SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


6ª seduta: martedì 28 maggio 2013, ore 15
7ª seduta: mercoledì 29 maggio 2013, ore 14,30
8ª seduta: giovedì 30 maggio 2013, ore 9


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili: audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane, dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), della Federazione Italiani Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di Confedilizia e di Federproprietà.
Svolta audizione di Alleanza delle cooperative italiane e di FIAIP. Audizione UNCI non avolta

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:
Relazione sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA (Anno 2011). - Relatori alla CommissioneCASSANO e MOSCARDELLI .
(n. 38)


INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

FORNARO- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) (art. 1, commi da 488 a 490) ha modificato la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
in particolare il comma 488 dispone l'abrogazione del citato n. 41-bis, che prevedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale";
il medesimo comma dispone altresì l'introduzione dello stesso tipo di prestazione al n.127-undevicies nella parte III della tabella, ai sensi del quale alcune prestazioni sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento;
in sintesi le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18 a 21 e 27-ter dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese da società cooperative, saranno dunque assoggettate a diversi trattamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di onlus e cooperative sociali (onlus di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale; aliquota Iva del 10 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale; aliquota ordinaria del 21 per cento, se rese da cooperative non onlus (sia ordinarie sia di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni;
considerato che:
la circolare n.12/E dell'Agenzia delle entrate del 3 maggio 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 e dal cosiddetto decreto crescita;
in particolare, per ciò che concerne il comma 490 della legge di stabilità, la circolare chiarisce che le modifiche dell'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013; pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla data del 31 dicembre 2013 si applicherebbe il nuovo regime;
considerato, inoltre, che nella medesima circolare si precisa che l'abrogazione del n.41 -bis della tabella A ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data in entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire con la massima sollecitudine chiarimenti in ordine all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate in merito all'abrogazione, ad opera della legge di stabilità per il 2013, del n. 41-bis con effetto dal 1° gennaio 2013;
in particolare, se non ritenga opportuno escludere qualunque interpretazione retroattiva della disposizione in ragione del tenore letterale del comma 490, che, a giudizio dell'interrogante, correttamente ed inequivocabilmente reca una norma di efficacia temporale, che limita ogni applicazione del nuovo regime alle prestazioni erogate in forza dei contratti in essere nell'anno di imposta 2013, anche al fine di non arrecare danni economici alle imprese cooperative con conseguenti possibili contenziosi.
(3-00065)