SENATO DELLA REPUBBLICA
------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


9a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)


154ª seduta: martedì 15 dicembre 2015, ore 14


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni interrogazione svolte
IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi) - Relatore alla Commissione DALLA TOR
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 7a, della 10a, della 12a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2144)Esame e rinvio

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 7a, della 10a, della 12a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(313)
2. TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
(Pareri della 1a, della 3a, della 5a, della 7a, della 10a, della 12a e della 13a Commissione)
(926)
- Relatore alla Commissione FORMIGONI
III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese)- Relatore alla Commissione SCOMA
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 7a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1641)
- e della petizione n. 380 ad esso attinente


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti - Relatrice alla Commissione BERTUZZI
(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª , della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)
(n. 248)

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione - Relatrici alla Commissione FATTORI e GATTI
(n. 591)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:
Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea - Relatrice alla Commissione ALBANO
(Parere alla 14ª Commissione)
(n. 440)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


PANIZZA, LANIECE, ZIN, FRAVEZZI- Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

la politica agricola comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri;

ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la PAC persegue gli obiettivi di incrementare la produttività dell'agricoltura, di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative per la riforma della PAC valida per il periodo 2014-2020;

la nuova PAC si propone 3 obiettivi strategici, attraverso la semplificazione delle pratiche di accesso agli aiuti messi in campo dalla politica agricola: una produzione alimentare sostenibile, attraverso l'aumento della competitività del settore agricolo e la redditività delle produzioni; una gestione sostenibile delle risorse, per garantire la produzione di beni pubblici e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico; uno sviluppo territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione delle agricolture e delle aree rurali;

le proposte legislative presentate dalla Commissione il 12 ottobre 2011 costituiscono un insieme molto corposo di documenti, per un totale di 780 pagine, comprendente ben 7 regolamenti che hanno l'ambizione di disegnare la nuova PAC per una durata di ben 7 anni, a partire dal 1° gennaio 2014. Più precisamente, i 7 testi giuridici riguardano i seguenti aspetti: 1) pagamenti diretti: proposta di regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune. Sostituisce l'attuale regolamento (CE) n. 73/2009 e detta le norme per tutti i pagamenti accoppiati e disaccoppiati della PAC; 2) OCM unica: proposta di regolamento che stabilisce un'organizzazione Comune di mercato dei prodotti agricoli (OCM unica) che sostituisce l'attuale regolamento (CE) n. 1234/2007; 3) sviluppo rurale: proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr); sostituisce l'attuale regolmento (CE) n. 1698/2005, definendo gli interventi del secondo pilastro della PAC e le regole per la programmazione e gestione dei programmi di sviluppo rurale; 4) regolamento orizzontale: proposta di regolamento su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune; sostituisce l'attuale regolamento (CE) n. 1290/2005 stabilendo le norme per il funzionamento dei due fondi agricoli: il Feaga e il Feasr; 5) alcune misure di mercato: proposta di regolamento che determina le misure sulla fissazione di alcuni aiuti e rimborsi relativi all'OCM dei prodotti agricoli; 6) regolamento transitorio per il 2013: proposta di regolamento che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 relativamente all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori (misure transitorie) rispetto all'anno 2013; 7) trasferimento dei vigneti: proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) relativamente al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori;

il pacchetto legislativo consta dunque dei seguenti regolamenti di base: regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; regolamento (UE) n. 1308/2013 recante OCM dei prodotti agricoli; regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC; regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; regolamento (UE) n. 1028/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori;

i ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dell'entrata in vigore del regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM Unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un regolamento transitorio (n. 1310/2013) per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014;

l'approvazione del Parlamento europeo sul QFP 2014-2020, ai sensi dell'art. 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avvenuta il 19 novembre 2013 a seguito di un'intesa politica con il Consiglio, ha quindi consentito di sbloccare il successivo voto sui regolamenti di riforma della PAC;

considerato che:

con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore. L'AGEA, quale organismo di coordinamento, è, tra l'altro, incaricata di verificare la coerenza dell'attività degli organismi pagatori rispetto alle linee-guida comunitarie, nonché di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività;

in particolare, in attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori territorialmente competenti rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'anagrafe e sul fascicolo aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta;

la domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto;

tenuto conto che:

i testi dei regolamenti legislativi demandano agli Stati membri una lunga serie di scelte che dovranno essere effettuate per l'applicazione della riforma;

