SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


509ª seduta: martedì 11 luglio 2017, ore 15,30
510ª seduta: mercoledì 12 luglio 2017, ore 15
511ª seduta: giovedì 13 luglio 2017, ore 9


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia - "Pacchetto bancario" (COM (2016) 850 def., COM (2016) 851 def., COM (2016) 852 def., COM (2016) 853 def., COM (2016) 854 def. e COM (2016) 856 def.): audizione del professor Giuseppe Lusignani

II. Interrogazioni

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 850 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 851 definitivo)
3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 852 definitivo)
4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 853 definitivo)
5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 854 definitivo)
6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365
(Osservazioni della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 856 definitivo)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)
2. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società - Relatrice alla Commissione GUERRA
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 683 definitivo)
3. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società - Relatrice alla Commissione GUERRA
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2016) 685 definitivo)
IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. MIRABELLI ed altri. - Disposizioni in materia di riordino dei giochi - Relatore alla Commissione MIRABELLI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2000)
2. Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento - Relatore alla Commissione MOSCARDELLI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione)
(2236)
3. Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2263)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2490)
2. Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)
- Relatore alla Commissione MOLINARI
(2631)
Seguito e conclusione dell'esame congiunto
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1473)
2. ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(22)
3. ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 14ª Commissione)
(25)
4. ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(33)
5. Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(153)
6. Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 12ª Commissione)
(167)
7. DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(341)
8. BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(569)
9. Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(773)
10. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
(Pareri della 1a, della 2ª, della 5a, della 7ª, della 8ª e della 10a Commissione)
(924)
11. Raffaela BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1161)
12. D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1198)
13. SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2066)
- Relatore alla Commissione MOSCARDELLI

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(212)
2. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 12a Commissione)
(220)
3. MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 11a Commissione)
(1542)
4. Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 12a Commissione)
(1742)
- Relatore alla Commissione GIACOBBE

VACCIANO, ORELLANA, MUSSINI, DE PIETRO, BOCCHINO, SIMEONI, CASALETTO, BENCINI, MASTRANGELI, PEPE, MOLINARI, BIGNAMI, CAMPANELLA- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con la messa in onda di due servizi televisivi, il primo trasmesso da "Striscia la notizia" il 24 marzo 2015 e il secondo da "Le Iene" il 4 aprile 2015, si è cercato di capire quali siano i criteri che regolano l'applicazione di commissioni e tariffe presso gli sportelli cambiavalute, agenzie volte alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta dislocate soprattutto nelle aree aeroportuali e nelle maggiori città turistiche. Alcuni dei clienti intervistati lamentavano l'impatto erosivo delle commissioni applicate sul valore della somma di denaro da commutare in altra valuta: nei casi presi in esame, questo complesso di tariffe andava dal 20 al 30 per cento del totale da permutare. Le tariffe sopportate come costo dal cliente, nello specifico, ne comprendono una fissa, un'altra a percentuale, in relazione alla somma di denaro oggetto di scambio, e una terza adeguata allo spread imposto dal grossista a capo della filiera di approvvigionamento delle banconote estere. Inoltre, è stato svolto un confronto dagli stessi inviati televisivi sulle tariffe applicate all'estero, Europa compresa, e si è constatato che la percentuale delle commissioni sul totale, a parità di servizio, varia dall'1,33 per cento ad un massimo del 13,18 per cento. L'ultimo interrogativo sollevato è consistito nell'individuazione di quale autorità nazionale possiede la facoltà di vigilare sulle attività di questi particolari soggetti imprenditoriali. Giustappunto, a conclusione del servizio, l'intervistatore di "Striscia la notizia" ha affermato quanto segue: "Banca d'Italia, interpellata da noi ha detto che non è materia sua, non sono regolate da loro questo tipo di società";

considerato che:

"Forexchange", una delle più grandi catene di sportelli di cambio sul suolo italiano, nonché impresa interpellata in una delle trasmissioni televisive citate in premessa, tra i riferimenti normativi presenti sulla propria pagina web rimanda alle disposizioni del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti". Nella sezione X dedicata ai "Controlli" si legge: "Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione di: altre Autorità, per i controlli sugli intermediari iscritti nel solo elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. e sui cambiavalute (art. 128, comma 2, T.U.)". Il comma 2 dell'art. 128 del testo unico bancario entra più nello specifico chiarendo quale sia l'autorità idonea all'affiancamento della Banca d'Italia in questo tipo di controlli: "Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3";

considerato inoltre che:

il legislatore ha previsto un percorso normativo attraverso il quale fosse istituito un organismo ad hoc con funzioni di controllo e vigilanza nei confronti di determinate attività finanziarie, tra le quali sono inclusi anche gli sportelli cambiavalute: si è iniziato con l'art. 128-undecies del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), con il quale sono state delineate le basi di ciò che, successivamente, fu istituito con l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010 "1. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini". Questo ente prenderà, poi, il nome di Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dal comma 8 dell'art. 17-bis;

