AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE
(1314) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.


(1329) Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.


(1330) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.


(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1649) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice BERTOROTTA (M5S) illustra il provvedimento in esame, elaborato nell'ambito del Consiglio d'Europa, premettendo che esso è finalizzato ad offrire maggiori garanzie giuridiche a protezione del patrimonio archeologico degli Stati parte.
Rileva criticamente che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione sin dal 1992, ma non ha ancora proceduto alla sua ratifica.
Il documento, composto di 18 articoli, ha aggiornato i contenuti di un precedente trattato del Consiglio d'Europa, risalente al 1969 e ratificato dall'Italia nel 1973. Nello specifico il testo mira al miglioramento della protezione del patrimonio archeologico ed alla conservazione integrata dei beni, cercando al contempo di conciliare i bisogni dell'archeologia e quelli della pianificazione urbanistica e territoriale, di offrire un sostegno finanziario pubblico alla ricerca, di promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche, la mutua assistenza tecnica e scientifica, la sensibilizzazione del pubblico, la possibilità di più ampia fruizione del patrimonio archeologico, nonché di prevenire la circolazione illecita di beni archeologici.
La Convenzione delinea altresì un quadro istituzionale di cooperazione e di scambio sistematico di esperienze e di esperti fra i Paesi parte.
Più in dettaglio, con riferimento alle misure di identificazione e di tutela, l'articolo 2 impegna i Paesi all'adozione di un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico, che preveda la gestione di un inventario, la costituzione di riserve archeologiche e l'obbligo di denuncia alle autorità delle nuove scoperte. L'articolo 3 stabilisce criteri comuni per le procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi e delle attività archeologiche, per scoraggiare l'illegalità e garantire il rilievo scientifico delle ricerche. L'articolo 4 prevede misure di protezione fisica del patrimonio, mediante l'acquisto, la conservazione e la manutenzione del patrimonio stesso, anche mediante la creazione di depositi per i reperti allontanati dal luogo di origine.
Relativamente alle misure di conservazione integrata del patrimonio, l'articolo 5 impegna i Paesi parte a conciliare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio, incoraggiando la maggiore partecipazione possibile degli archeologi alle politiche di pianificazione e ai programmi di sviluppo territoriale.
Il successivo articolo 6 impegna i Paesi firmatari a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali e ad accrescere i mezzi destinati all'archeologia preventiva.
Gli articoli 7 e 8 dispongono in ordine alla raccolta ed alla diffusione delle informazioni scientifiche, prevedendo, in particolare, un impegno a facilitare, a livello nazionale e internazionale, lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nonché a promuovere lo scambio di informazioni sulla ricerca archeologica e l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.
L'articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore, e a promuoverne l'accessibilità.
Il successivo articolo 10 dispone misure finalizzate alla prevenzione della circolazione illecita del patrimonio archeologico, impegnando i Paesi che abbiano proceduto alla ratifica allo scambio di informazioni tra autorità pubbliche competenti e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali, a fornire informazioni su ogni tentativo di offerta di materiali sospettati di provenire da scavi illegali o sottratti a scavi ufficiali, all'adozione di misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe controllate dallo Stato possano acquistare materiali archeologici illegali o che i musei non controllati dallo Stato siano informati di quanto previsto dalla Convenzione, ed infine alla limitazione del movimento del patrimonio archeologico illegale.
Di interesse anche l'articolo 12 della Convenzione, che stabilisce misure per la mutua assistenza tecnica e scientifica fra i Paesi Parte.
Il disegno di legge consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore del testo. Gli oneri complessivi - essenzialmente connessi alle spese di missione per l'esperto di cui all'articolo 13 della Convenzione, finalizzate ad attività di controllo dell'applicazione del testo - sono previsti in 2.580 euro annui a decorrere dal 2014.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.