la PAC 2014-2020 risulta essere la più complicata di sempre poiché la sua applicazione richiede una quantità considerevole di decreti applicativi;

per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte degli agricoltori della domanda unica di pagamento, i regolamenti prevedono una decurtazione del premio nella misura dell'1 per cento e del 3 per cento sulla richiesta di assegnazione di nuovi diritti all'aiuto;

per evitare la perdita di risorse a carico dell'agricoltura italiana si sta ora lavorando al fine di ottenere da Bruxelles un'ulteriore concessione di proroga, dopo lo spostamento della scadenza per la presentazione delle domande dal 15 maggio al 15 giugno. Ovvero la deroga al 10 luglio dell'applicazione delle penalizzazioni;

non si può non provare amarezza nel constatare il continuo affanno dell'Italia nella gestione delle risorse comunitarie soprattutto per ciò che concerne un settore importante per il Paese qual è l'agricoltura;

a oggi i programmi di sviluppo rurale 2014-2020 approvati sono solo 5; per contro alcune Regioni hanno visto respinto il loro piano, tornato al mittente con una "valanga" di osservazioni: più di 600, ad esempio, per Puglia e Basilicata. Realisticamente l'erogazione delle risorse legate ai PSR inizierà solamente a partire dalla seconda metà del 2016 e addirittura nel 2017 per le Regioni meno virtuose. Molte delle quali devono ancora spendere parte consistente del budget dello scorso programma 2007-2013: circa il 25 per cento la Basilicata e il 24 per cento l'Abruzzo;

in futuro i PSR saranno certamente più complicati e probabilmente più dotati di risorse, in virtù del progressivo spostamento dal primo al secondo pilastro della PAC,

si chiede di sapere:

quante domande PAC siano state raccolte dall'AGEA alla data del 15 giugno 2014;

quanti fascicoli aziendali gestisca l'AGEA e quante fossero le domande previste;

delle domande PAC presentate, quante siano state presentate in forma semplificata;

quante domande abbiano raccolto in maniera ordinaria e semplificata gli organismi pagatori delle Regioni e delle Province autonome;

se le circolari sulle domande semplificate di AGEA coordinamento e AGEA pagatore siano state emanate in accordo con il Ministero;

quando verranno fissati i titoli;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno istituire un tavolo permanente per risolvere nodi cruciali, come i ritardi e l'inefficienza della spesa delle risorse PAC da parte di alcune Regioni e l'inadeguatezza dell'istituzione Conferenza Stato-Regioni.


(3-02002)



VACCARI- Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 449 del 1999 l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), nell'ambito delle proprie funzioni, organizza le corse dei cavalli e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi;

i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le società di corse sono regolati dalla convenzione "Deloitte", attualmente in regime di proroga, secondo il modello di remunerazione definito con determinazione del segretario generale dell'UNIRE n. 3400 del 1° agosto 2005;

il modello prevede, in particolare, per la remunerazione dei servizi resi dalle società per l'organizzazione delle corse, per la gestione degli impianti e per le riprese televisive delle immagini delle corse, 3 voci di corrispettivo e, segnatamente, "corrispettivo impianti", "corrispettivo corse" e "corrispettivo riprese TV";

specificamente, il corrispettivo impianti attualmente riconosciuto alle società di corse è determinato in base alle schede tecniche definite con decreto n. 80273/2014 e successive modificazioni e integrazioni ed al valore unitario stabilito con i decreti n. 92716/2014 e n. 22702/2015;

tenuto conto che:

deve essere implementato un nuovo modello di convenzione;

ai fini dell'impostazione del nuovo modello, il Ministero ha richiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi in ordine alla natura giuridica del rapporto tra l'amministrazione pubblica e le società di corse;

il Consiglio di Stato in data 10 dicembre 2014 si è espresso con parere n. 03951/2014 qualificando il rapporto in termini di "accordo sostitutivo nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge 241 del 1990" e configurando le erogazioni economiche in favore delle società di corse in termini di "sovvenzione";

sulla scorta di questo parere, il Ministero, con nota del 31 marzo 2015, dopo un confronto preliminare con le associazioni di categoria, ha comunicato a tutte le società l'avvio del procedimento per la stipula dell'accordo sostitutivo, indicando come termine di conclusione del procedimento il 31 luglio 2015;