tuttavia, in data 30 ottobre 2012 il Ministero delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del citato art. 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010 per quanto concerne "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute finalizzato alla centralizzazione presso l'OAM di tutte le operazioni poste in essere nell'ambito di tale attività. Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del successivo comma 3, l'emanazione del provvedimento da parte di questa Amministrazione - per l'individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni in oggetto - è presupposto necessario per l'efficacia di quanto disposto dal comma 1". Il capo della Direzione, Giuseppe Maresca, in conclusione aggiunge poche parole che confermano quanto temuto dagli interroganti: "Ne consegue che fino all'emanazione del suddetto provvedimento normativo secondario, l'attività di cambiavalute continua ad essere regolata dalla disciplina previgente al decreto legislativo 169/2012", ossia che per le società proprietarie degli sportelli cambiavalute non vi è l'obbligo di iscrizione ad alcun organismo né, di conseguenza, quello di consegnare la documentazione relativa alle transazioni effettuate (ad eccezione delle permute di banconote superiori a 5.000 euro, i quali contratti sono conservati dallo stesso sportello di cambio per 5 anni). A causa dell'inattuabilità dell'art. 17-bis e del 128-undecies, tali agenzie di negoziazione si trovano contingentemene in una zona franca, in cui qualsiasi autorità competente, che sia l'Organismo degli agenti e dei mediatori, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia o il Ministro dello sviluppo economico, è impossibilitata ad effettuare qualsiasi azione di vigilanza o sanzionatoria, poiché privata del materiale su cui costatare eventuali irregolarità solo per quanto concerne la pubblicità delle condizioni di trattamento. La quota delle tariffe, invece, non ricade negli ambiti vigilati, in quanto facoltà discrezionale delle società proprietarie degli sportelli di cambio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno provvedere all'immediata individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni dei cambiavalute, come disciplinato da ultimo dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, condizione propedeutica alle azioni di vigilanza e controllo da parte delle autorità deputate;

alla luce del notevole disallineamento tra le esose tariffe applicate discrezionalmente in Italia rispetto alle minori quote riscosse nei cambiavalute extranazionali, se non intenda valutare l'imposizione di un tetto massimo delle commissioni, almeno equiparato alla media europea, di modo che non venga penalizzato il settore turistico mediante servizi fortemente antieconomici solo per chi ne usufruisce.


(3-02168, già 4-04034)

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che con l'approvazione definitiva della conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", gli interroganti intendono evidenziare la discrepanza che si è andata a creare tra quanto dichiarato sul cosiddetto patto marciano mediante il comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei ministri (n. 115 del 29 aprile 2016) che ha preceduto l'approvazione del provvedimento, e quanto, infine, divenuto disposizione attuativa;

considerato che sul comunicato stampa cui si fa riferimento, il Governo dichiara: "Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore", mentre, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2016, il legislatore stabilisce che "In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento", comma in cui non viene ribadito quanto annunciato a mezzo stampa, ossia, più precisamente, che il debito contratto possa essere considerato estinto nel caso in cui il bene messo a garanzia abbia un valore inferiore alla parte residua del debito ancora in essere;

considerato inoltre che una circostanza similare, in un provvedimento pressoché identico, è occorsa in occasione della pubblicazione del comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 113 del 20 aprile 2016, relativo al decreto legislativo n. 72 del 2016, sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, approvato definitivamente alla Camera dei deputati il 29 giugno 2016: "Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza", questo un estratto della nota del Governo successiva all'approvazione del decreto legislativo sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, che includono beni immobili, per quanto concerne il patto marciano. Dunque, all'art. 1 (rubricato "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)") del menzionato decreto legislativo, la norma stabilisce che "Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza". È dunque evidente la concordanza di quanto delineato dal Governo col comunicato stampa ai fini dell'informazione pubblica massiva e quanto novellato dalla prescrizione normativa;

considerato infine che:

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, in sede di discussione degli emendamenti relativi all'art. 2 del decreto-legge n. 59 del 2016, fu autore di un intervento in 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) su questo atteggiamento aleatorio del Governo confluito, successivamente e nonostante ciò, nel testo definitivo del provvedimento. Nel resoconto sommario n. 372 dell'8 giugno 2016 della 6a Commissione permanente, viene riportato quanto segue: "Interviene quindi il senatore Vacciano (Misto) il quale, visto l'esito delle votazioni in relazione all'articolo 2, chiede al Governo di chiarire, anche in riferimento al comunicato stampa che la Presidenza del Consiglio ha emanato dopo l'approvazione del decreto-legge, se il patto marciano consente al debitore o meno di sdebitarsi in caso in cui il bene dato in garanzia sia di valore inferiore al debito. Si tratta infatti di una precisazione che ha trovato opportuna collocazione in un'analoga disposizione relativa ai mutui edilizi". Il senatore Zeller si limitò a rispondere che non poteva essere condivisibile l'associazione dei due istituti tra debitori privati cittadini e debitori impresa, glissando sulla ragionevolezza della richiesta del primo interrogante. Di fatti, la definizione utilizzata per indicare la tipologia di eventuale concordato tra le parti (patto marciano), presente, sia nel caso del decreto mutui che nel decreto banche, nei 2 provvedimenti differiva e differisce esclusivamente nel caso di minor valore dell'immobile posto a garanzia rispetto al debito residuo. Così, il relatore si è posto nella condizione di non cogliere neppure la richiesta di chiarezza del primo interrogante che, semplicemente, consisteva nel riportare nella norma almeno quanto già annunciato dallo stesso Governo nel comunicato stampa n. 115;

