POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI
indi della Vice Presidente
FATTORI


La seduta inizia alle ore 13,40.


SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, svoltasi il 21 gennaio in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.


IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GINETTI (PD) illustra la proposta in esame, con la quale si intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.
Precisa, quindi, che essa è stata presentata in pacchetto dalla Commissione europea insieme con la proposta COM(2013) 822, che intende stabilire norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di minori indagati o imputati in procedimenti penale, sulla quale è relatore il senatore Gualdani, e con la proposta COM(2013) 824, che intende stabilire norme minime che garantiscano a indagati o imputati il diritto di avvalersi di un difensore già dalle fasi iniziali del procedimento penale, e sulla quale è relatore il senatore Piccoli.
La relatrice, al fine di una migliore comprensione dei contenuti dell'atto, procede preliminarmente a definire il contesto delle tre proposte.
Al riguardo, rammenta il "Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini", adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, il quale, delineando le priorità dell'Unione europea per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. In particolare, il Consiglio europeo (punto 2.4) ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme minime comuni e a "valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore".
Ricorda, inoltre, che il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha pubblicato il documento recante "Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione" (COM(2011) 327), allo scopo di compiere una riflessione su come rafforzare la fiducia reciproca e l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco in questo campo, entro i limiti delle competenze dell'Unione.
Fa presente, quindi, che fino ad ora la materia è stata disciplinata da tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (sul cui schema di recepimento, in attuazione della legge di delegazione europea 2013, la Commissione giustizia ha reso un parere favorevole il 17 dicembre), la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (il cui recepimento, previsto entro il 2 giugno 2014, è stato oggetto di delega al Governo con la legge di delegazione europea 2013) e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (da recepire entro il 27 novembre 2016).
Le tre misure proposte con il pacchetto in esame - prosegue la relatrice - si basano sull’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento (TFUE), ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riguardano, oltre all'ammissibilità reciproca delle prove fra gli Stati membri e ai diritti delle vittime della criminalità, "diritti della persona nella procedura penale".
Le iniziative esaminano ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e formano un pacchetto di misure che intende rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, contribuendo a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.
Passando alla proposta COM(2013) 821, evidenzia che il principio della presunzione di innocenza è stato oggetto di un riconoscimento progressivo nel corso degli anni.
Nel periodo compreso fra il gennaio 2007 ed il dicembre 2012, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato la violazione del diritto alla presunzione di innocenza in 10 Stati membri dell’Unione europea, per un totale di 26 casi.
La Corte, in proposito, ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) contiene tre condizioni fondamentali: il diritto di non essere presentato pubblicamente dalle autorità come condannato prima della sentenza definitiva; il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato; il diritto di quest'ultimo di essere informato delle accuse nei suoi confronti. Secondo l'interpretazione della Corte, anche il diritto di presenziare al processo è un diritto essenziale della difesa.
A queste condizioni, la Corte, in considerazione del legame evidente tra la presunzione di innocenza e gli altri diritti a un equo processo, nel senso che ove questi siano violati lo è anche la presunzione di innocenza, associa ulteriori diritti spettanti all’indagato o imputato, ovvero: il diritto di non autoincriminarsi (nemo tenetur se detegere) il diritto di non cooperare e di restare in silenzio.
La Commissione rileva che nell'Unione europea la tutela dei diritti fondamentali di indagati e imputati non risulta adeguata a causa di una insufficiente tutela del principio della presunzione di innocenza. Dopo che le parti interessate sono state consultate a più riprese, nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta in oggetto (SWD(2013) 478), è stato evidenziato che vi sono ancora questioni sulle quali occorre migliorare le garanzie giuridiche e sono ancora troppo frequenti i casi di violazione della presunzione di innocenza. È stato altresì segnalato, in particolare, che da un sondaggio on-line, attivato il 27 febbraio 2013 tra gli esperti gli operatori del settore, la maggioranza si è pronunciata in favore di un’azione legislativa a livello europeo volta a tutelare, al massimo grado, il diritto alla presunzione di innocenza.
In proposito, l'obiettivo della proposta di direttiva è quello di definire norme minime riguardo ad alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza di indagati e imputati fino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva (articolo 3).
