SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


*358ª seduta: mercoledì 11 maggio 2016, ore 14,30
*359ª e 360ª seduta: giovedì 12 maggio 2016, ore 9 e 14,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - Relatore alla Commissione SUSTA
(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Esame e rinvio
(n. 295)
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2015) 583 definitivo)
3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi - Relatore alla Commissione Gianluca ROSSI
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione) Seguito esame dell'atto comunitario COM(2016)586 def., congiunzione con l'atto n. 97, e conclusione dell'esame. Approvazione di una risoluzione Doc.XVIII, n. 130
(n. COM (2015) 586 definitivo)
II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM (2015) 587 definitivo) - Relatore alla Commissione Gianluca ROSSI
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. 97)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica - Relatore alla Commissione SUSTA
(Parere alla 7ª Commissione)
(1196)


IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(624)
2. Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(895)
3. Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(1020)
4. BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(2160)
5. Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª e della 14ª Commissione)
(2163)
6. Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge del 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2175)
7. MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2178)
8. Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2187)
9. GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª e della 14ª Commissione)
(2196)
10. LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª e della 14ª Commissione)
(2197)
11. TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2202)
e del documento:
BARANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(Doc. XXII, n. 30)
- Relatore alla CommissioneMauro Maria MARINO

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(57)
2. MIRABELLI ed altri. - Disposizioni in materia di riordino dei giochi - Relatore alla Commissione MIRABELLI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2000)
3. Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione - Relatori alla Commissione Mauro Maria MARINO e ZELLER
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione) Seguito esame e rinvio
(2362)
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1473)
2. ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(22)
3. ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 14ª Commissione)
(25)
4. ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(33)
5. Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(153)
6. Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 12ª Commissione)
(167)
7. DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(341)
8. BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(569)
9. Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(773)
10. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
(Pareri della 1a, della 2ª, della 5a, della 7ª, della 8ª e della 10a Commissione)
(924)
11. Raffaela BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1161)
12. D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1198)
13. SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2066)
- Relatore alla Commissione MOSCARDELLI

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO


INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PADUA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il 23 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria;

l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 558, della legge n. 228 del 2012, e dall'art. 1, comma 4, lett. b-bis), del decreto-legge n. 150 del 2013, reca una proroga dei termini, al 30 giugno 2015, dell'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008;

nel novellato articolo 1, comma 4-bis del citato decreto-legge n. 216 del 2011, si prevede, quindi, da un lato, la proroga fino al 30 giugno 2015 dell'efficacia delle citate graduatorie regionali e, dall'altro, l'obbligo per le Agenzie fiscali (tra cui quella della entrate), in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, di attingere dalle suddette graduatorie, fino alla loro completa utilizzazione, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente;

l'art. 1, comma 9, lett. a), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha autorizzato l'Agenzia delle entrate ad assumere nuovi funzionari di terza area, nel rispetto di un solo vincolo previsto dalla stessa norma, ovvero quello di "assicurare la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato";

considerato che:

nonostante sia passato molto tempo e siano stati prorogati più volte, dapprima dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) ed in seguito con la legge di conversione del cosiddetto decreto "milleproroghe" per il 2013 (di cui al decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014), i termini per la validità delle graduatorie citate, queste ultime non sono state ancora utilizzate (nonostante le forti carenze di personale) e scadranno il 30 giugno 2015;

quindi, in luogo dell'utilizzo dei soggetti inseriti nelle graduatorie regionali per l'assunzione di funzionari amministrativi tributari, l'Agenzia delle entrate ha deciso di indire una nuova selezione pubblica, in contrasto, quindi, con quanto stabilito dalla legge, ovvero con l'espressa volontà del legislatore che ha previsto l'utilizzo di quelle graduatorie regionali in precedenza rispetto al reclutamento di nuovo personale tramite selezione pubblica; nello specifico l'enunciato linguistico di cui al secondo periodo del novellato articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, fa un esplicito riferimento a "candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio";

l'intervento del legislatore, nella sostanza, era volto proprio a riconoscere validità legale alla graduatoria endoprocedimentale degli idonei al tirocinio, al fine di vincolare l'amministrazione ad attingere dalla medesima, nell'ottica dei principi richiamati dalla norma medesima (buon andamento ed economicità), prima di una nuova selezione pubblica;

