. La Commissione esaminatrice puo' comunicare ai candidati prima
dell'inizio della prova i criteri di valutazione previamente
stabiliti.
2. Il giorno fissato per lo svolgimento delle prove, la Commissione
esaminatrice, sulla scorta delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno
luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo
in piu' sedi.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi sigillati e
firmati esteriormente sui lembi di chiusura dal Presidente e dal
Segretario della Commissione esaminatrice. Le tracce sono segrete e
ne e' vietata la divulgazione.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il
Presidente del Comitato di vigilanza, fatta constatare l'integrita'
della chiusura dei tre pieghi, invita due candidati volontari per
ciascun indirizzo, qualora previsto dal bando, e, comunque, candidati
volontari in un numero complessivo non inferiore a tre ad avvicinarsi
al tavolo della Presidenza per procedere al sorteggio della busta.
5. Uno dei candidati, designato dagli altri, procede al sorteggio.
La busta sorteggiata viene quindi dissigillata e la traccia ivi
contenuta e' dettata. Successivamente vengono dissigillate anche le
rimanenti buste e delle rispettive tracce e' data lettura. Le tracce
sono allegate al verbale.
6. La Commissione esaminatrice puo' deliberare che le buste
sigillate non vengano contraddistinte da alcun numero. In tal caso,
gli stessi candidati volontari previamente dispongono le buste in
ordine casuale e, successivamente, il Segretario della Commissione
procede alla loro numerazione ai fini del sorteggio.
7. Nel caso di esami aventi luogo in diverse sedi, possono essere
costituiti Comitati di vigilanza secondo le determinazioni della
Commissione esaminatrice, anche in deroga alle norme di cui all'art.
3, comma 9. Il Presidente di ciascun Comitato di vigilanza, fatta
constatare l'integrita' della chiusura del piego, procede a
dissigillarlo e a dettare la traccia ivi contenuta.
8. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il
Presidente del Comitato di vigilanza, accertato che tutti i candidati
abbiano riportata la traccia dettata, da' inizio alla prova.
9. La prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla e'
disciplinata dalle norme di cui all'art. 7, in quanto compatibili.
10. La prova scritta consistente nella risposta a quesiti aperti o
nella soluzione di casi teorici, pratici ovvero teorico-pratici e'
disciplinata dalle presenti disposizioni, in quanto compatibili.
11. Per tipologie di prova scritta non disciplinate, la Commissione
esaminatrice assume le necessarie determinazioni.
12. La Commissione esaminatrice adotta le ulteriori disposizioni
che si rendessero necessarie.

Art. 9.
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove
preliminari e scritte


1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due
buste: una grande munita di appendice staccabile ed una piccola
contenente un cartoncino bianco ovvero un cartoncino identificativo
con i dati anagrafici prestampati. Qualora la prova sia unica, la
busta grande non e' munita di appendice.
2. L'identificazione dei candidati e' effettuata dalla Segreteria
della Commissione esaminatrice che si avvale di personale allo scopo
incaricato.
3. Durante l'intero svolgimento della prova il candidato tiene
visibile sopra la propria postazione il cartoncino identificativo ove
sono riportati nome e cognome, data di nascita e firma, con accanto
il documento di identita' personale utilizzato al momento
dell'identificazione all'ingresso nella sala d'esame.
4. Durante le prove preliminari e scritte non e' permesso ai
candidati di comunicare in qualunque modo tra loro, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice ovvero
del Comitato di vigilanza, esclusivamente per motivi attinenti alle
modalita' di svolgimento del concorso.
5. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullita', su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del
Segretario della Commissione esaminatrice. Qualora la prova consista
in quesiti a risposta multipla, la Commissione puo' stabilire che
dopo l'inizio della prova i fogli risposta non siano sostituiti per
nessun motivo.
6. I candidati non possono introdurre nella sala d'esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, ne' utilizzare calcolatori e supporti elettronici ovvero
apparecchi ricetrasmittenti. Possono consultare testi di legge non
commentati, dizionari, vocabolari solo se espressamente autorizzati
dalla Commissione esaminatrice. La Commissione esaminatrice puo'
disporre che i suddetti testi debbano essere consultati
esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati
su apposite postazioni. La Commissione esaminatrice puo' altresi'
valutare la possibilita' di consentire l'utilizzo di calcolatrici,
tavole o altro materiale per specifiche prove.
7. L'inosservanza delle suddette disposizioni, nonche' di ogni
altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice ovvero
dal Comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove, comporta
l'immediata esclusione dal concorso.
8. Il candidato che abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui
risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
9. La Commissione esaminatrice e il singolo Comitato di vigilanza
curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi componenti devono trovarsi nella sala degli esami. La
mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione
sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime con
deliberazione di annullamento della Commissione esaminatrice.
10. La Commissione esaminatrice, se espressamente richiesto dal
candidato disabile interessato ovvero dalla candidata in stato di
puerperio, assicura la predisposizione degli opportuni presidi
logistici per lo svolgimento delle prove. Ove espressamente richiesto
dal candidato, la Commissione esaminatrice puo' assumere altresi' le
necessarie determinazioni concernenti la compilazione o l'annerimento
dei fogli-risposta ovvero la scritturazione manuale sui fogli
consegnati per le prove da parte di un Segretario o Addetto aggiunto
ovvero le modalita' che permettano all'interessato di svolgere la
prova.
11. Qualora la prova di concorso non comporti anche una valutazione
circa la velocita' di esecuzione, la Commissione esaminatrice puo'
concedere al candidato disabile ovvero alla candidata in stato di
puerperio, che ne facciano espressa richiesta, un tempo aggiuntivo,
secondo criteri di ragionevolezza.
12. Le deliberazioni della Commissione esaminatrice riguardanti la
concessione di ausili ovvero tempi aggiuntivi sono brevemente
motivate.
13. Il Segretario e l'Addetto aggiunti alla Segreteria, prima
dell'effettuazione della prova, rendono la dichiarazione di mancanza
di incompatibilita' al sensi dell'art. 4, comma 1, del presente
Regolamento e prestano altresi' giuramento di riprodurre fedelmente
le indicazioni del candidato disabile, a prescindere dalle proprie
conoscenze individuali.
14. La Commissione esaminatrice puo' aggregare piu' Segretari
ovvero piu' Addetti aggiunti per l'assistenza ai candidati disabili.

