Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
numerosi medici di medicina generale (MMG) operanti in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale per un pubblico servizio nelle rispettive regioni italiane di domicilio, si sarebbero visti recapitare dalle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate ingiunzioni di pagamento per l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP, relativa all'assunzione dei "collaboratori di studio";
l'accordo collettivo nazionale stabilisce che le Regioni stipulino accordi regionali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale, in funzione delle necessità specifiche del sistema sanitario regionale, al fine di porre in essere "obiettivi di salute della popolazione" attraverso modelli organizzativi concordati (artt. 4-5)". Il comma 4 dell'art 4 dell'accordo collettivo così recita: "Il livello di negoziazione regionale, Accordo integrativo regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio sanitario regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale";
è dunque evidente come l'assunzione del collaboratore di studio da parte di un elevato numero di MMG sia dettata esclusivamente in funzione di accordi regionali e sia funzionale ad offrire ai cittadini un servizio pubblico migliore e non determini quel quid pluris fonte di aumento del reddito, essenziale ai fini dell'attribuzione dell'imposta IRAP;
richiamata la risposta all'atto di sindacato ispettivo presentata dall'interrogante, 3-01158, svolta nella seduta n. 299 del 4 agosto 2014, nella quale il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti nelle considerazioni finali sosteneva che: "L'Agenzia ritiene opportuno ribadire che le predette indicazioni contenute nei documenti di prassi devono intendersi di carattere generale e, pertanto, per stabilire l'esclusione o no dall'IRAP è necessaria una valutazione caso per caso, in quanto l'individuazione di specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire un'autonoma organizzazione possono essere fissati solo con un intervento normativo e non in via amministrativa. (...) Ed ancora: "(...) In sede di esercizio della delega, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, potrà essere valutata l'opportunità di definire una nozione di autonoma organizzazione che risolva anche le questioni concernenti l'applicazione dell'IRAP ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che si avvalgono di un collaboratore";
considerato che successivamente alla citata risposta in commissione sono state emesse numerose sentenze, ultima la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 7291/16, a Camere riunite, che vedono l'Agenzia delle entrate soccombente, in quanto l'IRAP non è dovuta dai medici di medicina generale in convenzione con il Servizio sanitario nazionale per le ragioni citate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda o meno dare disposizioni alle Agenzie delle entrate di ogni regione, affinché queste adeguino la propria attività accertativa agli indirizzi giurisprudenziali;
se non ritenga opportuno intervenire con specifica disposizione volta a garantire i contribuenti rispetto alle richieste delle agenzie.