17 SETTEMBRE 1999
LAURO, NOVI, BALDINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza
portafoglio per le pari opportunità. - Premesso:
che il Governo da un lato è impegnato a voler trovare soluzione alla questione degli spot
televisivi dei partiti della opposizione ipotizzando conflitti di interessi talvolta
inesistenti ma dall'altro lato utilizza in maniera massiccia lo strumento della propaganda
ossessiva a favore delle proprie iniziative anche se sotto forma di pubblicità sociale,
tanto che invece di pubblicità-progresso potrebbe parlarsi di "pubblicità -
annuncio progressisti" o di "pubblicità ingannevole";
che dunque l'effetto annuncio precede e accompagna i provvedimenti di legge ma di sovente
questi non raggiungono gli obiettivi e falliscono nell'intento riformatore;
che in particolare si è spesso utilizzato lo spot TV per promettere una svolta
nella tutela dei disabili garantendo loro la promessa di un inserimento nel mondo del
lavoro;
che però le cronache e le sofferenze dei disabili che quotidianamente si registrano in
tutta Italia dimostrano un diverso quadro di pesante sofferenza;
che nessuno può dunque illudere, qualunque funzione ricopra pro tempore, quanti
soffrono e restano ai margini della integrazione sociale;
che a Genova è stata scoperta una brutta storia che vede vittime anziani ricoverati in un
pensionato fatiscente e che la struttura è convenzionata con l'assessorato ai servizi
sociali del comune di Genova;
che occorre immediatamente verificare la portata e il funzionamento di tali provvedimenti;
che con legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili", lo Stato poneva quale sua finalità la promozione dell'inserimento e della
integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato, prevedendone l'applicazione:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal
Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per
cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
che veniva stabilito in tale legge che l'accertamento delle condizioni di disabilità di
cui al presente articolo, che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento
emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le
modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante;
che in considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni
di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata
dall'INAIL;
che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di
lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di
relazione;
che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
che agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro
privati;
che nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della
legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonchè della legge 29 marzo
1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29;
che proprio per la legge n. 68 del 1999 agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati
ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non
superiore a nove mesi i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonchè i dirigenti;
che invece per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si
applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108;
che nel computo le frazioni percentuali superiori alle 0,50 sono considerate unità;
che inoltre i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di
telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro
una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità
alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori
dell'azienda che occupa il disabile a domiclio o attraverso il telelavoro, sono computati
ai fini della copertura della quota di riserva;
che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva
di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa infriore al
60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro;
che per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti
ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori;
che nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione
del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; qualora per i
predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori,
gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso
altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8;
che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile;
che qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata
riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio
carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzione, alle associazioni
nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che
abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di
formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed
invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo
unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata",
gli interroganti chiedono di conoscere se venga assicurata la regolare applicazione della
legge n. 68 del 1999 e cioè se non si ritenga di avviare una immediata inchiesta su tutto
il territorio nazionale per verificare la corretta esecuzione delle disposizioni e in
particolare accertando:
se in ragione di quanto previsto all'articolo 5 della predetta legge n. 68 del 1999 il
Presidente del Consiglio dei ministri abbia emanato nel termine fissato dei centoventi
giorni il decreto di cui all'articlo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che avrebbero dovuto esprimere il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, e siano
individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori
disabili o la consentono in misura ridotta visto che proprio il decreto deve determinare
la misura della eventuale riduzione;
quanti datori di lavoro privati ed enti pubblici economici che, per le speciali condizioni
della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, siano stati,
a domanda, parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che
versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un
contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per
ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;
se siano stati disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti
per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, i
procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonchè i
criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata
motivazione;
se gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e denominati "uffici competenti", abbiano
provveduto nei termini in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti
di cui alla legge n. 68 del 1999 nonchè all'avviamento lavorativo alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali
alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato;
quali risultati abbia dato, secondo i dati del Governo, l'applicazione dell'articolo 7
della legge n. 68 del 1999 in ordine all'avviamento al lavoro tenuto conto di quanto ivi
espressamente previsto e cioè che "ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento
agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo
11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonchè i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti
da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano
da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano
più di 50 dipendenti;
se sia stata poi data attuazione al successivo comma che stabiliva con chiarezza: "I
datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a) del predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni i lavoratori disabili iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla
riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per
cento dei posti messi a concorso";
se inoltre sia stato pienamente rispettato l'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999
laddove era sancito che "le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si
iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona,
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda
le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e
il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai
lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici
competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro";
se sia stato regolarmente istituito presso gli uffici competenti l'elenco di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge n. 68 del 1999, con unica graduatoria, dei disabili
che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4 tenuto conto che dagli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria andavano escluse le prestazioni a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa;
se gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge siano stati
effettivamente formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
se le regioni abbiano definito le modalità di valutazione degli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4;
se i lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo
oggettivo, abbiano mantenuto la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda;
se sia stata data attuazione alla previsione di legge che impegnava i datori di lavoro a
presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal
momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili;
se nel caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con
altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti abbiano avviato lavoratori
di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio
da svolgere anche attraverso le modaliltà previste dall'articolo 12; con quali criteri
ciò sia avvenuto e in che forma e in quale rapporto percentuale rispetto all'effetto
totale della disposizione di legge;
se il Ministero del lavoro abbia effettivamente considerato la richiesta di avviamento al
lavoro anche quando essa sia stata presentata mediante l'invio agli uffici competenti dei
prospetti informativi di cui alla legge n. 68 del 1999 da parte dei datori di lavoro;
se e quanti disabili psichici alla data odierna siano stati avviati su richiesta
nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 e se i datori di lavoro che
effettuano tali assunzioni abbiano goduto come per legge delle agevolazioni di cui
all'articolo 13;
se e quanti obiettivi siano stati raggiunti laddove era previsto che "gli uffici
competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica
occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per
singoli ambiti territoriali e per specifici settori";
in quale percentuale i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della predetta legge abbiano inviato agli uffici competenti un prospetto dal quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1;
se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata,
abbia stabilito nei termini previsti di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità
dell'invio dei prospetti e abbia eventualmente disposto che i prospetti contengano altre
informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie;
se tali prospetti siano stati effettivamente resi pubblici e connotati come tali;
se poi gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai
predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, abbiano
disposto e concretamente consentito la loro consultazione nelle proprie sedi e negli spazi
disponibili aperti al pubblico;
in quale misura, laddove l'inserimento abbia richiesto misure particolari, i datori di
lavoro abbiano fatto richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi
degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata
stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della
legge n. 68 del 1999;
se, qualora una azienda abbia rifiutato l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi
della legge n. 68 del 1999, la direzione provinciale del lavoro abbia redatto il verbale
previsto e lo abbia trasmesso agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria;
se ai lavoratori assunti a norma della legge n. 68 del 1999 si stia operativamente e
fiscalmente applicando il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai
contratti collettivi;
se sia aperta la massima vigilanza sul concetto che "il datore di lavoro non può
chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni"
espressamente previsto dalla legge;
in quale misura sia data attuazione concreta alle regole che, nel caso di aggravamento
delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro,
conferivano al disabile il diritto di chiedere l'accertamento della compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute e inoltre che nelle medesime
ipotesi autorizzavano il datore di lavoro a poter chiedere l'accertamento delle condizioni
di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare
ad essere utilizzato presso l'azienda;
se poi, qualora si siano riscontrate condizioni di aggravamento che, sulla base dei
criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4,
siano incompatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità
sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile
abbia effettivamente goduto della sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a
che l'incompatibilità sia risultata persistente;
se durante tale periodo il lavoratore sia stato impiegato in tirocinio formativo;
se tutti gli accertamenti della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
1, comma 4, della presente legge, che valuta, sentito anche l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, siano stati regolarmente e pienamente effettuati;
se sia stato rispettato il principio che "la richiesta di accertamento e il periodo
necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di
lavoro" e quello per il quale "il rapporto di lavoro può essere risolto nel
caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la
predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile
all'interno dell'azienda";
se regolare applicazione abbiano avuto il dispositivo relativo al recesso di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del
lavoratore occupato obbligatoriamente, sia annullabile qualora, nel momento della
cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge;
se sia stata assicurata la piena esecuzione del principio per il quale "in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione,
nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del
lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio";
quale incidenza abbia avuto l'applicazione del comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 68
del 1999 laddove è sancito che la direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici
competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e
la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che
per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione
ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e
alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette
liste;
quale impatto abbia avuto sul funzionamento del mercato del lavoro la norma che prevede,
al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, che gli uffici competenti,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con
il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge;
quale effetto abbiano ottenuto le previsioni normative per le quali l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di
età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; tali deroghe devono essere giustificate da specifici
progetti di inserimento mirato;
se al di là delle parole abbia avuto concreta attuazione l'articolo 11 della legge n. 68
del 1999 laddove è sancito che oltre a quanto previsto al comma 2 le convenzioni di
integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento
al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la
convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attività di sorveglianza e controllo;
se attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti abbiano
concesso e in quale misura - regione per regione e a loro volta analizzate per singola
provincia e distretto industriale - ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 12:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la
medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap
intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità, previa definizione da parte
delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei
limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui
al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non
impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di
cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del
posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazine lavorativa del disabile;
se le agevolazioni di cui sopra siano già state estese anche ai datori di lavoro che, pur
non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
disabili;
quale bilancio si dia del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60
miliardi a decorrere dall'anno 2000 da costituirsi presso il Ministero del lavoro;
se il Ministro non trovi fortemente inadeguati gli stanziamenti per l'attuazione della
legge tenuto conto che per gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40
miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e che le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi;
quali correttivi il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
abbia apportato con propri decreti in ordine alle occorrenti variazioni di bilancio;
se con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
unificata, siano stati indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le
regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonchè la disciplina dei
procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1;
se la regione Lazio e la regione Campania abbiano istituito il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al
finanziamento dei programmi regio-
nali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi tenuto conto che proprio tale fondo
è tenuto ad erogare:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività
rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1,
lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge;
in quale misura siano state irrogate sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 68 del
1999 per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi
di cui all'articolo 9, comma 6, rilevato che esse sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del
prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo;
quante sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68 del 1999 sono state disposte
dalle direzioni provinciali del lavoro della Campania e del Lazio e se i relativi introiti
siano stati destinati al Fondo di cui all'articolo 14;
se ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di
pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge siano state applicate le
sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego;
quale effetto abbia sortito la norma che prevede espressamente che trascorsi sessanta
giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione
amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al
giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata;
se relativamente ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 16
della legge n. 68 del 1999 e ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma
4 e 5, comma 1, i disabili siano stati ammessi a partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica banditi;
se a tal riguardo i bandi di concorso prevedano speciali modalità di svolgimento delle
prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni
di parità con gli altri;
se venga data piena attuazione alla norma che prescrive che i disabili che abbiano
conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;
se venga applicata la norma di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999
per la quale, salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate
le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di
concorso per il pubblico impiego;
se le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici
o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni,
regolarmente presentino, e in via preventiva, alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione;
se i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio siano
mantenuti in servizio pur superando il numero di unità da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e siano computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo
stabilito dalla stessa;
se in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di
servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, venga attribuita in favore di
tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici
e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e
determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4,
commi 1, 2 e 3, della presente legge;
se sia appunto stata rispettata la previsione per cui la predetta quota è pari ad
un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti e se le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui
all'articolo 7, comma 1;
se tutti i concorsi pubblici, le procedure di assunzione del personale e le relazioni
industriali o le trattative sindacali, i piani di attribuzione di premi, la erogazione di
indennità salariali, la ripartizione dei fondi per la produttività o per indennità di
rischio, di disagio, di turnazione e di reperibilità abbiano tenuto conto nei comuni,
nelle province e nelle regioni e in tutti gli uffici pubblici e ditte private che con la
legge n. 68 del 1999 sono stati abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
se a titolo di indagine a campione il Ministro del lavoro intenda promuovere
immediatamente l'invio di una commissione di verifica e di indagine con la presenza di un pool
di ispettori nei comuni di Napoli e Roma e nelle regioni Campania e Lazio provvedendo allo
screening di tutte le selezioni, assunzioni, conferimento di incarichi dalla
entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 al fine di procedere ai sensi di legge e
guardando ovviamente a quanto accaduto in società miste, aziende speciali, consorzi,
organi, enti, comitati, eccetera in qualunque modo controllati o partecipati dai comuni e
dalle regioni.
