AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,05.


IN SEDE REFERENTE
(1937) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013
(Esame)

La relatrice DE PIETRO (Misto) illustra il disegno di legge in titolo, che è finalizzato a consolidare lo scambio scientifico e tecnologico fra Italia e Stati Uniti, nonché ad offrire ulteriori opportunità alla ricerca italiana ed alle industrie nazionali del settore, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con le analoghe agenzie statunitensi, fra cui in primo luogo la NASA.
Il documento, composto di 19 articoli, indica all'articolo 3 le aree di cooperazione e di interesse - includendovi, fra le altre, l'esplorazione umana dello spazio, l'osservazione dell'universo e della Terra - e le modalità attraverso cui realizzarle (satelliti, strumenti scientifici, piattaforme satellitari ed aeree, o missioni ed esplorazioni umane).
L'articolo 4 stabilisce la possibilità per le Agenzie di procedere alla stipula di accordi per la realizzazione di singoli progetti di cooperazione, che definiscano in dettaglio attività, ruoli e responsabilità.
Di rilievo anche l'articolo 6 che, in tema di responsabilità civile delle Parti in caso di danni, prevede la rinuncia reciproca - salvo casi specifici - ad eventuali richieste di risarcimento.
L'Accordo disciplina poi le modalità per la registrazione di oggetti spaziali, il trasferimento di dati tecnici e beni e il regime di proprietà intellettuale. L'Accordo stabilisce inoltre le modalità per la diffusione al pubblico di informazioni relative alla cooperazione di settore e per lo scambio di personale e per il reciproco accesso alle strutture.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.
L'articolo 3, in particolare, precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico di quelli derivanti da eventuali imposte doganali o di altro tipo.
Complessivamente Italia e Stati Uniti possono vantare in campo spaziale cinquanta anni di cooperazione, questo Accordo mira quindi a meglio disciplinare e consolidare, anche in vista delle sfide future, sinergie tecnologiche e scientifiche fra le Parti.
L’Accordo ha una durata limitata a dieci anni, salvo proroga concordata per iscritto o risoluzione anticipata prevista ex articolo 19.
L'Accordo non contrasta con l'ordinamento comunitario e, sul piano del diritto internazionale, è in linea con il Trattato sulla esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico del 1967.
L’Accordo risulta inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione europea «Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011, nella quale si delineano tre tipi di obiettivi – sociali, economici e strategici – collegati alla politica spaziale all’interno della regione europea.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice De Pietro a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1927) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1946) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012
(Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI (PD) illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione di due Accordi di partenariato e cooperazione sottoscritti nel 2012 fra l'Unione europea e, rispettivamente, l'Iraq e le Filippine.
Il primo dei due Accordi, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l'Unione europea e l'Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione alla cultura.
L'Accordo, che si compone di 124 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e di 4 Allegati, è concluso per un periodo di dieci anni, suscettibile, alla scadenza, di ulteriori proroghe annuali. L'elemento di maggior rilievo è nell'impegno a consolidare il dialogo politico fra le Parti per il sostegno al Paese mediorientale nel suo sforzo di stabilizzazione istituzionale. Il dialogo, nello specifico, è affidato ad un Consiglio di cooperazione, chiamato, ai sensi dell'articolo 111, a riunirsi a livello ministeriale periodicamente per discutere aspetti di interesse comune, specialmente in materia di politica estera, sicurezza, diritti umani e contrasto al terrorismo. Di interesse anche il Comitato parlamentare di cooperazione (articolo 113), organismo preposto a consentire lo scambio di opinione fra i membri dei Parlamenti iracheno ed europeo.
