SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA ------------------


7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


61ª seduta: martedì 5 marzo 2019, ore 14


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Svolta
II. Interrogazioni Svolte

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione RUFA
(Parere alla 1ª Commissione)
(897)
Seguito esame e rinvio
II. Seguito dell'esame del documento:
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 - Relatore alla Commissione MARILOTTI
(Parere alla 14ª Commissione)
(Doc. LXXXVI, n. 2)


IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia - Relatrice alla Commissione VANIN
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione)
(641)
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(763)
2. PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(753)
3. Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti - Relatore alla Commissione BARBARO
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(880)
- Relatore alla Commissione BARBARO


IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri) - Relatore alla Commissione BARBARO
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(992)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea - Relatore alla Commissione MARILOTTI
(Pareri della 3a e della 14a Commissione)
(n. COM(2019) 65 definitivo)
Esame e rinvio

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BINI , MALPEZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Premesso che:
il decreto ministeriale n. 374 del 2017 ha riaperto le graduatorie di circolo e d'istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consentendo l'inserimento dei soli docenti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli o esami (all'art. 2, comma 1, lettera B);
consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia di aspiranti, forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. In particolare, ai posti di sostegno accedono i candidati in possesso di specializzazione, di laurea in Scienze della formazione, di diploma di specializzazione;
nel giugno 2017 viene depositato il primo di una serie di ricorsi al TAR del Lazio (n. 06443/2017) in cui un diplomato chiede, in forza di questo solo titolo, di essere inserito nella seconda fascia docenti (quella riservata ai possessori di abilitazione ottenuta tramite concorso o apposito percorso abilitante) delle graduatorie di istituto. Il TAR riconosce questa possibilità, accettando come valide alcune argomentazioni quali, ad esempio, la non predisposizione delle apposite procedure concorsuali per il passaggio dei diplomati in seconda fascia, condizione peraltro negata negli ultimi anni anche ai laureati e comunque ristabilita dalla normativa più recente;
a questo primo ricorso, nei successivi mesi, è seguito il deposito di migliaia di altri ricorsi dello stesso contenuto che hanno consentito la possibilità dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) e, essendo carenti i posti sulle loro materie specifiche, questi ultimi si sono trovati a concorrere anche all'assegnazione dei posti di insegnante di sostegno;
l'abilitazione è da sempre al centro del reclutamento scolastico: il sistema ha previsto un iter di formazione dei docenti che si conclude con l'acquisizione di un titolo di specializzazione o abilitazione che attesta il possesso di una "capacità didattica", ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente;
una parte considerevole dei docenti di terza fascia ha già intrapreso il percorso abilitante, come previsto dalla normativa vigente, mediante il conseguimento dei crediti formativi nell'ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, chiaro segno di una volontà di inserirsi a pieno titolo e legittimamente nella funzione di docente;
il Consiglio di Stato, il 5 luglio 2018 con sentenza n. 4503/2018, ha deciso sull'appello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al ricorso che aveva collocato gli insegnanti ITP nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, accogliendolo;
scrive il Consiglio di Stato: "l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo";
dunque, il fatto che non siano stati istituiti corsi abilitanti ordinari per gli ITP non giustifica l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
scrivono ancora i giudici: "Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante";
stante la carenza di insegnanti specializzati sul sostegno, per venire incontro ai bisogni dei ragazzi con disabilità e per valorizzare l'arricchimento di competenze maturato sul piano pratico o garantite dall'acquisizione dei 24 crediti formativi universitari richiesti per l'accesso al FIT, appare dunque corretto, conforme ai principi costituzionali, che il Ministero garantisca, in attesa dell'avvio dei percorsi di specializzazione, i ruoli di insegnanti di sostegno in via prioritaria solo ai docenti che, seppur non abilitati, abbiano svolto servizio sul sostegno o abbiano conseguito i 24 crediti richiesti ex lege, potendo in tal caso qualificarsi come personale competente e preparato a tale specifico insegnamento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover emanare un provvedimento normativo che ribadisca che il solo diploma non costituisce titolo sufficiente all'abilitazione all'insegnamento, tanto meno sul sostegno, la cui disciplina, recependo le direttive europee, indirizza da tempo verso una iper specializzazione;
se non ritenga di dover risolvere una simile situazione che grava sugli studenti con disabilità e le loro famiglie, evitando di lasciarla alle decisioni dei giudici, ma adottando una soluzione che deve essere frutto di atti politici consapevoli e coerenti con il carattere inclusivo e democratico che è proprio della scuola italiana.
(3-00207)


MALPEZZI , IORI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Premesso che:
nel regolamento dell'asilo nido comunale di Codroipo (Udine), è stato eliminato, con un emendamento approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale, ogni riferimento alle "diverse culture" o alle "culture di provenienza" degli alunni;
come racconta il "Messaggero Veneto", questa decisione potrebbe avere tra le conseguenze anche quella di mettere al bando giochi che vengono utilizzati in altri Paesi o che possano ricordare, appunto, culture diverse;
gli uffici comunali avevano proposto delle modifiche per prevenire, ridurre e contrastare il rischio di emarginazione ed esclusione tra i bambini anche attraverso l'introduzione di giocattoli "che fanno riferimento alle diverse culture e alla cultura di provenienza", cosa che in termini pratici si sarebbe tradotta nella consegna ai piccoli anche di giochi di culture diverse;
ma sul tema si è dovuta esprimere anche la Giunta comunale, il cui compito sarebbe quello di rendere il testo del regolamento dell'asilo nido "Mondo dei piccoli" coerente con le disposizioni regionali in materia di accreditamento delle strutture per l'infanzia. La maggioranza di centrodestra, al momento della ratifica del testo in Consiglio comunale, ha nettamente respinto l'idea alla base della modifica, e ha presentato un emendamento correttivo firmato dai quattro capigruppo per eliminare ogni riferimento alle culture diverse;
se, come dichiara il primo cittadino di Codroipo, tra gli obiettivi che il nido si propone nei confronti dei bambini "c'è quello di favorire la socializzazione e valorizzare le differenze. Come obiettivi rivolti ai genitori il nido dovrebbe favorire le occasioni per arricchire ed integrare uno spazio di reciproco aiuto e sostegno, stimolando la socializzazione tra le famiglie", non si spiega la ragione di una scelta che metterebbe addirittura a rischio l'accreditamento del nido, cioè la possibilità di ricevere contributi per abbattere le rette, visto che non è più coerente con le direttive regionali;
è infatti proprio la legge regionale n. 20 del 2005 che elenca le caratteristiche, i requisiti e le procedure per l'avvio di nidi d'infanzia a prevedere la "presenza di materiali didattici che fanno riferimento ad altre culture; nella programmazione delle attività si pone attenzione alle culture di provenienza", proprio al fine di prevenire e ridurre le cause di emarginazione;
fino a quando sarà consentito anche a bambini con origini diverse da quelle italiane di frequentare le nostre scuole, sarebbe auspicabile sostenere processi di integrazione che aiutassero i percorsi scolastici e di vita dei minori;
appare, inoltre, grave che scelte che sembrano di natura propagandistica gravino sui più piccoli,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale fatto e se non ritenga di dover intervenire per impedire che nelle scuole del nostro Paese si verifichino episodi di mancata inclusione a causa di ragioni etniche o razziali.
(3-00442)