(3-03079)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDI' 25 NOVEMBRE 1999
396ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
SMURAGLIA
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.
Il sottosegretario MORESE risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03079,
presentata dal senatore Lauro, e n. 3-03070, presentata dal senatore Battafarano, in
quanto entrambe sono incentrate sulla riforma del collocamento obbligatorio dei disabili
ed in particolare sull|attuazione della stessa.
Occorre ricordare, in primo luogo, che la legge 12 marzo 1999, n. 68, entrerà in vigore,
per la quasi totalità delle disposizioni, il 18 gennaio 2000. Pertanto gli effetti delle
disposizioni su cui l|interrogazione n. 3-03079 chiede notizie, ad esempio gli articoli 6,
7, 8 e 9 della legge in oggetto, potranno essere valutati solo dopo un congruo periodo di
tempo dalla effettiva operatività della legge.
Per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini fissati dalla predetta legge n. 68 per
l|emanazione di taluni provvedimenti di attuazione, il Sottosegretario sottolinea che tale
relativo ritardo è dovuto, in massima parte, alla necessità, maturata nel corso degli
incontri, di dare risalto al momento della concertazione con le parti sociali e con le
regioni, avuto riguardo alla particolarità della materia.
Lo schema di regolamento previsto dall|articolo 9, comma 6, della legge n. 68, relativo
alla disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro
soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, ha avuto il parere
favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni ed è alla firma del Ministro.
Ugualmente hanno ricevuto parere favorevole dalla Conferenza gli schemi di regolamento
relativi alla disciplina degli esoneri parziali degli obblighi occupazionali e al
funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili; entrambi sono
attualmente in attesa degli ulteriori pareri prescritti dalla legge.
L|emanazione del decreto di cui all|articolo 5, comma 1, relativo alla individuazione
delle mansioni che non consentono l|occupazione dei lavoratori disabili o la consentono in
misura ridotta rientra nelle competenze del Presidente del Consiglio.
Poiché l|articolo 14 non è ancora entrato in vigore, nessun contributo è stato versato
e i datori di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti, ai sensi dell|articolo 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 e successive modificazioni,
sono tenuti ad assumere, in sostituzione degli aventi diritto al collocamento obbligatorio
una pari percentuale di orfani e vedove.
Il Sottosegretario rileva quindi che il decentramento amministrativo previsto
dall|articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 non è ancora operativo,
considerato che il termine ultimo per il definitivo passaggio delle funzioni in materia di
collocamento è fissato al 31 dicembre 1999. E| tuttavia imminente l|adozione dei relativi
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Sottosegretario fa poi presente che il Ministero che rappresenta sta elaborando schede
personalizzate su base informatica - tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n.
675 del 1996 - contenenti le informazioni utili ai fini dell|avviamento al lavoro del
soggetto disabile. Presso le Direzioni provinciali continuano ad essere vigenti gli
elenchi di cui all|articolo 19 della legge n. 482 del 1968 in quanto le regioni non sono
ancora subentrate nell|attività del collocamento obbligatorio che continua ad essere
svolta dagli uffici periferici dell|amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.
Le circostanze specifiche del mantenimento della posizione in graduatoria del soggetto
disabile dipendono dalla singolarità di casi che, di volta in volta, possono aver
determinato il licenziamento.
La richiesta di assunzione dei soggetti disabili da parte dei datori di lavoro privati è
stata sempre presentata agli Uffici periferici del Ministero. Pertanto nella sostanza
nulla cambia relativamente a tale profilo e la disposizione di cui all|articolo 9 comma 1
della legge n. 68 del 1999 ribadisce un principio già applicato.
