Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la nota della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, del 18 giugno 2015, prende in esame il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del II semestre 2014 del Comune di Catania; tale piano è stato approvato con delibera consiliare n. 14 del 2 febbraio 2013;
la verifica da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio avrebbe riscontrato molteplici criticità: a) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 1 relativa a "rideterminazione aliquote e tariffe"; b) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 2 relativa a "copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale"; c) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 8 relativa a "gestione dell'indebitamento"; d) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 9 relativa a "gestione del patrimonio"; e) la continua e reiterata violazione degli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, poiché l'ente ha finanziato debiti fuori bilancio in assenza del riconoscimento preventivo da parte dell'organo consiliare, rinviando il relativo pagamento agli esercizi successivi"; f) con riferimento alle partecipazioni societarie e non detenute dall'ente si è evidenziata, inoltre, la mancata rappresentazione del quadro complessivo dei rapporti tra debito e credito esistenti nei confronti degli organismi partecipati;
sono inoltre stati individuati ulteriori profili di criticità, che potrebbero mettere a rischio la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario: le modalità di finanziamento delle passività emerse dopo l'approvazione del piano, ivi compresi gli ulteriori debiti fuori bilancio e l'aumento del disavanzo di amministrazione da euro 140.000.000 nel 2011 ad euro 143.000.000 nel 2013, quale ulteriore perdita di bilancio da ripianare;
un'ulteriore nota della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, del 18 giugno 2015, in merito al rendiconto 2013 del Comune di Catania, evidenzia: 1) "relativamente alla gestione di cassa: l'aumento dell'anticipazione di cassa inestinta al termine dell'esercizio al termine dell'esercizio da euro 49.445.678,80, relativa all'anno 2012, ad euro 115.537.641,01 nell'esercizio 2013, con aggravio degli oneri per interessi passivi"; 2) "una situazione debitoria critica e non ancora definita che desta preoccupazione per le refluenze negative sugli equilibri di bilancio, in ragione dei seguenti fattori di criticità: la presenza, nell'esercizio 2013, di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio (euro 122.835.691,85 da riconoscere, oltre l'importo riconosciuto nel corso del medesimo esercizio)"; 3) "la violazione degli articoli 193 e 194 del TUEL per aver, l'ente finanziato, anche in passato, debiti fuori bilancio in assenza del preventivo riconoscimento da parte dell'organo consiliare e rinviato il pagamento ai successivi esercizi"; 4) "criticità connesse alla spesa per il personale, con particolare riferimento: (...) c) alle nuove assunzioni di personale nel 2013 in presenza di una riduzione del personale di 106 unità; d) all'assenza di informazioni in merito agli incarichi di collaborazione autonoma, conferiti nell'esercizio 2013"; 5) "il ricorso alle anticipazione di tesoreria, non può costituire uno strumento volto ad assicurare in modo costante e continuo un finanziamento per l'ente ma fisiologicamente, per risultare coerente con la previsione normativa, deve solo servire a garantire le risorse necessarie per affrontare eventuali momentanee carenze di liquidità dell'ente"; 6) "il dato relativo al recupero dell'evasione tributaria è ancora più significativo dell'incapacità dell'ente di organizzare in modo efficiente i servizi interessati per favorire il necessario recupero delle risorse indispensabili per assicurare la sana gestione finanziaria dell'ente. Nell'esercizio 2013 risultano accertamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria per complessivi 36,6 milioni di euro e riscossioni pari a 120.000 euro che rappresentano lo 0,3 per cento dell'accertato";
la Corte dei conti evidenzia altresì che "si deve ricordare che l'imputazione delle spese di bilancio ad esercizi diversi da quelli di riferimento può costituire una delle fattispecie elusive attraverso la quale si aggirano i limiti imposti dalla normativa relativa al patto di stabilità";
considerato che:
il decreto legislativo n. 267 del 2000, all'articolo 193, comma 1, prevede "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico". Il comma 2 prevede: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera (...) del permanere degli equilibri generali di bilancio";
il suddetto decreto legislativo, all'articolo 194, comma 1, prevede che "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da (...) b): copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio";
considerato infine che:
a giudizio degli interroganti la situazione della contabilità del Comune appare "ingarbugliata", in quanto il rendiconto 2014, pur essendo stato approvato con il parere favorevole dei revisori dei conti, ha suscitato riserve da parte degli stessi revisori. Le riserve formulate sono state molteplici e dettagliate, tanto da far ritenere, a ragion veduta, un "parere negativo", parere che è stato esitato, come riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale, esclusivamente per fare approdare il conto consuntivo 2014 al Consiglio comunale. Difatti il conto consuntivo 2014 è stato poi approvato nell'arco di 24 ore, senza che si sia sviluppato un serio e approfondito dibattito, che sarebbe stato indispensabile per fare chiarezza sui numeri "ballerini" dei debiti fuori bilancio e sui rapporti debitori e creditori con le società partecipate, che non sono stati parificati;
ad oggi, il preventivo 2015 non è stato approvato dal Consiglio comunale, e tale situazione ha indotto la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo a presentare una richiesta di accesso agli atti chiedendo, fra l'altro, una dettagliata relazione sullo stato patrimoniale e finanziario del Comune di Catania;
il 23 novembre 2015, i revisori dei conti sono cessati per decorrenza del termine triennale e ancora non si ha notizia della convocazione del Consiglio comunale, che dovrà deliberare sul rinnovo del collegio dei revisori dei conti; inoltre, il nuovo collegio potrà dare il proprio parere sul bilancio preventivo 2015, dopo un esame sommario della documentazione contabile, visto che la revisione periodica è stata eseguita dai revisori dei conti, ad oggi decaduti;
il 9 dicembre 2015 si è insediato, negli uffici della ragioneria generale di palazzo dei Chierici (Catania), il commissario straordinario nominato dalla Regione, Antonio Garofalo,
si chiede si sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda assumere, al fine di verificare la sussistenza dell'equilibrio di bilancio nel Comune di Catania.
Premesso che:
con l'atto del Governo 212, per il quale sono stati espressi i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Governo si appresta a recepire la direttiva "Tabacchi" 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/CE, atto comunitario che deve essere integrato alla legislazione entro maggio 2016;
in ambito internazionale, il medesimo spirito a favore della tutela della salute pubblica ha portato alla sottoscrizione da parte di 175 Paesi di tutto il mondo della convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), trattato internazionale, primo nel suo genere, che stabilisce obiettivi e principi, che si prefiggono lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La convenzione è stata adottata all'unanimità nel maggio del 2003, durante la 56a Assemblea mondiale della Sanità, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La convenzione quadro è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; all'articolo 15, rubricato 'Commercio illecito dei prodotti del tabacco' - Parte VI, "Misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco", riconosce che l'orientamento all'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco (compresi il contrabbando, la produzione illegale e la contraffazione) costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga le parti contraenti ad adottare e applicare misure efficaci per azzerare il commercio di contrabbando. L'articolo 33 della FCTC prevede che la conferenza delle parti possa adottare protocolli alla convenzione;
il protocollo FCTC è stato adottato nel corso della sua quinta riunione dalla Conferenza delle parti della FCTC, svoltasi il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea). Il protocollo, dunque, contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; inoltre, prevede l'istituzione, entro 5 anni dall'entrata in vigore del protocollo, di un regime globale di tracciabilità di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati o importati nel rispettivo territorio. In particolare, tale presupposto viene, quindi, regolamentato con l'art. 8, rubricato "Tracciabilità e rintracciabilità", ai cui commi 12 e 13, viene disposta la piena indipendenza dei sistemi di marcatura dei prodotti e del loro tragitto all'interno del territorio europeo dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Nel 2013, a livello europeo, il protocollo è stato ratificato da Spagna, Portogallo, Austria, Francia, mentre Regno Unito, Germania e Grecia si stanno adoperando per la sottoscrizione, affinché non vi sia alcuna mancata continuità legislativa e per recepire la direttiva senza alcuna zona d'ombra;
la natura del protocollo FCTC è di rango gerarchico sovraordinato rispetto alla fonte normativa costituita da una direttiva, in questo caso dalla direttiva 2014/40/UE, e, di conseguenza, anche prevalente rispetto alle leggi ordinarie, che ciascun Stato membro adotterà per recepire la norma europea appena citata. È necessario che almeno 40 Paesi sottoscrivano il protocollo per renderlo vincolante a livello mondiale, tuttavia, fino a tale soglia, lo sarà esclusivamente per i Paesi che lo hanno ratificato. In data 4 maggio 2015 la Commissione europea ha depositato presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione COM(2015) 194, affinché l'adesione al protocollo sia confermata a livello comunitario e non lasciata alla discrezione di ciascun Paese membro;