La proposta disciplina: il diritto di non essere presentato come colpevole dalle autorità pubbliche prima della sentenza definitiva (articolo 4). La Commissione ricorda che la Corte ha definito come uno degli aspetti fondamentali del principio della presunzione di innocenza il fatto che né un giudice né un funzionario pubblico possano pubblicamente presentare un indagato o imputato come colpevole di reato se questi non sia stato processato e condannato per tale reato con sentenza definitiva. Inoltre, la direttiva comune il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato (articolo 5). La Commissione sottolinea che la decisione del giudice deve fondarsi su prove fornite e non su semplici accuse o supposizioni. Inoltre, la proposta riguarda il diritto di non incriminarsi e di non cooperare (articolo 6) e il diritto al silenzio (articolo 7). La Commissione evidenzia che tali diritti costituiscono il fulcro della nozione di un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della CEDU. Il diritto di non incriminarsi presuppone che la pubblica accusa tenti di raccogliere elementi contro l'imputato senza ricorrere a prove ottenute mediante metodi coercitivi o oppressivi. Gli Stati membri dovranno garantire il diritto di restare in silenzio ed è escluso che possano trarsi conclusioni dall'esercizio di questo diritto. L'indagato o imputato deve essere tempestivamente informato del suo diritto di rimanere in silenzio. Tali informazioni dovranno riguardare anche il contenuto del diritto in questione e le eventuali conseguenze del suo esercizio o della rinuncia ad esso. La proposta riguarda anche il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8). Gli Stati membri dovranno assicurare che il diritto di presenziare al processo sia osservato in qualunque processo il cui oggetto è valutare la colpevolezza dell'imputato (che la decisione finale sia di condanna o di assoluzione). La proposta sancisce il diritto di presenziare al processo già conferito agli imputati dalla CEDU e stabilisce altresì eccezioni molto limitate, conformemente a quanto già previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla CEDU e dal diritto dell'Unione. Gli Stati membri potranno pertanto riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell'indagato o sospettato, purché quest'ultimo a tempo debito, sia stato citato personalmente o sia stato informato ufficialmente in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, e sia stato informato del fatto che una decisione avrebbe potuto essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio oppure abbia conferito un mandato a un difensore e sia stato in effetti patrocinato in giudizio. L’articolo 9 della proposta riconosce, inoltre, il diritto a un nuovo processo laddove le condizioni dell’articolo 8 non siano state rispettate. In tali casi, l’indagato o imputato ha diritto a un nuovo processo, in cui possa esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.
La proposta contiene una clausola di non regressione (articolo 12), la cui finalità è assicurare che la definizione di norme minime comuni non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU.
Sull'atto in esame il Ministero della Giustizia ha elaborato una relazione ad hoc, che valuta le finalità generali della proposta in modo complessivamente positivo. La relatrice ritiene le disposizioni in essa contenute conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo - diritto di rilievo costituzionale ai sensi dell'articolo 111 - un sistema di garanzie minime. Rileva tuttavia alcune questioni con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 8 della proposta. Infatti, nell'ordinamento interno alcuni casi di processo in contumacia prescindono dall'esistenza di una prova certa della conoscenza, da parte dell'imputato, della data e del luogo del processo. Questi si riferiscono in particolare alla citazione degli imputati dichiarati irreperibili ai sensi dell'articolo 159 codice di procedura penale, alla citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, alla citazione degli imputati ai sensi dell'articolo 160, comma 4, codice di procedura penale, alla citazione degli imputati latitanti ex articolo 165 codice di procedura penale
Le previsioni di cui all'articolo 8 della proposta richiamano fedelmente quelle contenute nella decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, che ha previsto l'inserimento dell'articolo 4-bis ("decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente") nella precedente decisione quadro 2002/584/GAI. Poiché il termine per il recepimento da parte degli Stati membri era fissato al 1° gennaio 2014, la relazione sottolinea che, di conseguenza, a partire da questa data, tutti gli Stati membri che hanno recepito tale direttiva potranno rifiutarsi di dare esecuzione alle decisioni emesse dall'autorità giudiziaria italiana nei confronti di un imputato raggiunto da una sentenza di condanna senza essere stato presente al processo, in tutti i casi in cui non possa essere provato che lo stesso aveva avuto personalmente effettiva conoscenza della data e del luogo del processo.
