SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


11a Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)


32ª seduta: martedì 15 ottobre 2013, ore 15
33ª seduta: mercoledì 16 ottobre 2013, ore 15,30
34ª seduta: giovedì 17 ottobre 2013, ore 9


ORDINE DEL GIORNO


ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri. - Relatore alla Commissione PICCINELLI.
(Osservazioni della 3ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2013) 560 definitivo)
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:

SACCONI ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica. - Relatore alla Commissione SACCONI.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
Esame e rinvio (1051)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del documento:

CASSON ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. - Relatrice alla Commissione FAVERO.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 12a Commissione)
(Doc. XXII, n. 3)
III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

GRANAIOLA ed altri. - Interpretazione autentica della disciplina relativa al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS, di cui all'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998. - Relatrice alla Commissione GATTI.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione)
(772)
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell'esame del disegno di legge:

Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo. - Relatore alla Commissione BERGER.
(Parere alla 1ª Commissione)
(958)
GIOVEDI'
PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
PEZZOPANE, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BAROZZINO, BERTUZZI, BLUNDO, BUEMI, CASSON, CUOMO, D'ADDA, DE PIN, DE MONTE, FILIPPIN, GIACOBBE, MARTINI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PUPPATO, ROSSI Gianluca, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VALENTINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
la gravissima situazione occupazionale in cui versano i lavoratori del gruppo Finmek, nelle sedi di L'Aquila (Finmek Solution), Sulmona e Padova (Finmek SpA) si trascina da tempo;
dal 20 ottobre 2012 si è aperta la procedura di mobilità che ha riguardato gli ultimi 191 lavoratori ancora in carico l'azienda Finmek Solution di L'Aquila;
all'inizio del mese di gennaio 2013, Finmek Solution, informava i lavoratori che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritenevano valida una manifestazione di interesse della società Accord Phoenix pervenuta in data 8 ottobre 2012 relativa a un'iniziativa industriale da svolgere presso lo stabilimento di L'Aquila; per cui Finmek Solution comunicava ai lavoratori la possibilità, su base volontaria, di accettare o meno la revoca del collocamento in mobilità, con un ulteriore proroga di 6 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria dal 20 ottobre 2012 al 19 aprile 2013 previsti per legge;
dal 20 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 ai lavoratori è stata comunque corrisposta dall'INPS l'indennità di mobilità;
in data 20 marzo 2013, a fronte della riconosciuta validità della manifestazione di interesse di Accord Phoenix, veniva siglato presso il settore Politiche del lavoro della Provincia de L'Aquila un verbale di esame congiunto tra Provincia, Finmek Solution e organizzazioni sindacali in cui si dava parere favorevole alla richiesta della proroga di 6 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
considerato inoltre che:
a fronte della scadenza dell'ulteriore periodo di 6 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria, in sede provinciale alla data del 15 aprile 2013, Finmek Solution siglava un ulteriore accordo con le organizzazioni sindacali per il collocamento in mobilità di tutto il personale in forza (dalla data del 20 aprile 2013) e in attesa della soluzione occupazionale prospettata a seguito del progetto Accord Phoenix;
l'iter presso il Ministero del lavoro, che prevedeva la firma del decreto per l'erogazione dei 6 mesi di proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, è tutt'ora inevaso, nonostante il parere favorevole degli ispettori mandati dallo stesso Ministero, per verificare che il progetto industriale della Accord Phoenix rientri nelle opportunità che il Governo sta mettendo in atto per le politiche occupazionali nella zona del cratere sismico;
l'INPS, inoltre, ha provveduto a richiedere la restituzione dell'indennità corrisposta ai lavoratori nel periodo dal 20 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, al lordo delle cifre corrisposte per oltre 3.000 euro per ciascun lavoratore,
si chiede di sapere:
quale sia il motivo per cui presso il Ministero risulti bloccato l'iter di approvazione del decreto per la concessione della proroga dei 6 mesi di cassa integrazione guadagni dei lavoratori della Finmek;
se il Ministro in indirizzo intenda dare esecutività ai due accordi sottoscritti presso la Provincia de L'Aquila il 20 marzo e il 15 aprile 2013, con i quali si stabiliva parere favorevole alla richiesta di proroga di 6 mesi di cassa integrazione guadagni prima e di mobilità poi;
se risulti il motivo per cui l'INPS ha richiesto la restituzione delle somme relative a 3 mesi di mobilità, dal 19 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013.
(3-00390)