Gli avviamenti al lavoro dei soggetti disabili vengono effettuati dagli uffici periferici
del Ministero secondo l|ordine di graduatoria degli iscritti negli elenchi, ferma restando
la possibilità, già largamente utilizzata, di assumere con richiesta nominativa anche
nell|ambito dello strumento convenzionale.
L|invio agli uffici competenti dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro
privati, previsto dall|articolo 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modificazioni, è stato finora considerato sotto il profilo amministrativo equivalente
alla richiesta di avviamento. La legge n. 68 del 1999 rende esplicito tale acquisito
orientamento.
Gli articoli 11 e 13 della legge n. 68 del 1999 non sono ancora entrati in vigore e
pertanto non può essere fornita risposta in merito a quanto richiesto.
L|invio dei prospetti è un obbligo a cui sono tenuti, sulla base della normativa vigente
- atteso che la legge n. 68 del 1999 non è vigente - i datori di lavoro pubblici e
privati soggetti alla disposizione della legge n. 482 del 1968, che occupano più di 35
dipendenti.
Gli Uffici competenti, in attesa dell|entrata in vigore delle disposizioni previste dalla
legge n. 68 del 1999, si stanno attivando per rendere possibile il diritto di accesso ai
prospetti informativi.
Le convenzioni che sono state stipulate ai sensi dell|articolo 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, hanno dato risultati soddisfacenti e il Ministero sta svolgendo una indagine
ricognitiva in ambito regionale per acquisire informazioni sull|entità del fenomeno anche
in vista dell|attuazione della nuova normativa, che ne valorizza il ruolo attraverso la
previsione di incentivi ai datori di lavoro.
La mancata assunzione da parte dei datori di lavoro privati dei soggetti beneficiari del
collocamento obbligatorio comporta, ai sensi della legge n. 482 del 1968, la redazione da
parte della Direzione provinciale competente di un verbale e la sua trasmissione sia agli
uffici competenti che all|Autorità Giudiziaria.
L|articolo 10 della legge n. 482 del 1968 ha già previsto che agli assunti tramite il
collocamento obbligatorio, sia applicato il trattamento economico e normativo previsto
dalla legge e dai contratti collettivi; pertanto nulla innova la legge n. 68 del 1999
sull|argomento.
L|articolo 20 della legge n. 482 rimette espressamente all|invalido la possibilità di
ricorrere al collegio medico previsto dallo stesso articolo circa la compatibilità del
suo stato fisico con le mansioni a lui affidate all|atto dell|assunzione o
successivamente. Tale articolo dispone che, se in attesa del giudizio del collegio medico
il datore di lavoro allontana l|invalido già assunto o rifiuti di assumerlo, è tenuto,
nel caso in cui il referto del collegio sia favorevole all|invalido, a corrispondere a
questi le retribuzioni perdute.
L|atto di indirizzo di cui all|articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di
competenza del Presidente del Consiglio, è stato presentato nella seduta del Consiglio
dei Ministri il 19 novembre scorso.
Gli istituti concernenti la cessazione del rapporto di lavoro nelle sue varie
manifestazioni sono applicabili anche al sistema del collocamento obbligatorio.
Il principio secondo cui il datore di lavoro - in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro - è tenuto a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, agli uffici
competenti, per la sostituzione con un altro avente diritto al collocamento obbligatorio,
è applicato nell|ordinamento in quanto già previsto dalla legge n. 482 del 1968.
Le disposizioni normative concernenti il collocamento ordinario si applicano per analogia
alla disciplina del collocamento obbligatorio, per gli istituti non previsti dalla legge
n. 482 del 1968. Per il collocamento obbligatorio inoltre è prevista la cancellazione per
i soggetti disabili, che, senza giustificato motivo non si presentino alla visita di
controllo dello stato invalidante disposta dall|ufficio all|atto dell|avviamento.
L|articolo 11 della legge n. 68 del 1999 che disciplina l|istituto delle convenzioni non
è ancora entrato in vigore e, pertanto, le stesse continuano ad essere disciplinate
dall|articolo 17 della legge n. 56 del 1987.