nella sostanza, stando alle disposizioni di legge richiamate, l'Agenzia delle entrate, in merito alle procedure di reclutamento, avrebbe dovuto procedere, a legislazione vigente, assumendo in primis tutti gli idonei presenti nelle graduatorie finali, come stabilito dall'art. 1, comma 9, lett. a), della legge n. 186 del 2014, assumere poi i tirocinanti inseriti nelle graduatorie regionali ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis , del decreto-legge n. 216 del 2011 alla fase di tirocinio tecnico-pratico, in seguito emanare un bando per l'assunzione di nuovo personale;

anche il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 aprile 2015, ha stabilito che "in presenza di graduatorie pregresse ed efficaci la P.A. può indire nuovo concorso solo in presenza di ragioni eccezionali di opportunità organizzative che deve comunque motivare" per cui, anche a prescindere dalla priorità stabilita per legge dall'art. 1, comma 4-bis ,del decreto-legge n. 216 del 2011, viene in ogni caso individuato un ordine ben preciso tra il procedere a bandire un nuovo concorso e il provvedere allo scorrimento in presenza di graduatorie di merito pienamente valide ed efficaci;

infine l'Agenzia delle entrate, nel bando pubblicato a febbraio 2015, non ha indicato alcuna motivazione circa l'esigenza di procedere all'assunzione di personale tramite una nuova selezione pubblica senza provvedere precedentemente allo scorrimento di graduatorie di merito valide ed efficaci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, per le proprie competenze e con la massima solerzia, affinché l'Agenzia delle entrate si adoperi per dare priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, e successive modificazioni, attingendo alle medesime graduatorie, valide fino al 30 giugno 2015, per l'assunzione di nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario;

quali sia la ratio per cui non si è deciso di procedere, prima di una nuova selezione pubblica, secondo quanto stabilito, circa l'utilizzo delle graduatorie regionali, dall'articolo 1, comma 4-bis;

se l'indizione della selezione pubblica per l'assunzione di nuovo personale, per la terza area funzionale, per attività amministrativo-finanziaria, senza il previo utilizzo delle graduatorie suddette, sia procedura legittima e coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.


(3-02010)


BOTTICI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO, MORONESE, PETROCELLI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, DONNO, SANTANGELO, VACCIANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin, per aver manipolato il tasso Euribor (Euro inter bank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;

la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili, sia ai risparmiatori, che ai tribunali italiani;

considerato che:

dopo quasi 3 anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non-confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;

alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che "In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè "che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001";

considerato, inoltre, che:

la manipolazione dei 2 tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani, che nel periodo considerato avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;

da quanto risulta agli interroganti, numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine, che ipotizza il reato di truffa;

dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor potrebbero essere derivati ingenti danni anche per lo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;

considerato, altresì, che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale";

considerato, infine, che:

da quanto appena esposto, circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente" alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate dal Ministro Padoan,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda agire, nelle opportune sedi europee, per affermare la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, che, secondo il direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, consente la rimozione della riservatezza, che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini, il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condifenziale della decisione C(2013)8512/1;

se dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor siano derivati danni per lo Stato o per gli enti locali, connessi all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai 2 tassi interbancari;

in caso siano stati accertati danni a carico dello Stato o degli enti locali, quali misure intenda adottare per ottenerne il risarcimento.


(3-02623)

PAGLIARI- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il comma 488 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recita: «Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: "127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"»;

tale norma escludeva dall'aliquota agevolata del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie educative, eccetera (di cui alla tabella A, parte II, numero 41-bis) rese da cooperative o loro consorzi attribuendo, alle sole cooperative sociali, l'aliquota intermedia del 10 per cento;

l'art. 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito, ritornando sulla disciplina citata, che: «All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente: "488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il 963 numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"»;

pertanto, tale norma ha limitato l'esclusione dall'aliquota agevolata del 4 per cento alle sole cooperative cosiddette generiche, con variazione della stessa all'aliquota ordinaria;

il comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, regolante il "regime transitorio" dell'applicazione della nuova aliquota anche dopo la "limitazione" del 2013 recita che "Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013";

