Premesso che:
varie organizzazioni imprenditoriali, fra le quali l'Unione industriale pratese, hanno manifestato grande preoccupazione per un tema che interessa un'enorme quantità di imprese manifatturiere, della logistica, della distribuzione e non solo. Si tratta della circolazione (saltuaria) su strada dei carrelli elevatori, di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 28 dicembre 1989 dettava puntuali requisiti per la circolazione, anche al fine di garantire che la stessa fosse effettuata in condizioni di sicurezza (spostamenti su strada brevi e saltuari, muniti di scheda tecnica sottoscritta dal costruttore eccetera), e rispondeva alle esigenze operative delle aziende, tenuto conto che i carrelli sono destinati ad operare prevalentemente tra gli stabilimenti, magazzini, depositi, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per provvedere alle operazioni di carico e scarico, e solo occasionalmente si può rendere necessario operare su strada pubblica;
la circolare del 10 giugno 2013 (prot. 14906) della Direzione generale per la motorizzazione fa invece divieto ai carrelli privi di immatricolazione di circolare saltuariamente su strade pubbliche o aperte al pubblico, presumibilmente dalla data di emanazione della circolare medesima, in assenza dell'indicazione di un periodo utile per l'entrata in vigore;
tale circolare va a contraddirne un'altra, prot. 867/4861 del 26 aprile 1999, emenata dall'Unità gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto del Dipartimento dei trasporti terrestri. Infatti, la circolare del 1999, comunque successiva alla revisione del codice della strada, precisa che, per i veicoli destinati alla movimentazione di cose disciplinata dall'art. 213 del regolamento del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, nelle more di una trattazione della materia con apposito decreto, hanno validità le prescrizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 1989;
si è pertanto nella strana situazione in cui si potrebbe avere la permanente vigenza di due circolari che si pronunciano sulla stessa materia con orientamenti diversi;
ciò sta creando rilevanti problemi sulla gestione operativa dell'attività d'impresa e producendo risvolti anche economici alle aziende, per il parziale fermo delle attività aziendali, ma anche per l'eventuale procedura di immatricolazione cui si dovrebbe dar seguito per evitare le probabili sanzioni che verrebbero irrogate qualora i mezzi non immatricolati circolassero su strada;
tali procedure risultano infatti tutt'altro che banali e potrebbero portare alla necessità di sostituire gran parte del parco macchine circolante,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente sulla materia al fine di ripristinare la situazione previgente alla circolare del 10 giugno 2013.