Secondo la relatrice, il principio di attribuzione è stato rispettato in quanto la proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai "diritti della persona". Le misure proposte in base a questo articolo tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà poiché si propone di armonizzare la materia negli Stati membri avendo riscontrato una disparità di tutela del diritto. La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati, anche stabilendo regole minime in materia.
La relatrice rileva tuttavia che nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale il rafforzamento della fiducia reciproca tra gli ordinamenti degli Stati membri è strettamente connesso al ravvicinamento delle loro legislazioni, sia sotto il profilo sostanziale (articolo 83 TFUE) sia sotto il profilo processuale (articolo 82 TFUE), e che, a garanzia della sovranità degli Stati membri, il trattato di Lisbona ha previsto il cosiddetto “freno di emergenza”, attivabile da ciascuno Stato il quale ritenga che la proposta possa incidere su «aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale» e che può condurre alla sospensione della procedura legislativa europea.
La proposta in esame, quindi, non sembra, incidere in senso negativo su aspetti specifici dell’ordinamento penale nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all’articolo 12 che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato - e pertanto non sussistono le condizioni per l’attivazione del cosiddetto “freno di emergenza” in base alla procedura delineata dall’articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Del resto l’articolo 27, comma secondo, della Costituzione già prescrive che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e la legislazione interna è ispirata a questo principio.
Tuttavia, la proposta costituisce la base per adottare ulteriori misure di maggior tutela e garanzia, anche in attuazione del principio del “giusto processo” stabilito dall'articolo 111 della Costituzione e, inoltre, rafforza la progressiva armonizzazione delle fattispecie di diritto processuale, alla base della fiducia reciproca e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
La relatrice preannuncia ,infine, la presentazione di uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUALDANI (NCD) illustra il provvedimento in titolo, osservando che esso rientra nel programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa l'UNICEF.
La proposta è presentata congiuntamente a una raccomandazione della Commissione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali e le persone vulnerabili oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Osserva, quindi, che, il 23 settembre 2011, il 26 aprile 2012 e l'11 dicembre 2012 si sono svolte tre riunioni in cui i rappresentanti degli Stati membri, un gruppo di esperti del Consiglio d'Europa, dell'Associazione internazionale dei magistrati per i minori e per la famiglia e delle Nazioni Unite, insieme a professionisti della medicina e del diritto specializzati in materia di minori, hanno discusso sulle misure per una maggiore protezione dei minori e degli adulti vulnerabili nei procedimenti penali. La Commissione, quindi, ha effettuato una valutazione d'impatto (SWD(2013) 480).
Per il relatore, i principali obiettivi della proposta di direttiva sono quello di stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati in procedimenti penali e i minori oggetto di una procedura di consegna, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, siano in grado di capire e seguire il procedimento; permettere a tali minori di esercitare il diritto a un equo processo, quello di evitare la recidiva, infine quello di promuovere il reinserimento sociale dei minori.
La direttiva dovrà applicarsi ai minori, ovvero alle persone che non hanno ancora diciotto anni al momento in cui diventano indagate o imputate per un reato, e fino alla fine del procedimento (articolo 2).