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3 maggio 2013 ha chiarito, in proposito, che: "ai rinnovi -espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime";

per quanto riguarda le cooperative sociali, il comma 960 dell'art. 1 legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha stabilito che: «Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: (…) b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente: "Parte II-bis Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi"»;

tale norma variava in aumento l'aliquota IVA per le cooperative sociali che prestano i servizi citati dal 4 per cento al 5 per cento;

il comma 963 dell'articolo richiamato regola il "regime transitorio" della nuova aliquota come segue: "Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";

il riferimento di entrambe le norme citate (comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia il comma 963 dell'art, 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e deputate a regolare il "regime transitorio", relativo ai rapporti in corso ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si presta ad avviso dell'interrogante ad interpretazioni non univoche e potenzialmente fortemente ed ingiustamente pregiudizievoli per le cooperative, che prestano servizi sulla base di appalti, concessioni o convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore delle norme medesime;

infatti, la grande maggioranza dei servizi descritti dall'art. 41-bis citato, vengono attribuiti alle cooperative da enti appaltanti, successivamente a gare o procedure competitive, tramite contratti di appalto convenzioni o concessioni di lunga durata (anche cinquantennale) con corrispettivi sulla base dei quali si fondano i piani finanziari di sostenibilità dei servizi stessi;

tuttavia, le leggi regionali relative all'accreditamento (o sovvenzionamento) dei servizi, spesso da poco sopravvenute, impongono alle parti di affiancare agli originari contratti di appalto o convenzioni precedenti alla novella (spesso contenenti piani finanziari di lunga durata, ad esempio trentennali) un "passaggio negoziale" sovente definito "contratto di servizio" di breve durata (1/3 anni) che conformi le obbligazioni delle parti ai requisiti richiesti dalle leggi medesime;

tali atti evidentemente non costituiscono, dal punto di vista giuridico, né proroghe, né rinnovi, né tantomeno nuove stipule, dal momento che prosegue il rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione, senza il bisogno di nuove procedure selettive;

tuttavia, alcuni enti appaltanti o concedenti, come comuni, aziende sanitarie provinciali, eccetera, hanno cominciato a richiedere, dopo la stipula dei menzionati contratti di servizio previsti dalle leggi per l'accreditamento, della fatturazione con le nuove aliquote pur in presenza, a monte, di appalti, convenzioni o concessioni il cui periodo di durata originariamente previsto non era ancora decorso;

ma, soprattutto, si teme il rischio che l'Agenzia delle entrate, poco avvezza ad occuparsi della materia dell'accreditamento dei servizi esternalizzati dalle pubbliche amministrazioni, non consideri tali atti come proroghe o rinnovi o, addirittura, nuove stipule facendo decorrere dai "passaggi negoziali", connessi a tali procedure, la decorrenza delle nuove e più alte aliquote IVA;

tali orientamenti sarebbero potenzialmente devastanti per lo svolgimento dei servizi i cui corrispettivi, originariamente fissati IVA esclusa dalle gare di evidenza pubblica, erano poi stati previsti IVA compresa dai sistemi tariffari regionali. Tale circostanza stravolgerebbe gli originari piani economici finanziari predisposti precedentemente e senza tenere conto dell'aggravio IVA, sopravvenendo, così, un'erosione dei ricavi dell'1 per cento per quanto riguarda le cooperative sociali, ed addirittura del 18 per cento per quelle generiche;

quindi, ai fini di avere un orientamento univoco sulla questione, appare indispensabile un chiarimento ufficiale secondo il quale sia il comma 490 dell'art. 1 della legge n. 228 sia il comma 963 dell'art, 1 della legge n. 208 si interpretano nel senso che le disposizioni di modifica del regime IVA, di cui rispettivamente regolano il regime transitorio, non si applicano ai servizi, di cui all'art. 41-bis, Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, affidati sulla base di contratti di appalto, concessioni o convenzioni con pubbliche amministrazioni, conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche, fino alla effettiva cessazione del contratto instauratosi con l'originaria delibera di aggiudicazione o accreditamento o affidamento del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di atti di regolazione, integrazione e modificazione, trasformazioni del contatto in essere, dovuti all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento ed accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi;

sarebbe inoltre, e con l'occasione, estremamente opportuno precisare, senza ambiguità, che il medesimo trattamento IVA previsto per il rapporto principale (scaturente da procedura selettiva ad evidenza pubblica) è altresì esteso ai rapporti subordinati e conseguenti se resi a favore di soggetti rientranti nelle categorie indicate nei punti n. 18, 19, 20, 21, 27-ter dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633,

si chiede di sapere il Ministro in indirizzo possa fornire un chiarimento ed un'interpretazione definitiva su quanto previsto dal comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal comma 963 dell'art, 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare in merito all'applicazione delle nuove aliquote previste dal comma 488 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le cooperative generiche e dal comma 960 dell'art. 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le cooperative sociali ai contratti già in essere, ma oggetto di atti di regolazione, integrazione e modificazione, trasformazioni del contratto in essere, dovuti all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento ed accreditamento dei servizi medesimi.


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