Attualmente, il Ministero ha concluso le consultazioni con i cointeressati per
l|emanazione del decreto concernente il funzionamento del Fondo Nazionale per i disabili,
e lo stesso è stato trasmesso per l|acquisizione dei previsti pareri da parte dei
soggetti istituzionalmente coinvolti.
La congruità delle risorse del fondo rispetto alle finalità perseguite dalla legge n. 68
del 1999, per quanto attiene al finanziamento della fiscalizzazione per i datori di lavoro
che accedono alle convenzioni, potrà essere verificata solo al momento del concreto
funzionamento del sistema come previsto dalla legge.
Allo stato non risulta che nessuna Regione abbia provveduto alla istituzione del fondo
regionale per l|occupazione dei disabili.
Notizie in merito alla comminazione delle sanzioni amministrative da parte delle Direzioni
provinciali del lavoro, ai sensi dell|articolo 15 della legge n. 68 del 1999 non possono
essere fornite in quanto tale articolo non è ancora entrato in vigore e le sanzioni
comminate dagli uffici ai soggetti inadempienti sono quelle previste dall|articolo 23
della legge n. 482 del 1968.
L|articolo 16 della legge n. 68 del 1999 non è vigente e pertanto le assunzioni dei
disabili per concorso, presso le Pubbliche amministrazioni sono soggette alle disposizioni
tuttora operanti in materia. Si ritiene utile far presente che tale articolo innova il
sistema normativo attuale nella parte in cui non è più richiesto lo stato di
disoccupazione del disabile al fine dell|occupazione stessa.
L|obbligo della certificazione previsto dall|articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è un
istituto del tutto nuovo, operante nei confronti del datore di lavoro, sia pubblico che
privato, per la partecipazione agli appalti pubblici. Tale articolo comunque non è ancora
entrato in vigore.
La norma transitoria di cui all|articolo 18 della legge n. 68 del 1999 prevede che i
soggetti assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio siano mantenuti in
servizio e siano comunque computati ai fini dell|adempimento dell|obbligo, anche se
superano la percentuale d|obbligo. Ciò si applica anche alle categorie degli orfani e
delle vedove.
La legge n. 68 del 1999 cita espressamente le disposizioni in materia che risultano
abrogate per effetto della sua entrata in vigore.
Per quanto riguarda l|ultima richiesta, il rappresentante del Governo rassicura gli
interroganti in ordine all|attenzione dell|Amministrazione che rappresento sull|adozione
delle verifiche e dei conseguenti provvedimenti qualora se ne ravvisasse l|opportunità.
Il senatore LAURO, nel dichiararsi insoddisfatto della risposta del Governo, osserva
che da parte di quest'ultimo si è data vita ad una campagna promozionale sulla nuova
normativa in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, creando anche aspettative
rispetto al superamento di un uso distorto e spesso clientelare, al quale si è spesso
prestata, in passato, l'applicazione della legge n. 482 del 1968. Egli dubita però che
tali attese possano essere soddisfatte: occorre infatti considerare che la legge n. 68,
ambiziosa nelle finalità, appare tuttavia priva di strumenti e risorse idonei a renderla
pienamente operativa, e ciò potrebbe consentire a enti pubblici e privati di sottrarsi
agli obblighi ad essi imposti. Inoltre, sempre in sede di attuazione, occorrerà prestare
una particolare attenzione all'inserimento professionale dei disabili che hanno acquisito
elevate qualificazioni culturali e professionali, nonché a tipologie di disabilità che,
pur non riguardando la capacità motorie, richiedono comunque una specifica attenzione per
quanto attiene all'ingresso sul mercato del lavoro.
Permangono quindi tutte le perplessità che la sua parte politica ha manifestato sulla
concreta attuabilità della nuova legge, per il funzionamento della quale occorre reperire
maggiori risorse, creare convenienze per le imprese e soprattutto operare, anche
attraverso un ricorso sistematico alle nuove tecnologie, per agevolare l'integrazione
lavorativa dei disabili. E' auspicabile che tra qualche tempo, in sede di bilancio della
prima fase di applicazione della legge n. 98, il Governo possa fornire dati più
rassicuranti di quelli forniti nella riposta all'interrogazione 3-03079.