I diritti processuali che la proposta intende garantire ai minori includono il diritto all'informazione (articolo 4): il minore dovrà essere informato tempestivamente dei diritti conferiti dalla direttiva; la Commissione specifica che nei procedimenti che coinvolgono i minori si dovrà applicare il principio dell'urgenza (articolo 13), al fine di fornire una rapida risposta e tutelare l'interesse superiore del minore; vi è, quindi, il diritto all'informazione del titolare della responsabilità genitoriale (articolo 5). La proposta contempla garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale o di un adulto idoneo, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore, a condizione che ciò non pregiudichi il normale svolgimento del procedimento penale; inoltre, si ha riguardo al diritto di avvalersi di un difensore (articolo 6). In proposito, si garantisce l'obbligo della difesa per i minori indagati o imputati in procedimenti penali e viene introdotta la garanzia che il minore non possa rinunciare a questo diritto: quindi, si tratta anche del diritto a una valutazione individuale (articolo 7). Tale valutazione sarà necessaria per individuare le specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in quale misura potrà avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale. La valutazione individuale dovrà essere effettuata in una fase opportuna del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione; inoltre, vi è il diritto all'esame medico (articolo 8). Il minore privato della libertà dovrà avere il diritto di essere visitato da un medico su richiesta del titolare della responsabilità genitoriale, dell'adulto idoneo o del proprio difensore. Se dall'esame medico risulta che le misure previste nel corso del procedimento penale (ad esempio, interrogatorio, detenzione) sono incompatibili con lo stato fisico e mentale generale del minore, l'autorità competente dovrà prendere misure opportune conformemente al diritto nazionale. Ancora, si tratta anche dell'interrogatorio del minore (articolo 9). L'interrogatorio dovrà sempre essere registrato se il minore è privato della libertà. La Commissione specifica che le registrazioni dovranno essere accessibili solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento (articolo 14 sul diritto alla protezione della vita privata) al fine di garantirne il contenuto e il contesto. Quanto al diritto alla libertà (articolo 10), la Commissione prescrive che, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, ogni forma di privazione della libertà di un minore sia una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile. Tenendo conto di tali norme internazionali, la proposta stabilisce norme minime in materia di detenzione, prescrivendo, inoltre, che, per evitare che il minore sia privato della libertà, l'autorità competente dovrà prendere tutte le misure alternative alla privazione della libertà ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore (articolo 11). In merito al diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà (articolo 12), considerata la sua vulnerabilità, il minore dovrà essere detenuto separatamente dagli adulti e dovrà godere del diritto di mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici, del diritto a un'istruzione, e un orientamento e la formazione professionale adeguati, e del diritto all'assistenza medica. Circa il diritto alla protezione della vita privata (articolo 14), il minore dovrà essere giudicato a porte chiuse, la consentendosi al giudice di ammettere il pubblico solo in casi eccezionali e nell'interesse superiore del minore. Affinché al minore siano garantiti assistenza e sostegno adeguati durante le udienze, il titolare della responsabilità genitoriale avrà diritto ad essere presente (articolo 15). In ordine al diritto del minore di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza è stabilito che la decisione finale sia di condanna o di assoluzione (articolo 16).
L'articolo 17 specifica che la direttiva dovrà essere applicata ai minori che sono oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato di esecuzione. La Commissione ritiene che, applicando l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione i diritti previsti dalla direttiva, la fiducia e il riconoscimento reciproci ne risulteranno rafforzati.
L'articolo 19 della proposta prevede inoltre una specifica formazione per i professionisti in contatto diretto con i minori.
Come evidenziato dalla relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, il progetto promuove condizioni di garanzia del minore imputato o indagato in procedimenti penali, in linea con le garanzie già previste dall'ordinamento italiano, in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica (d'ora in poi D.P.R) n. 448 del 22 settembre 1988 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni". Per quanto riguarda la formazione del personale delle autorità giudiziarie, di contrasto e del personale penitenziario, la legge n. 835 del 27 maggio 1935 "Conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni", disciplina nel dettaglio la composizione dei collegi giudicanti e la formazione degli operatori del settore. Risultano inoltre pertinenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", nella parte in cui contempla espressamente la formazione dei magistrati e del personale addetto agli uffici giudiziari minorili (articoli 5 e 6).
Per quanto riguarda la portata innovativa delle previsioni contenute nell'articolo 9 della proposta, la relazione evidenzia che il diritto italiano prevede l'obbligo della registrazione audio o video dell'interrogatorio, svolto in udienza, dell'indagato o imputato minore che sia stato privato della libertà personale. Con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 13 della proposta "affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza", la norma che attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza a conoscere dei reati commessi dai minori e al magistrato di sorveglianza per i minorenni la competenza demandata alla magistratura di sorveglianza, è ritenuta coerente con le esigenze espresse dalla normativa proposta.
Per quanto riguarda, il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, la norma va a collocarsi nel contesto della questione generale relativa alla conoscenza effettiva del processo da parte del minore, e potrebbe comportare quindi la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.