Fra i Titoli dell'intesa, il I è dedicato al dialogo politico ed alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza ed è teso a favorire la solidarietà e la comprensione reciproca su temi di interesse comune; il II Titolo, il più corposo, è dedicato agli scambi e agli investimenti ed è finalizzato, fra l'altro, alla progressiva liberalizzazione degli scambi di servizio e ad un'apertura graduale dei rispettivi mercati degli appalti. Il Titolo III individua i settori della cooperazione fra le Parti, che spaziano dall'assistenza finanziaria e tecnica alla cooperazione in materia di sviluppo sociale, dall'istruzione all'occupazione, dall'energia ai trasporti fino al turismo. Di rilievo anche il Titolo IV dedicato alla materia della giustizia, della libertà e della sicurezza, e che tratta, fra l'altro, anche i temi della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro, nonché di cooperazione culturale, in particolare nell'azione di contrasto al traffico di reperti archeologici.
Il secondo Accordo di partenariato, quello con le Filippine, è finalizzato ad approfondire il dialogo politico e la collaborazione economica e commerciale, consentendo altresì di rafforzare la cooperazione bilaterale in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani.
Il testo, composto di 58 articoli suddivisi in 8 Titoli, precisa nel Titolo I la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Di rilievo anche il Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, ed il successivo Titolo VI che disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.
Il disegno di legge di ratifica, che è unico per i due Accordi, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri economici (stimati in circa 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015) ed all'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1965) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il documento prevede il rinnovo dell’Accordo istitutivo, risalente al 2001, dell’Ufficio europeo dell'Organizzazione (OMS) per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, che ha sede a Venezia, per un periodo iniziale di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque anni.
L'intento è di rafforzare la collaborazione esistente tra il Governo italiano e l’OMS, nonché di perseguire gli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati membri nelle prestazioni sanitarie attraverso le strategie previste nella nuova politica europea di riferimento.
I compiti dell'Ufficio veneziano dell'OMS sono stati notevolmente ampliati proprio con l'adozione nel 2012, da parte dei 53 Stati europei aderenti, del documento «Salute 2020» che definisce le quattro aree primarie di azione politica: investimento in salute attraverso un approccio mirato alla salute nell'intero corso dell'esistenza e le sfide sanitarie nel campo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili: il rafforzamento dei sistemi sanitari centrati sulla persona e le capacità della sanità pubblica.
L'Accordo, che si compone di 11 articoli, disciplina la struttura organizzativa dell'Ufficio OMS di Venezia (articolo 1), prevedendo la nomina del Capo dell'Ufficio e del personale a regime, fino ad un massimo di 12 unità. Viene anche previsto un Liaison Board preposto ad esaminare il profilo dell'Ufficio OMS di Venezia, le principali questioni di natura legale relative all'accordo con le istituzioni ospitanti e ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attività dell'Ufficio veneziano.
L'articolo 2 delinea le principali aree di attività dell'Ufficio, in particolare per l'attuazione delle previsioni del documento «Salute 2020», mentre l'articolo 3 ne regolamenta le strutture operative.
Con l'articolo 4 vengono definiti i contributi del Ministero della salute e della Regione Veneto a sostegno dell'Ufficio, a partire dalle spese per la locazione della sede (300.000 euro annui a carico della Regione Veneto) e per il personale e le attività operative (600.000 euro annui a carico del Ministero della Salute).
L'articolo 5 disciplina lo status del personale, equiparandolo al personale dell'OMS anche ai fini dell'applicazione delle immunità e dei privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni, mentre l'articolo 6 delinea il contributo dell'OMS/EURO con particolare riguardo alla gestione amministrativo-finanziaria e alla rendicontazione dei contributi percepiti in base all'Accordo stesso, assoggettandola al controllo interno ed esterno e alle norme, ai regolamenti e alle procedure finanziarie applicabili all'OMS.
I successivi articoli disciplinano la modalità di collaborazione tra l'Ufficio OMS di Venezia e le istituzioni italiane, in linea con il Piano sanitario nazionale, in conformità con le competenze dell'Ufficio stesso (articolo 7) e i privilegi e le immunità internazionali ad esso pertinenti (articolo 8).
L'articolo 9 prevede un piano di lavoro dettagliato per il primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo, nonché una previsione delle principali aree di attività, definite nei due allegati al testo base.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria, alla possibilità di distaccare personale all’Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo ed all'entrata in vigore.
Gli oneri economici vengono quantificati in 1.080.000 euro per l’anno 2015 e in 540.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.