AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Della Vedova.


La seduta inizia alle ore 15.


IN SEDE REFERENTE
(1333) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.


(1455) Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.


(1510) Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.


IN SEDE CONSULTIVA
(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati
(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533)

Il relatore ORELLANA (Misto-ILC) ricorda preliminarmente che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto l'obbligo dell'adozione di due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, che reca le disposizioni necessarie al recepimento delle direttive e delle decisioni quadro, e la legge europea, che dispone direttamente le modifiche all'ordinamento interno.
Sottolinea che il disegno di legge n. 1519 (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) trae origine dall'esigenza di dare attuazione alle numerose direttive emanate successivamente alla presentazione del disegno di legge di annuale di delegazione europea. Con il disegno di legge n. 1533 (Legge europea 2013-bis) il Governo intende invece risolvere numerose procedure di contenzioso e pre-contenzioso, per consentire al nostro Paese di avviare il Semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea con il minor numero possibile di procedure di infrazione a carico. Con riferimento al primo provvedimento, segnala che il disegno di legge si compone di nove articoli e di due allegati, che contengono le direttive da recepire. Per quanto di specifico interesse per la Commissione Affari esteri evidenzia l'articolo 4, in tema di disciplina delle agenzie di rating del credito; l'articolo 5, in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale; l'articolo 6, in materia di scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'articolo 7, che delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa europea in materia di protezione internazionale e protezione temporanea. Rispetto a quest'ultima previsione, di cui sottolinea l'importanza, evidenzia però criticamente la mancata previsione di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.
Con riferimento al disegno di legge europea (A.S. 1533) segnala in particolare l'articolo 3, in materia di immigrazione e rimpatri, l'articolo 7, che stabilisce modifiche al regime fiscale applicabile a contribuenti residenti in altri Stati ma percettori di reddito in Italia, e all'articolo 9, finalizzato a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme italiane sull'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone residenti in Italia.
Illustra, infine, gli schemi di relazione ai provvedimenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1519 (pubblicato in allegato), che risulta approvato.
Successivamente, pone ai voti lo schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533 (pubblicato in allegato), che risulta approvato.


La seduta termina alle ore 15,30.


RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519


La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzate le disposizioni che, all'articolo 4, recano princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, ai sensi della direttiva 2013/14/UE e del regolamento (UE) n. 462/2013;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 5 che recano delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti europei relativi ai fondi europei per il venture capital ed ai fondi europei per l’imprenditoria sociale;

considerato altresì il contenuto normativo dell'articolo 6, che delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'UE e valutato con favore il contenuto del comma 2 che dispone la trasmissione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari;

sottolineata l'importanza, dell'articolo 7, che reca la delega al Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale dei rifugiati e di protezione sussidiaria;

considerato tuttavia che per l'esercizio di tale delegazione legislativa in materia di protezione internazionale dei rifugiati e di protezione sussidiaria, il disegno di legge non indica princìpi e criteri direttivi;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con la seguente osservazione:

che si consideri la possibilità di indicare i principi e i criteri direttivi cui il Governo sia tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 7 per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea.


RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533


La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per parti di competenza il disegno di legge in titolo,

manifestato apprezzamento per la possibilità di definire, con il provvedimento in esame, parte del pre-contenzioso e contenzioso comunitario che ancora residua, e ciò al fine di ridurre il numero di infrazioni a carico del nostro Paese;

preso atto che l'articolo 3, nell'ambito delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone ed anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea, reca norme in materia di immigrazione e rimpatri finalizzate ad evitare l'avvio di una procedura di infrazione ed il superamento di alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea alla disposizioni nazionali;

considerato il contenuto normativo dell'articolo 7 che, nell'ambito delle disposizioni in materia tributaria, estende le agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producano almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia;

analizzate altresì le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo 9 e finalizzate a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.