AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.


La seduta inizia alle ore 15.


IN SEDE REFERENTE
(1326-B) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore TONINI (PD) ricorda che il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dal Senato il 25 giugno scorso, è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati lo scorso 17 luglio.
Espone il contenuto delle principali modifiche introdotte nel corso della seconda lettura, sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimersi.
Segnala che la modifica più rilevante è l'introduzione di un nuovo Capo, il V, intitolato "Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo". La nuova formulazione dell'articolo 22 autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale, potendo altresì sottoscrivere con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un'apposita convenzione per la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione. Conseguenti a questa previsione sono le modifiche all'articolo 8, con cui si attribuisce alla Cassa depositi la concessione, anche in consorzio con altri enti, banche e organizzazioni internazionali, di crediti concessionali, a valere sul fondo rotativo costituito presso di essa.
Per quanto riguarda la definizione dell'ambito di applicazione della normativa, l'espressione "Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)", contenuta nel testo approvato dal Senato, è stata sostituita con quella di "Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)" (articolo 4 e successivi riferimenti).
Una modifica introdotta all'articolo 7 precisa che le iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, devono essere attuate con il coinvolgimento delle comunità locali, valorizzando altresì le espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona.
All'articolo 9 è stata soppressa la possibilità per le regioni e le province autonome di dare esecuzione ed attuazione agli accordi internazionali ed agli atti dell'Unione europea, nelle materie di loro potestà e per interventi volti alle finalità di cooperazione.
All'articolo 10 è stata introdotta la possibilità per l'Agenzia per la cooperazione di avvalersi di soggetti già operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza umanitaria.
All'articolo 12 si stabilisce che, al fine di sviluppare al meglio gli impegni internazionali, le proposte di stanziamento per la cooperazione allo sviluppo devono essere quantificate sulla base di una programmazione triennale.
All'articolo 17, per la nomina del direttore dell'Agenzia, è introdotta una procedura di selezione con evidenza pubblica e viene data la possibilità di inviare all'estero non solo i dipendenti dell'Agenzia ma anche gli esperti già in servizio presso il MAE, nel limite delle risorse finanziarie e della dotazione organica.
Viene inoltre specificato che l'Agenzia, nei Paesi in cui opera, è tenuta ad assicurare il coordinamento tecnico di tutte le attività finanziate con fondi pubblici italiani.
Allo stesso articolo all'Agenzia è attribuita non solo autonomia contabile e di bilancio, come già previsto nel testo approvato dal Senato, ma anche autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa e patrimoniale. All'articolo 18 la quota dei fondi dell'otto per mille a diretta gestione statale attribuiti all'Agenzia è ridotta dal 25 al 20 per cento, mentre all'articolo 19 è stata soppressa la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, fuori ruolo.
Per quanto riguarda gli organi di governo politico, nel Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo viene prevista la partecipazione anche del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 15).
All'articolo 24 tra i soggetti che possono partecipare alla cooperazione, vengono inserite le Camere di commercio, mentre per le università viene cancellata la limitazione alle sole strutture pubbliche.
All'articolo 26 viene chiarito che le attività di cooperazione svolte da organizzazioni della società civile sono da considerarsi ai fini fiscali come attività non commerciali.
All'articolo 27 sono esclusi dalla partecipazione a progetti di cooperazione pubblica imprese e banche coinvolte nel commercio di armamenti (iscritte al registro di cui alla legge 185 del 1990).
All'articolo 28 si chiarisce che i soggetti no profit possono impiegare il personale anche nell'ambito delle condizioni previste dalla legge sul Servizio civile nazionale e possono costituire "corpi civili di pace", per la formazione di volontari da impegnare in aree di conflitto.
Sottolinea che alcune delle modifiche di maggior rilievo introdotte dalla Camera dei deputati, a partire dal ruolo attribuito alla Cassa depositi e prestiti, erano già state prospettate durante l'esame del Senato. Rileva che la lettura presso la Camera ha consentito alcuni chiarimenti terminologici del testo della legge. Per favorire la rapida approvazione di una riforma lungamente attesa, invita i senatori a non presentare emendamenti al testo, preferendo eventualmente lo strumento dell'ordine del giorno. Alla luce dell'ampio consenso registrato nei due rami del Parlamento e anche in considerazione dei numerosi e rilevanti provvedimenti inseriti nel calendario dell'Aula del Senato, propone di chiedere la riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore AMORUSO (FI-PdL XVII) , condividendo le osservazioni esposte dal relatore Tonini, esprime il consenso del proprio Gruppo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore CORSINI (PD) segnala che la rapida approvazione del provvedimento rappresenterebbe un risultato storico per la cooperazione italiana allo sviluppo. Ricorda che già nella XVI legislatura, su un testo che per la larga parte corrisponde a quello attualmente in esame si era manifestato un largo consenso tra le forze politiche. Valuta positivamente la maggiore autonomia che le modifiche introdotte alla Camera dei deputati attribuiscono all'Agenzia per la cooperazione. Esprime il consenso del proprio Gruppo alla richiesta di rassegnazione in sede deliberante.

La senatrice DE PIETRO (M5S) esprime apprezzamento per la rapida approvazione del testo da parte della Camera dei deputati, pur sollevando perplessità su alcune modifiche introdotte, in particolare quelle che attribuiscono un'eccessiva autonomia all'Agenzia per la cooperazione. Per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti, esprime la convinzione che sarebbe stato preferibile attribuire competenze in materia di cooperazione ad un istituto finanziario autonomo, sul modello dei principali Paesi europei. Esprime comunque il consenso del proprio Gruppo alla riassegnazione del provvedimento in sede deliberante. Annuncia la presentazione di un ordine del giorno, di cui auspica l'accoglimento da parte del Governo, per meglio chiarire il ruolo della Cassa depositi e prestiti in materia di cooperazione.

Il senatore ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime il consenso del proprio Gruppo alla richiesta di rassegnazione del provvedimento in esame in sede deliberante.

Il vice ministro PISTELLI sottolinea che le principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, rispondono ad esigenze già sollevate presso il Senato. In relazione alle nuove norme sulla Cassa depositi e prestiti, di cui sottolinea l'approvazione a larghissima maggioranza dalla Camera, rileva che tale istituto interverrebbe in materia di cooperazione non nella sua gestione ordinaria ma attraverso la sua gestione separata, in modo da non incidere sui fondi raccolti tra i piccoli risparmiatori. Sottolinea che le modifiche approvate dalla Camera rafforzano sia l'Agenzia per la cooperazione che il nuovo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Apprezza la richiesta di trasferimento in sede deliberante formulata dal relatore Tonini, preannunciando la disponibilità del Governo ad esprimere il proprio consenso.

La Commissione conviene quindi di chiedere al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, riservandosi la Presidenza di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti in Commissione al momento della deliberazione.

Il presidente CASINI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 1326-B alle ore 12 di martedì 29 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.