FAVERO, GRANAIOLA, MATTESINI, GATTI, GHEDINI Rita, FEDELI, LEPRI, MATURANI, PARENTE, D'ADDA, SPILABOTTE, DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, AMATI, DI GIORGI, MANASSERO, MARINO Mauro Maria, CASSON, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DE MONTE, DEL BARBA, ESPOSITO Stefano, FATTORINI, FILIPPIN, FORNARO, GIACOBBE, GINETTI, LAI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, TRONTI, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, ZANONI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cosidetto decreto "salva Italia") prevede, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, che: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi»;
la normativa descrive i requisiti per conseguire la pensione anticipata, liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), e le modalità di decurtazione della quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente all'anno 2012;
considerato che:
secondo una nota ufficiale dell'Associazione volontaria italiani sangue (AVIS), del 24 settembre 2013, e le segnalazioni pervenute alla stessa associazione da diversi patronati e da molti cittadini, ai sensi della normativa richiamata, diversi istituti contrattuali, seppur coperti da contribuzione effettiva e utili ai fini pensionistici, tra cui i permessi retribuiti (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) come quelli per l'assistenza di un figlio disabile, oltre al congedo parentale facoltativo nel caso della nascita di un figlio, i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione, le giornate di sciopero, le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo, e in particolare per l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti, sembrerebbero non utili al fine di determinare l'anzianità da prendere in considerazione per non far scattare le riduzioni percentuali previste;
si penalizzerebbero, quindi, dal punto di vista pensionistico, i familiari di disabili e i genitori che decidono di chiedere un congedo parentale, in assoluta controtendenza con l'impianto del welfare italiano che, seppure tra tante contraddizioni, ha sempre teso a tutelare i disabili e le famiglie con figli;
per quanto riguarda, i donatori di sangue, l'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede che: «I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.»;
la legge tutela, quindi, i donatori di sangue attribuendo loro il riconoscimento della retribuzione per la giornata in cui si è compiuta la donazione. Il lavoratore, inoltre, ha diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per donazione di sangue;
rilevato infine che:
risulta del tutto incomprensibile tale interpretazione dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero), considerato che la singola giornata di assenza si colloca all'interno di una settimana lavorata, i cui contributi sono accreditati settimanalmente e i donatori si troverebbero oggi costretti o ad allungare la propria permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni pari alle donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate o ad una riduzione fino al 2 per cento dell'assegno previdenziale nel caso in cui non volessero, o non potessero, recuperare le giornate perse;
la situazione che si è venuta a determinare potrebbe scoraggiare per l'immediato futuro la chiamata dei donatori, attuali e potenziali, e mettere seriamente a rischio l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti;
rischia così di venire meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica di istituti storici del welfare nazionale, tra i quali anche la donazione volontaria, periodica, responsabile e gratuita del sangue ed emocomponenti che in Italia conta, secondo dati AVIS, 1.722.503 donatori,
si chiede di sapere:
se non si ritenga giusto e necessario assimilare alla «prestazione effettiva di lavoro» anche l'astensione dal lavoro relativa ai permessi ex lege n. 104 del 1992 e in particolare per assicurare l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 2005, che tutela i donatori di sangue e di emocomponenti, evitando quindi che un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme citate in premessa, colpisca sia i disabili che i genitori interessati ai congedi parentali e abbia un impatto fortemente negativo sulle donazioni, in modo da ribadire il valore morale e solidale della donazione di sangue per il Servizio sanitario nazionale;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire la diffusione della donazione di sangue da parte dei lavoratori italiani.
(3-00410)