appare non condivisibile l'ipotesi emersa nel corso del dibattito in Commissione, secondo la quale il valore del bene immobile, posto a garanzia del finanziamento, potrebbe, sin dall'inizio, essere molto inferiore all'ammontare dello stesso. Ciò infatti, seppure possibile in linea teorica, presupporrebbe l'assunzione da parte della parte creditrice di un rischio irragionevole, indipendentemente dall'applicazione o meno del patto marciano. Laddove inoltre fosse stata confermata l'ipotesi paventata nel citato comunicato stampa, appare di tutta evidenza che l'accordo tra le parti si sarebbe concluso esclusivamente se la parte creditrice, verosimilmente un istituto creditizio normalmente diligente, avesse ritenuta congrua la garanzia rappresentata dall'immobile oggetto del patto;

considerato infine che il comunicato stampa è un mezzo di diffusione delle informazioni in grado di raggiungere una platea di persone assai più ampia rispetto ad un mero testo di legge, pur non avendo, indubbiamente, lo stesso valore legale: tale considerazione, pure di tutta evidenza, costituisce una premessa peggiorativa della discordanza citata. Al di là di questo aspetto comunicativo, persiste il vulnus relativo al patto marciano come delineato nel decreto-legge "mutui", ossia l'impossibilità dell'estinzione del debito, anche nel caso di minor valore dell'immobile, utilizzato come garanzia del prestito a fronte del debito residuo. Ciò potrebbe, con molta probabilità, aprire la strada a contenziosi giudiziari, vanificando l'intento del decreto-legge n. 59 del 2016 di consentire una via privatistica nella liquidazione della garanzia pignoratizia e rallentando, quindi, il recupero del credito da parte del soggetto erogatore, che potrebbe essere indotto ad attivare le ordinarie procedure esecutive, notoriamente mai rapide,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda attivarsi per correggere l'informazione fallace contenuta nel comunicato stampa n. 115 del Consiglio dei ministri, affinché gli imprenditori non siano indotti a sottoscrivere le condizioni del patto marciano, persuasi da erronee convinzioni, oppure, provvedere alla diffusione di una nota esplicativa, con la quale chiarire con precisione le reali condizioni di sottoscrizione.


(3-03003)

SCIASCIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2010;

tale registro, a decorrere dal 23 settembre 2016, è suddiviso in due sezioni: la prima, "Sezione A", per i revisori operanti e la seconda, "Sezione B", per quelli non operanti;

con "determina" del ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017, è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali, per gli appartenenti ad entrambi le sezioni, come cita l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016;

con tale provvedimento, si è disposto, a partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di aggiornamento, per tutti gli iscritti, mediante la partecipazione a corsi specifici in materia contabile, fiscale e organizzativa per l'acquisizione di almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di almeno 60 crediti nel triennio 2017-2019;

l'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni di non indifferente peso, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 135 del 2016, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo valuti la necessità di limitare tale obbligo nelle seguenti ipotesi: per i revisori tutti, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i revisori, di qualsiasi età, iscritti nella "Sezione B", ossia quella dei revisori non operanti.

(3-03774)


BOTTICI, DONNO, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, MORONESE, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

il comma 8 prevede, altresì, che possano accedere alla definizione agevolata anche i debitori che avevano già in corso una dilazione, purché risultino pagati i versamenti con scadenza compresa tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016: "La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016";

considerato che:

da quanto risulta agli interroganti e riportato anche da diverse testate specialistiche del settore fiscale ("Eutekne"), molti contribuenti si sono visti negare da Equitalia la richiesta di definizione agevolata dei debiti sulla base del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016;

a parere degli interroganti, l'agente di riscossione Equitalia avrebbe negato la facoltà di definizione agevolata dei debiti prevista sulla base di un'interpretazione non solo più restrittiva ma che, addirittura, sembra travalicare la prescrizione normativa contenuta nel comma 8 dell'articolo 6,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti i cittadini la possibilità di definire in modo agevolato i debiti fiscali, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, affinché non si vedano costretti a impugnare il diniego di definizione agevolata davanti alla giurisdizione tributaria o a diversa giurisdizione competente.


(3-03837)