Premesso che:
i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico che, ai fini della salvaguardia e tutela del territorio e delle risorse idriche, concorrono alla progettazione, esecuzione e manutenzione di opere e sistemi volti alla sicurezza, alla difesa idraulica e alla gestione delle risorse idriche, i cui componenti sono sia soggetti privati che pubblici. I consorzi dunque intervengono, con la propria attività, sia nell'interesse del singolo proprietario che della collettività;
alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, i consorzi di bonifica hanno importanti competenze per la realizzazione e la gestione di opere e azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo;
anche alla luce dei profondi cambiamenti climatici, con i conseguenti effetti su un territorio sempre più vulnerabile, nonché delle emergenze ambientali che in maniera crescente si verificano, sembra necessario un nuovo approccio verso il patrimonio idrico e la sua gestione; i maggiori compiti affidati agli enti consortili impongono che il "sistema bonifica" sia autorevole e all'altezza delle sfide che deve affrontare;
i consorzi di bonifica, sia per il loro ruolo "pubblico-privato " che per l'impostazione obbligatoriamente intersettoriale tra gestione idrica e sicurezza territoriale, devono dunque affrontare una sfida inedita, basata sul binomio efficienza gestionale/autorevolezza della governance, che deve obbligatoriamente basarsi su regole rigorose e trasparenti, a partire dalla selezione dei suoi rappresentanti;
il protocollo dell'intesa Stato-Regioni raggiunta in data del 18 settembre 2008, sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel definire i principi fondamentali per l'azione dei consorzi, ispirati alla salvaguardia e sicurezza territoriale, aveva già richiamato la necessità di intervenire, nel riordino degli stessi, con modalità e procedure improntate alla trasparenza ed alla imparzialità, alla buona amministrazione, assicurando costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte;
l'articolo 51 del "Collegato Ambiente" alla legge di stabilità per il 2014, ridefinisce la governance complessiva delle Autorità di bacino, nella quale i consorzi assumeranno un ruolo consultivo e proposito nuovo ed importante, a partire dall'istituenda conferenza istituzionale permanente;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
in data 13 dicembre 2015 si sono svolte le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi del consorzio di bonifica Emilia centrale, con la partecipazione di oltre 13.000 elettori;
il 22 dicembre è stato presentato, da parte di alcuni consorziati, un reclamo al comitato amministrativo dell'ente contro le suddette operazioni elettorali, basato sulla motivazione che i risultati elettorali sarebbero stati falsati da diverse illegittimità, in primo luogo le numerose deleghe al voto, rilasciate in bianco o utilizzate in maniera impropria;
il reclamo presentato ha richiesto l'annullamento del procedimento elettorale per assenza di garanzia di rispondenza tra voto espresso e volontà del delegato, per condotte contrarie alle previsioni statutarie, per azioni contrastanti con la disciplina normativa, per pressioni indebite; fatti mai avvenuti nelle precedenti elezioni per gli organi del consorzio di bonifica a Reggio Emilia e Modena;
in data 12 gennaio 2016, infine, le votazioni per l'elezione del consiglio del consorzio di bonifica dell'Emilia centrale sono state annullate, a causa della impossibilità di accertare i risultati delle elezioni, dato l'esigua differenza nei voti conseguiti dalle 2 liste concorrenti e il numero di irregolarità riscontrate. La Regione dovrà decidere come procedere per indire nuove elezioni;
considerato infine che la questione della sicurezza e della difesa idraulica e delle risorse idriche ha raggiunto una centralità inedita, considerando che l'irrigazione per il nostro Paese è esigenza strutturale prioritaria (oltre l'80 per cento della produzione agricola dipende da essa) e che gestione idrica e contrasto del dissesto idrogeologico sono fortemente connessi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano informati della gravità della situazione creatasi a Reggio Emilia, e del clima in cui si sono svolte le elezioni, in una Regione che ha pure attuato una forte razionalizzazione degli enti, manifestazione evidente dell'inadeguatezza del sistema elettorale consortile nella carenza di strumenti di gestione e controllo per impedire modalità di svolgimento irregolari, indipendentemente da ricorsi o reclami ex post;
se non ritengano indispensabile, in conseguenza della ridefinizione della governance delle autorità di bacino operata con il "Collegato Ambiente", avviare una riflessione e discussione sul sistema dei consorzi di bonifica per intervenire sul modello di governo, che risulta oggi chiaramente incoerente rispetto alla corposità e alla rilevanza delle attività di natura pubblica loro attribuite, che rendono necessari metodi rigorosi di gestione e di trasparenza;
se non ritengano opportuno procedere, visto l'impegnativo compito dei prossimi anni, attivando la necessaria collaborazione dell'ANBI (Associazione nazionale consorzi gestione tutela territorio ed acque irrigue), ad una ricognizione del sistema consortile, al fine di avere un quadro preciso del numero di consorzi finiti in procedura fallimentare, per verificare la dimensione media degli ambiti di intervento, del numero di consorzi che presentano situazioni critiche, sia dal punto di vista patrimoniale che della gestione economica, premessa indispensabile per una vera e propria riforma della rete consortile.
in agricoltura, contro gli insetti patogeni delle piante coltivate, in particolare contro i lepidotteri dell'uva (tignole) e contro la mosca dell'olivo, possono essere utilizzate metodologie rispettose dell'ambiente e della salute, quali l'utilizzo di trappole e di feromoni (cosiddetta confusione sessuale);
la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 prevede che tutti gli utilizzatori professionali di fitofarmaci pesticidi e di biocidi siano in possesso di specifica autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzo, rilasciata dai competenti organi;
a decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali;
attualmente, sono compresi nei fitofarmaci anche gli erogatori di diffusori utilizzati per la lotta alle tignole ed all'eulia dell'uva, della carpocapsa del melo e delle trappole per il controllo biologico della mosca dell'olivo;
considerato che
l'inclusione dei diffusori di feromoni e delle trappole nell'ampio gruppo dei fitofarmaci e pesticidi è impropria in quanto, come rilevato, tali metodologie sono rispettose dell'ambiente e della salute;
tale classificazione determina altresì carichi burocratici inaspettati e non necessari, soprattutto a scapito dei piccoli produttori, e non solo, che utilizzano questi metodi;
gli oneri burocratici connessi al rilascio dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzo dei diffusori di feromoni e delle trappole potrebbero indurre i piccoli agricoltori ad abbandonare le coltivazioni, con evidenti danni paesaggistici ed economici e diffusione degli organismi patogeni;
i dati resi noti in questi giorni dimostrano, soprattutto per il nostro Paese, il calo continuo e preoccupante di aziende agricole, soprattutto di quelle piccole e con forti radici territoriali;
considerato altresì che questi metodi di lotta biologica sono validissimi, se seguiti anche su larga scala, per cui dovrebbero essere incentivati,
si chiede di sapere se non sia il caso di distinguere la categoria di appartenenza dei diffusori di feromoni e delle trappole dai fitofarmaci soggetti ad autorizzazione e di valutare la possibilità dell'utilizzo di queste tecniche rispettose dell'ambiente senza imporre l'obbligo dell'autorizzazione prescritta dalla direttiva europea.