quindi, il Governo italiano si porrebbe a parere dei proponenti in palese conflitto con l'art. 8 del protocollo FCTC, in particolare con i commi 12 e 13. Nello specifico, l'atto del Governo 212, all'art. 16, dispone che "I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati", l'esatto esempio di ingerenza che il protocollo FCTC mira a scongiurare;
la Commissione europea, inoltre, ha avviato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di standard di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati. Uno studio di fattibilità è stato da poco pubblicato sull'argomento: secondo il piano di implementazione attuale, gli atti di esecuzione relativi alla tracciabilità e gli atti delegati relativi all'archiviazione dati saranno entrambi finalizzati e pubblicati nel secondo trimestre del 2017;
la Commissione europea ha mantenuto la stessa linea in sede di risposta ad alcuni quesiti, posti il 9 settembre 2015 dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, la quale ha chiesto espressamente se il sistema di tracciatura denominato "Codentify", sistema messo a punto dalla Philip Morris International, è stato preso in considerazione dalla stessa Commissione, come metodo di riferimento per la lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco. Il 2 novembre 2015, la Commissione ha risposto che "non si prevede al momento la prematura adozione di alcun sistema di tracciabilità prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa che indicheranno gli standard da utilizzare e tali atti sono previsti per la metà del 2017";
a detta della stessa Commissione, a conclusione del rapporto intermedio "Analysis and Feasibility Assessment Regarding EU systems for Tracking and Tracing of Tobacco Products and for Security Features", datato marzo 2015, Codentify risulta non essere un sistema sicuro per la marchiatura degli imballaggi dei prodotti, e, oltretutto, non garantisce l'impossibilità della duplicazione dei codici, che potrebbero essere riutilizzati su materiale di contrabbando; il sistema Codentify si basa sull'ipotesi che le segnalazioni per la verifica dei codici siano molto frequenti, giudicata dalla Commissione come una previsione debole. Da ultimo, non garantisce una gestione e un controllo indipendente per quanto concerne l'assegnazione dei codici sulle varie tipologie di imballaggio;
considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:
Gilles Pargneaux, vicepresidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, ha inviato 2 lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei ministri, 20 ottobre 2015, e al ministro Lorenzin, con le quali evidenziava come nessun Ministero italiano abbia interpellato l'Istituto superiore della Sanità (comunque organo consultivo del Ministero della salute) in merito alla ratifica del protocollo per la lotta contro il commercio illecito del tabacco, quando alcuni Stati membri abbiano provveduto alla sottoscrizione conclusiva del protocollo FCTC e altri sono in corso di ratifica, ciò rende la condizione italiana alquanto stigmatizzabile. Il vicepresidente della Commissione comunitaria, oltre ad aver messo l'accento sulle ricadute del commercio illecito del tabacco in ambito sanitario, ribadisce la necessità di evitare conflitti d'interesse tra l'industria del tabacco e le autorità pubbliche;
nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati della legge di delegazione UE 2014, sono stati presentati 2 ordini del giorno (9/03123/029 e 9/03123/013) identici nel contenuto, entrambi accolti dal Governo. Negli impegni rivolti all'Esecutivo si ribadiva: la necessità di attendere la ratifica del protocollo FCTC, prima di procedere con il recepimento direttiva "Tabacchi", la piena compatibilità tra l'atto di recepimento della direttiva 2014/40/UE con il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e, infine, il mantenimento dei contrassegni di stato su tabacchi lavorati, per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, come previsto dal protocollo;
i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/Ue condizionano l'introduzione di una disciplina sui sistemi di tracciabilità alla sua conformità al protocollo FCTC e alla rapida ratifica dello stesso. La stessa Commissione Ue, nel maggio 2015, ha chiesto con atti formali la ratifica del protocollo FCTC. L'adozione di qualsiasi soluzione di tracciabilità direttamente gestita dagli stessi produttori di prodotti da fumo sarebbe in contrasto con tali orientamenti,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda risolvere il conflitto emergente tra la normativa internazionale, all'art. 8, commi 12 e 13 del protocollo FCTC, e lo schema di decreto proposto dal Governo (atto Governo n. 212);
