Premesso che:
il decreto legislativo n. 150 del 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", all'art. 1 disegna la "Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro";
il comma 5 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il potere di esercitare le competenze loro spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe e funzioni, nella materia disciplinata dallo stesso decreto;
l'art. 2, rubricato "Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro", stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive; la specifica dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da erogare omogeneamente su tutto il territorio nazionale; i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti, compresi i disoccupati, nonché le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, nel rispetto dei piani operativi regionali (POR);
l'art. 3 attribuisce al Ministero le competenze in materia di verifica, controllo e monitoraggio del rispetto dei LEP, nonché atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari;
l'art. 11, allo scopo di garantire i LEP, sancisce che il Ministero stipula con ogni Regione e Provincia autonoma una convenzione finalizzata a regolare rapporti e gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nei territori autonomi; specificatamente, al comma 1, lettera a), attribuisce le funzioni amministrative di tale materia agli uffici denominati centri per l'impiego (CPI);
l'art. 18 declina tutti i singoli servizi che i CPI territoriali sono tenuti ad offrire in materia di lavoro e politiche attive;
l'art. 33 declina le fonti di finanziamento previste per l'implementazione dei centri;
considerato che:
in data 22 dicembre 2016 è stato rinnovato l'accordo quadro tra Stato-Regioni e Province autonome (238/CSR) nell'ambito della gestione delle politiche attive su tutto il territorio nazionale, in cui si stabilisce la definizione di un piano congiunto di rafforzamento delle politiche attive del lavoro, mediante l'utilizzo di risorse contenute nei piani operativi nazionali e regionali;
a margine del rinnovo dell'accordo, il Ministero ha chiarito i contorni di tale operazione di rafforzamento, che dovrebbe concretizzarsi nell'incremento della pianta organica dei centri per l'impiego garantita dall'immissione di 1.000 lavoratori a tempo indeterminato e altri 600 operatori specializzati sul versante dell'inclusione sociale (sportelli SIA, sostegno per l'inclusione attiva),
si chiede di sapere:
se, nelle more del rafforzamento del personale dei centri per l'impiego, come previsto dal comunicato del 10 novembre 2016 presente sul sito del Ministero, intitolato "Regioni e Stato in procinto di rinnovare accordo per i Centri Pubblici per l'Impiego", siano previste assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso pubblico, con quote di riserva garantite ai soggetti che hanno in essere contratti di lavoro a tempo determinato con le Regioni o Province autonome ed operanti nei CPI o che abbiano operato in passato con contratti a tempo indeterminato presso enti accreditati per l'erogazione delle politiche attive del lavoro in convenzione con gli enti territoriali;
se nel progetto di rafforzamento sia incluso anche il personale delle Regioni a statuto speciale, avuto riguardo alla particolare situazione normativa della Regione Siciliana, dove risulta, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8 del 2016, l'identificazione di un elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi (sportelli multifunzionali) in enti accreditati in regime di convenzione, istituiti dall'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2000 ed operativi all'interno dei CPI territoriali siciliani fino al 30 settembre 2013.