Il relatore aggiunge che la proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai "diritti della persona ". Le misure proposte in base a questo articolo tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, e anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati.
Il relatore conclude rilevando altresì che la proposta non sembra incidere in senso negativo su aspetti specifici dell’ordinamento penale nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all’articolo 22 della proposta, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato - e pertanto non sussistono le condizioni per l’attivazione del cosiddetto “freno di emergenza” in base alla procedura delineata dall’articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
Preannuncia, infine, la presentazione, di uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame, quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICCOLI (FI-PdL XVII) illustra la proposta di direttiva in titolo rilevando che l'atto è presentato unitamente a una raccomandazione della Commissione relativa al diritto al patrocinio a spese dello Stato a favore di indagati o imputati in procedimenti penali.
Nel quadro dello studio per la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione (SWD(2013) 476), sono stati presi contatti su vasta scala con i ministeri della Giustizia degli Stati membri, organizzazioni d'interesse a livello nazionale, ordini degli avvocati e organismi responsabili del patrocinio a spese dello Stato.
La proposta di direttiva si pone l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore fin dalle fasi iniziali del procedimento penale per chi è privato della libertà personale, nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, che avranno quindi il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione sia in quello emittente ("diritto alla duplice difesa").
La direttiva troverà applicazione dal momento della privazione della libertà personale, ossia da quando l'interessato viene sottoposto a fermo o ad altro tipo di custodia, compresi i periodi precedenti l'imputazione formale e arresto . Si applicherà inoltre ai ricercati dal momento dell'arresto nello Stato membro di esecuzione (articolo 2).
Il relatore si sofferma sui principali elementi giuridici della proposta circa l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (articolo 4), la Commissione sottolinea che, nelle fasi iniziali del procedimento, l'indagato o imputato è particolarmente vulnerabile e che la possibilità di avvalersi di un difensore è estremamente importante. Prevede, pertanto, che gli Stati membri garantiscano l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e che, affinché tale diritto possa essere esercitato effettivamente, l'indagato o imputato si avvalga di un difensore "senza indebito ritardo" dopo la privazione della libertà personale e, in ogni caso, prima dell'interrogatorio. Il diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato sarà assicurato fino a quando l'autorità competente non abbia reso la decisione finale in merito all'ammissibilità dell'indagato o imputato o fino alla sua effettiva ammissione a tale beneficio. Gli Stati membri dovranno, inoltre, garantire l'esercizio di tale diritto per i ricercati privati della libertà personale che sono oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Quanto al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati (articolo 5), al fine di accrescere la fiducia reciproca e rendere effettivo il diritto alla duplice difesa nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo (sia nello Stato di esecuzione che in quello di emissione), la proposta prevede che gli Stati membri concedano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato anche oltre l'ammissione provvisoria, dal momento che non sempre i ricercati sono privati della libertà personale. In merito alla clausola di non regressione (articolo 7). La proposta intende assicurare che la definizione di norme minime comuni non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri con un livello di protezione più alto, e che siano fatte salve le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU.
La relazione elaborata dal Ministero della Giustizia valuta positivamente le finalità generali della proposta, in quanto appaiono in linea sia con l'articolo 24, comma terzo, della Costituzione, che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ogni giurisdizione, sia con i principi generali del processo penale. Al riguardo, secondo il relatore, occorre riferirsi alle disposizioni vigenti che istituiscono e disciplinano il patrocinio a spese dello Stato.
Per quanto riguarda il diritto all'ammissione provvisoria e definitiva al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati, oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, occorre, invece, fare riferimento alla legge n. 69 del 22 aprile 2005 che ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri.
La proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai "diritti della persona ". Le misure proposte in base a questo articolo tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
La proposta appare sostanzialmente conforme sia al principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, sia al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati.
Ad avviso del relatore, infine, la proposta non sembra incidere in senso negativo su aspetti specifici dell’ordinamento penale nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all’articolo 7 della proposta che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato - e pertanto non sussistono le condizioni per l’attivazione del cosiddetto “freno di emergenza” in base alla procedura delineata dall’articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
Preannuncia, quindi, la presentazione di uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.