Art. 10.
Adempimenti dei concorrenti e della Commissione esaminatrice al
termine delle prove preliminari e scritte


1. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi
sottoscrizione, ne' altro contrassegno o segno di riconoscimento,
introduce li foglio ovvero tutti i fogli a lui consegnati, nella
busta grande. Pone, quindi, anche la busta piccola contenente il
cartoncino identificativo, debitamente sigillata e priva all'esterno
di alcun segno, nella busta grande, che a sua volta sigilla e
consegna al personale incaricato, secondo le indicazioni che vengono
fornite in sede d'esame.
2. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta
contenente l'elaborato di ciascun candidato lo stesso numero sulla
appendice staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente
attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso
candidato. La Commissione esaminatrice ovvero il Comitato di
vigilanza accerta la corrispondenza dei suddetti numeri per ogni
giornata o sessione d'esame.
3. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e
comunque di norma non oltre le quarantotto ore si procede, dopo aver
verificato la corrispondenza dei numeri riportati e dopo aver
tagliata e distrutta la relativa appendice numerata, alla riunione
delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta piu' grande
che viene sigillata. A tale operazione presenzia la Commissione
esaminatrice ovvero il Comitato di vigilanza, nel giorno e nell'ora
di cui e' stata data comunicazione orale ai candidati presenti in
aula all'ultima prova ovvero sessione di esame, con l'avvertimento
che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita',
potranno assistere alle anzidette operazioni. La Commissione
esaminatrice ovvero il Comitato di vigilanza possono disporre che
tale avvertenza sia data per ogni sessione, giornata di prove ed,
altresi', che assistano alle suddette operazioni candidati volontari
in numero superiore alle dieci unita'.
4. Al termine delle suddette operazioni il Presidente della
Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di
vigilanza invita i candidati presenti a disporre in ordine casuale le
buste. Le buste medesime, sempre alla presenza dei candidati
volontari, sono numerate ovvero sulle stesse viene applicato un
codice a barre con numerazione progressiva. Terminate le operazioni
di numerazione, le buste sono sigillate, alla presenza dei candidati
volontari, in appositi contenitori, sui quali vengono apposte le
firme del Presidente e del Segretario della Commissione esaminatrice
ovvero del Comitato di vigilanza. Sono infine raccolti i nominativi
dei candidati volontari che assisteranno alla fase di resa in
anonimato delle prove.
5. Nel giorno e nell'ora di cui e' stata data comunicazione orale
ai candidati, e alla loro presenza, il Presidente della Commissione
esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza, fatta
constatare l'integrita' dei sigilli dei contenitori, autorizza
l'apertura delle buste piu' grandi. L'identico numero riportato
all'esterno ovvero l'identico codice a barre a numerazione
progressiva viene posto all'esterno di ciascuna busta grande ivi
contenuta.
6. Le buste grandi sono quindi aperte e l'identico numero ovvero
codice a barre riportato all'esterno e' riprodotto sui fogli
utilizzati dai candidati e sulle buste piccole sigillate contenenti i
cartoncini identificativi. Alla presenza dei candidati volontari, le
buste piccole sono sigillate in appositi plichi, ove vengono apposte
le firme del Presidente e del Segretario della Commissione
esaminatrice ovvero del Comitato di vigilanza.
7. Qualora non si proceda alla fase dell'accorpamento nel caso di
unica prova, si fa rinvio alle sole disposizioni di cui al comma 6
del presente articolo.
8. La Commissione esaminatrice assume ogni ulteriore determinazione
che si rendesse necessaria per garantire, nel rispetto dei principi
di imparzialita' e trasparenza, il buon andamento e la celerita'
della fase di resa in anonimato delle prove. La contestuale
apposizione del medesimo codice a barre sul foglio a lettura ottica e
sul cartoncino identificativo, prima dell'effettuazione della prova,
e' ammessa esclusivamente per prove a correzione automatizzata per le
quali sia prevista l'immediata acquisizione informatica dei
risultati, sempre alla presenza di candidati volontari.