con la medesima nota, è stata proposta alle società la proroga dei rapporti contrattuali sino al 31 luglio 2015, salva cessazione anticipata per effetto delle revisioni del sistema di finanziamento in favore delle società di corse;

nel corso dell'istruttoria del procedimento per la definizione della nuova disciplina dei rapporti con le società di corse, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, l'Agenzia delle entrate, con nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015, si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15 gennaio 2015), in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso secondo cui le somme corrisposte dal Ministero "seppure erogate nell'ambito di un rapporto non tipicamente sinallagmatico, rappresentino l'interfaccia economica del servizio reso e, pertanto, assumano rilevanza agli effetti dell'IVA";

nella proposta di proroga dei rapporti contrattuali sino al 31 luglio 2015 il Ministero ha affermato la non sussistenza delle condizioni e dei tempi tecnici per apportare al sistema di remunerazione attuale i correttivi e/o aggiornamenti necessari ad assicurarne la revisione in linea con le prospettive di sviluppo del settore; pertanto, alle società di corse è applicato, in fase transitoria, il mantenimento dei corrispettivi attualmente erogati;

considerato che:

in buona sostanza, il Consiglio di Stato nel suo parere ha riconosciuto che quella svolta dalle società di corse non è attività imprenditoriale tout court (volta al perseguimento di un profitto ed esposta al rischio imprenditoriale), ma gestione di un servizio, per conto del Ministero, avente un interesse pubblicistico;

di ciò dà piena conferma il dettato normativo: si veda il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;

ciò detto, lo svolgimento efficace, economico ed efficiente del servizio richiede che il contributo sia parametrato agli investimenti ed ai costi effettivamente sostenuti dagli ippodromi per l'erogazione del servizio medesimo, secondo un principio analogo a quello del "full cost recovery", di matrice comunitaria e vigente in ambito di tariffe idriche;

considerato inoltre che:

la Società modenese fiere e corse di cavalli ha più volte rappresentato al Ministero la necessità che per garantire la piena "sostenibilità" del servizio è fondamentale che le medesime ottengano contributi parametrati sull'attività effettivamente svolta ai fini del miglioramento delle corse;

in particolare, la suddetta società ha fatto presente che il modello fino ad ora utilizzato ai fini della parametrazione ed erogazione del contributo è inefficace ed incoerente, in quanto non valorizza (e non remunera) uno dei principali costi sostenuti dalle società per lo svolgimento del servizio, ossia il costo legato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;

le richieste formulate dalla Società modenese non sono state accolte dal Ministero;

a causa della disciplina transitoria tra Ministero e società di corse del 29 luglio 2015, il Ministero continuerà ad erogare parte dei contributi senza corrispettivo di servizi, ma solamente in virtù della popolazione del comune di appartenenza e, quindi, in palese contrasto con il parere del Consiglio di Stato citato. Si fa notare che, a maggiore incongruità, vi sono ippodromi che, senza ragione logica apparente, percepiranno 2 volte il contributo per la popolazione: una volta per l'attività di trotto e un'altra per quella di galoppo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;

se non ritenga opportuno procedere ad una revisione del modello fino ad ora utilizzato ai fini della parametrazione ed erogazione del contributo, prevedendo che questo sia integrato di due parametri, volti a riconoscere (e remunerare) due "componenti" importanti del servizio, rappresentati dalla realizzazione, da parte delle società, di tribune adeguate e funzionali, nonché l'individuazione di un parametro concernente la gestione dell'area dell'ippodromo, che rappresenta notevoli costi di gestione;

se non ritenga necessario che la nuova convenzione tra Ministero e Società sia ispirata ai criteri del "full cost recovery", di cui alla direttiva 2000/60/CE, in modo tale che siano individuati in modo certo, oggettivo e inconfutabile e che sia assicurata la compensazione dei "costi fissi" e dei "costi variabili";

se non ritenga che la proposta ministeriale (prot. 0049831) del 10 luglio 2015, pervenuta alle società di corse, debba essere modificata in quanto, indicando (al punto 1) quale corrispettivo impianti il valore ottenuto dall'ultima definizione delle schede tecniche come da decreto n. 80237/2014 e prendendo a riferimento i valori dell'anno 2013, appare in contrasto con quanto previsto dal regolamento determinato dal segretario generale n. 3400/2005;

se, infine, non ritenga di dover intervenire affinché non si producano illegittime distorsioni nell'erogazione del contributo a causa della disciplina transitoria tra Ministero e società di corse del 29 luglio 2015.


(3-02138)