Premesso che:
il 23 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria;
l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 558, della legge n. 228 del 2012, e dall'art. 1, comma 4, lett. b-bis), del decreto-legge n. 150 del 2013, reca una proroga dei termini, al 30 giugno 2015, dell'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008;
nel novellato articolo 1, comma 4-bis del citato decreto-legge n. 216 del 2011, si prevede, quindi, da un lato, la proroga fino al 30 giugno 2015 dell'efficacia delle citate graduatorie regionali e, dall'altro, l'obbligo per le Agenzie fiscali (tra cui quella della entrate), in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, di attingere dalle suddette graduatorie, fino alla loro completa utilizzazione, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente;
l'art. 1, comma 9, lett. a), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha autorizzato l'Agenzia delle entrate ad assumere nuovi funzionari di terza area, nel rispetto di un solo vincolo previsto dalla stessa norma, ovvero quello di "assicurare la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato";
considerato che:
nonostante sia passato molto tempo e siano stati prorogati più volte, dapprima dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) ed in seguito con la legge di conversione del cosiddetto decreto "milleproroghe" per il 2013 (di cui al decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014), i termini per la validità delle graduatorie citate, queste ultime non sono state ancora utilizzate (nonostante le forti carenze di personale) e scadranno il 30 giugno 2015;
quindi, in luogo dell'utilizzo dei soggetti inseriti nelle graduatorie regionali per l'assunzione di funzionari amministrativi tributari, l'Agenzia delle entrate ha deciso di indire una nuova selezione pubblica, in contrasto, quindi, con quanto stabilito dalla legge, ovvero con l'espressa volontà del legislatore che ha previsto l'utilizzo di quelle graduatorie regionali in precedenza rispetto al reclutamento di nuovo personale tramite selezione pubblica; nello specifico l'enunciato linguistico di cui al secondo periodo del novellato articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, fa un esplicito riferimento a "candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio";
l'intervento del legislatore, nella sostanza, era volto proprio a riconoscere validità legale alla graduatoria endoprocedimentale degli idonei al tirocinio, al fine di vincolare l'amministrazione ad attingere dalla medesima, nell'ottica dei principi richiamati dalla norma medesima (buon andamento ed economicità), prima di una nuova selezione pubblica;
nella sostanza, stando alle disposizioni di legge richiamate, l'Agenzia delle entrate, in merito alle procedure di reclutamento, avrebbe dovuto procedere, a legislazione vigente, assumendo in primis tutti gli idonei presenti nelle graduatorie finali, come stabilito dall'art. 1, comma 9, lett. a), della legge n. 186 del 2014, assumere poi i tirocinanti inseriti nelle graduatorie regionali ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis , del decreto-legge n. 216 del 2011 alla fase di tirocinio tecnico-pratico, in seguito emanare un bando per l'assunzione di nuovo personale;
anche il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 aprile 2015, ha stabilito che "in presenza di graduatorie pregresse ed efficaci la P.A. può indire nuovo concorso solo in presenza di ragioni eccezionali di opportunità organizzative che deve comunque motivare" per cui, anche a prescindere dalla priorità stabilita per legge dall'art. 1, comma 4-bis ,del decreto-legge n. 216 del 2011, viene in ogni caso individuato un ordine ben preciso tra il procedere a bandire un nuovo concorso e il provvedere allo scorrimento in presenza di graduatorie di merito pienamente valide ed efficaci;
infine l'Agenzia delle entrate, nel bando pubblicato a febbraio 2015, non ha indicato alcuna motivazione circa l'esigenza di procedere all'assunzione di personale tramite una nuova selezione pubblica senza provvedere precedentemente allo scorrimento di graduatorie di merito valide ed efficaci,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, per le proprie competenze e con la massima solerzia, affinché l'Agenzia delle entrate si adoperi per dare priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, e successive modificazioni, attingendo alle medesime graduatorie, valide fino al 30 giugno 2015, per l'assunzione di nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario;
quali sia la ratio per cui non si è deciso di procedere, prima di una nuova selezione pubblica, secondo quanto stabilito, circa l'utilizzo delle graduatorie regionali, dall'articolo 1, comma 4-bis;
se l'indizione della selezione pubblica per l'assunzione di nuovo personale, per la terza area funzionale, per attività amministrativo-finanziaria, senza il previo utilizzo delle graduatorie suddette, sia procedura legittima e coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin, per aver manipolato il tasso Euribor (Euro inter bank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;
la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili, sia ai risparmiatori, che ai tribunali italiani;
dopo quasi 3 anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non-confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;
alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che "In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè "che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001";
considerato, inoltre, che:
la manipolazione dei 2 tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani, che nel periodo considerato avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;
da quanto risulta agli interroganti, numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine, che ipotizza il reato di truffa;
dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor potrebbero essere derivati ingenti danni anche per lo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;
considerato, altresì, che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale";
considerato, infine, che:
da quanto appena esposto, circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente" alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate dal Ministro Padoan,
come il Governo intenda agire, nelle opportune sedi europee, per affermare la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, che, secondo il direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, consente la rimozione della riservatezza, che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini, il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;
quali iniziative intenda assumere per sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condifenziale della decisione C(2013)8512/1;
se dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor siano derivati danni per lo Stato o per gli enti locali, connessi all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai 2 tassi interbancari;
in caso siano stati accertati danni a carico dello Stato o degli enti locali, quali misure intenda adottare per ottenerne il risarcimento.