Art. 11.
Correzione delle prove preliminari e scritte


1. La Commissione esaminatrice procede alla correzione dei fogli a
lettura ottica ricorrendo all'ausilio di sistemi automatizzati e
sottoscrive l'elenco dei punteggi conseguiti in ciascuna prova con
l'indicazione del numero di risposte corrette, errate ed omesse.
Redige quindi la graduatoria degli idonei, la approva e la
sottoscrive. Un imperfetto annerimento della casella da parte del
candidato puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Il
mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la
correzione - ivi compreso l'annerimento della casella corrispondente
ad una lingua straniera - comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
2. Nella correzione delle prove scritte l'indicazione del punteggio
e' motivazione sufficiente e tale da sostituire la formulazione di
ulteriori giudizi, anche nel caso di punteggio negativo. Nel caso in
cui nell'attribuzione di un punteggio ad un elaborato si registri una
significativa divergenza tra i diversi componenti della Commissione
esaminatrice, il Presidente riceve a verbale i giudizi singolarmente
espressi da ciascun componente.
3. La Commissione esaminatrice ovvero le Sottocommissioni procedono
alla correzione degli elaborati redigendo appositi verbali nei quali
sono riportati il numero degli elaborati, il relativo punteggio
ovvero una proposta di punteggio nel caso si siano costituite le
Sottocommissioni.
4. Nella correzione delle prove la Commissione assume
discrezionalmente le determinazioni riguardanti l'organizzazione e
l'ordine dei propri lavori.
5. La Commissione esaminatrice dichiara nulla la prova per gli
elaborati scritti su fogli non timbrati d'ufficio e privi della firma
del Segretario.
6. La Commissione esaminatrice annulla le prove riportanti segni
ovvero indicazioni che in concreto rappresentino un oggettivo
elemento di riconoscimento e non procede alla relativa attribuzione
di punteggio. La stessa disciplina si estende al caso di segni ovvero
indicazioni riportate all'esterno della busta piccola contenente il
cartoncino identificativo qualora rappresentino in concreto un
oggettivo elemento di riconoscimento.
7. L'introduzione nella busta di materiale estraneo a quello
consegnato puo' essere valutato, in concreto, come oggettivo elemento
di riconoscimento dalla Commissione esaminatrice, e quindi puo'
determinare l'annullamento della prova, ai sensi del comma 6 del
presente articolo.
8. Al termine della correzione di tutte le prove la Commissione
esaminatrice attribuisce i punteggi definitivi, sottoscrive l'elenco
dei punteggi riportati in ciascuna prova per le diverse materie,
nonche' l'elenco dei punteggi complessivi, approva e sottoscrive la
graduatoria anonima del candidati idonei.