se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per la solerte e sollecita approvazione del Protocollo FCTC, come dichiarato nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, in sede consultiva, e nel parere della Commissione Finanze del Senato sull'atto del Governo 212, vista l'espressa necessità di limitare l'ingerenza dell'industria del tabacco nella gestione e controllo del commercio dei prodotti da fumo, come stabilito dal citato atto internazionale, avente portata normativa di rango superiore all'atto del Governo 212;
quali iniziative di competenza si proponga di realizzare, per garantire la migliore trasposizione della normativa internazionale e comunitaria nell'ordinamento italiano, relativamente all'aspetto della lotta contro il commercio illecito dei prodotti da fumo, vista la naturale competenza del Ministero nella sua veste di autorità doganale, che esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna, connessa agli scambi internazionali, affinché venga garantita dal comparto la migliore riscossione degli oneri fiscali e, dunque, certezza di conforme gettito;
se non ritenga opportuno astenersi, come raccomandato dalla Commissione Ue il 9 settembre 2015, in risposta ad un quesito posto dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, dall'intraprendere azioni potenzialmente in contrasto con le disposizioni internazionali, comunque prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa previsti per la metà del 2017, che indicheranno gli standard da utilizzare in merito a tracciabilità e archiviazione dei dati nel contesto della lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco.
il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
in particolare, l'articolo 24 reca misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali, in materia di tutela e valorizzazione del territorio;
entrando nel merito della disposizione normativa, i Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare;
gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;
in relazione alla tipologia degli interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere;
l'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere;
considerato che, ad avviso degli interroganti:
la norma pare lasciar margine interpretativo ai Comuni circa i criteri mediante i quali far valere il diritto di accesso alle misure di agevolazione;
infatti, da una rapida analisi dei regolamenti applicativi di alcuni Comuni, si riscontra che molti hanno adottato i suddetti interventi, anche noti come "baratto amministrativo", invertendo l'esigenza che ha spinto alla scrittura della norma;
a quanto risulta agli interroganti, alcuni Comuni hanno predisposto atti regolamentari con l'intento di andare incontro ai sempre più numerosi cittadini, che non sono in grado di far fronte ad alcuni tributi e che, pertanto, hanno debiti nei confronti della pubblica amministrazione; cittadini che, al contempo, sarebbero disponibili a "barattare" il pagamento di questi tributi in cambio del proprio lavoro di cura di aree o beni pubblici;
alcuni regolamenti individuano, inoltre, diverse fasce di reddito verso cui orientare le agevolazioni o le esenzioni, nonostante questa possibilità non sia prevista dall'articolo 24 del decreto-legge citato;
tenuto conto che:
dall'interpretazione della norma da parte di alcuni Comuni, il "baratto amministrativo" può essere inteso, oltre che come misura premiale nei confronti dei cittadini attivi, anche come forma di risposta ai bisogni che emergono da situazioni di nuove povertà;
per far fronte alla carenza di risorse, i Comuni devono rispettare scrupolosamente la riscossione tributaria anche da parte delle fasce più deboli della popolazione,
se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, nell'interesse di molte pubbliche amministrazioni, attraverso la stesura di una nota interpretativa ed esplicativa che chiarisca le finalità del "baratto amministrativo", di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosicché i Comuni abbiano un quadro di riferimento certo e chiaro, che consenta loro di adottare misure di "baratto" lecite e conformi allo spirito legislativo;
se intendano determinare linee guida applicative dell'articolo 24, che specifichino: a) quali cittadini o gruppi di cittadini riuniti in associazioni, comitati, et cetera, possano usufruire del "baratto amministrativo"; b) una corretta identificazione dei servizi oggetto di "baratto amministrativo"; c) verso quali tributi comunali possano essere operate esenzioni o agevolazioni; d) entro quali limiti l'obbligazione tributaria possa essere decurtata; e) se oggetto di agevolazione o esenzione possano intendersi anche i debiti tributari e le sanzioni applicate; f) se l'obbligazione tributaria oggetto di esenzione o agevolazione debba essere scaduta ed iscritta a ruolo; g) se sia legittimo introdurre graduatorie per l'individuazione dei beneficiari.