Art. 12.
Modalita' di redazione della graduatoria nominativa delle prove
preliminari e scritte


1. Nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati i candidati
volontari presenti nella fase di resa in anonimato delle prove, il
Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del
Comitato di vigilanza fanno constatare l'integrita' dei sigilli dei
plichi ove sono state riposte le buste piccole contenenti i
cartoncini identificativi dei candidati ed informano altresi' che la
Commissione esaminatrice ha gia' approvato definitivamente la
graduatoria anonima.
2. Si procede quindi, alla presenza dei candidati volontari, a
dissigillare i suddetti plichi. L'identico numero ovvero il codice a
barre riportato all'esterno viene riprodotto anche sul cartoncino
identificativo. Il cartoncino identificativo viene quindi spillato
alla relativa bustina.
3. Terminate tali operazioni i candidati sono congedati e la
Commissione esaminatrice procede alla redazione della graduatoria
nominativa dei candidati risultati idonei, che viene approvata e
sottoscritta dalla Commissione. La Commissione esaminatrice approva e
sottoscrive, altresi', l'elenco dei candidati che non sono risultati
idonei.
4. La Commissione puo' stabilire modalita' analoghe ed assumere
ogni ulteriore determinazione che si rendesse necessaria per
garantire, nel rispetto del principio dell'anonimato, il buon
andamento e la celerita' della procedura.

Art. 13.
Prove orali e pratiche


1. Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento
delle prove pratiche e orali sono pubbliche, compatibilmente con le
esigenze di sicurezza dei Palazzi del Senato e salva la possibilita'
di effettuazione delle prove pratiche o tecniche in forma anonima,
secondo le disposizioni stabilite per le prove scritte, in quanto
compatibili.
2. L'identificazione dei candidati e' effettuata dalla Segreteria
della Commissione esaminatrice che si avvale di personale allo scopo
incaricato.
3. Prima dell'inizio di ogni sessione di prove orali la Commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna
prova. I quesiti sono in un numero superiore di due unita' rispetto
al numero di candidati convocati per sostenere le diverse prove.
Appena formulati, i quesiti sono chiusi in pieghi sigillati, non
contrassegnati da alcun numero, divisi per materia e siglati sui
lembi di chiusura dal Presidente e dal Segretario della Commissione
esaminatrice. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
4. Qualora la prova preveda l'ascolto di un testo registrato, la
Commissione puo' stabilire che il testo sia unico per ciascuna
sessione ovvero giornata d'esame. Prima della prova il testo e'
segreto e ne e' vietata la divulgazione.
5. Il Presidente della Commissione esaminatrice invita i candidati
presenti nella sala di esame a disporre in ordine casuale le diverse
buste suddivise per materia. Il Segretario della Commissione
esaminatrice procede quindi a numerare le buste in ordine progressivo
all'interno di ciascuna materia.
6. Il Presidente della Commissione esaminatrice da' quindi avvio
alle prove orali secondo l'ordine stabilito. Le buste sorteggiate da
ciascun candidato sono aperte dallo stesso candidato che da' lettura
dei rispettivi quesiti ivi contenuti.
7. I quesiti estratti sono allegati al verbale. Non e' richiesta la
verbalizzazione delle risposte.
8. Per le prove pratiche e orali l'attribuzione del punteggio
sostituisce ogni altro giudizio e motivazione, anche nel caso di
punteggio negativo.
9. Le prove pratiche possono essere identiche per tutti i
candidati, ovvero diversificate. La Commissione esaminatrice assume
discrezionalmente ogni determinazione necessaria per il loro
espletamento, anche in deroga alle disposizioni riguardanti le prove
orali. La Commissione esaminatrice puo' incaricare un'apposita
Sottocommissione allo scopo costituita a rilevare elementi oggettivi
di valutazione. Sulla scorta dei suddetti elementi valutativi la
Commissione esaminatrice procede successivamente alla attribuzione
del punteggio.
10. Al termine di ogni giornata di prove, la Commissione
esaminatrice attribuisce i punteggi conseguiti in ciascuna materia
dai candidati. L'elenco dei voti riportati e' approvato e
sottoscritto dalla Commissione esaminatrice. L'elenco dei voti e'
altresi' affisso all'esterno dell'aula degli esami, ovvero in altro
luogo comunicato ai candidati durante le prove.
11. Ai candidati puo' essere notificato durante le prove orali e
pratiche il luogo e il giorno di affissione della graduatoria finale.

Art. 14.
Modalita' di redazione della graduatoria finale


1. La commissione esaminatrice procede alla redazione della
graduatoria finale sommando al voto complessivo riportato nelle prove
di esame, ivi comprese eventuali prove facoltative, il voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
2. I titoli di merito o di preferenza non dichiarati e presentati
prima delle prove pratiche e orali non sono presi in considerazione.
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.

Art. 15.
Verbalizzazione delle operazioni di concorso


1. Di tutte le riunioni della Commissione esaminatrice e' redatto
verbale, firmato dal Presidente, dai componenti e dal Segretario
della Commissione medesima, salva la previsione del successivo comma
3.
2. Il verbale da' conto delle deliberazioni della Commissione. Nei
verbali riferiti alle operazioni d'esame si da' conto, altresi',
delle modalita' di svolgimento delle prove. I materiali predisposti
per le prove, i testi che hanno formato oggetto delle stesse ed
eventualmente gli altri testi sottoposti a sorteggio, gli elenchi dei
candidati presenti con gli eventuali abbinamenti, i risultati della
valutazione delle prove e degli eventuali titoli, gli elenchi dei
candidati ammessi alla successiva fase concorsuale, la graduatoria
finale ed ogni altro elemento afferente alla procedura sono allegati
al verbale del quale costituiscono parte integrante.
3. Di norma, il verbale e' letto, approvato e sottoscritto
all'inizio della seduta successiva a quella a cui lo stesso si
riferisce. Se non vi sono osservazioni alla lettura del processo
verbale, il verbale medesimo si intende approvato.

Art. 16.
Accesso agli atti del concorso


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano concreto interesse per la
tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la
relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. Sono considerati atti della procedura i verbali relativi alle
operazioni concorsuali e gli elaborati redatti dal richiedente,
nonche', limitatamente alla possibilita' di prenderne visione, gli
elaborati redatti dai candidati idonei. Per la copia e l'invio degli
atti e' richiesto il previo pagamento delle spese di cancelleria e di
spedizione.
3. Non e' consentito l'accesso agli atti di una fase concorsuale
alla quale il candidato non abbia partecipato, ovvero quando la
richiesta sia presentata in termini che non risultino congrui in
relazione all'esigenza di tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti.
4. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze organizzative, di
ordine e speditezza della procedura stessa.
5. Avverso il diniego di accesso e' proponibile ricorso secondo le
modalita' stabilite dall'art. 18.

Art. 17.
Chiamata in servizio


1. I vincitori fanno pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i documenti
attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione, e che vengono loro indicati dall'Amministrazione del
Senato secondo la normativa vigente. Non si procede alla chiamata in
servizio qualora si accerti la mancanza dei requisiti prescritti dal
bando alla data di scadenza del termine per la spedizione della
domanda, ovvero il venir meno degli stessi requisiti prima della
chiamata in servizio.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato, acquisita la relativa documentazione, valuta
se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio
dell'Istituto parlamentare.
3. L'Amministrazione organizza le necessarie visite mediche per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica all'impiego in
relazione alle specifiche mansioni professionali per le quali il
candidato ha concorso. Qualora venga accertata l'inidoneita' fisica o
psichica all'impiego anche in relazione a specifiche mansioni
l'Amministrazione delibera in merito alla chiamata in servizio.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento della
durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato
favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di
esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono
dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in
ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli effetti come
servizio di ruolo.
5. La frequenza di eventuali corsi preparatori ovvero di
corsi-concorso curati dall'Amministrazione ovvero da organizzazioni
pubbliche o private non e' valutata come servizio.

Art. 18.
Termini per il deposito dei ricorsi


1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica per
motivi di legittimita', entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione ovvero di
pubblicazione, del singolo provvedimento eventualmente ed
immediatamente lesivo, salva la possibilita' di presentare
successivamente motivi aggiunti che siano emersi dall'accesso agli
atti.
2. Trascorso il termine perentorio di trenta giorni, il ricorso e'
dichiarato irricevibile dalla Commissione contenziosa.
3. La richiesta di informazioni ovvero l'istanza di accesso agli
atti non sospende il termine di proposizione del ricorso, anche nel
caso di differimento dell'accesso, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del
presente Regolamento.

Art. 19.
Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione a
concorsi sono raccolti, ai soli fini della gestione della procedura
di concorso, presso il Servizio del Personale del Senato.
L'Amministrazione puo' incaricare della ricezione, della raccolta e
della trattazione dei medesimi dati, soggetti o societa' che
forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura. Il conferimento di tali dati da parte dei candidati
e' obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso stesso.
2. Nella domanda di partecipazione il candidato manifesta il
proprio consenso all'utilizzo a fini istituzionali dei dati personali
forniti all'Amministrazione per la partecipazione al concorso.

Art. 20.
Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione.
2. Il presente Regolamento non e' efficace per le procedure di
concorso pendenti, salva diversa deliberazione della Commissione
esaminatrice interessata.


Roma, 18 dicembre 2002


Il Presidente: Pera