AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,30.


IN SEDE CONSULTIVA
(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore PEGORER (PD) ricorda che la 3a Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di competenza, una relazione alla Commissione politiche dell'Unione europea sul disegno di legge recante l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nota come Legge europea 2014.
Ricorda che la legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, l'obbligo di adozione di due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.
Il disegno di legge europea per il 2014 si compone, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, di 30 articoli, l'ultimo dei quali pone la clausola di invarianza finanziaria.
In esso sono state inserite le disposizioni atte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione (11 casi) e di infrazione (14 casi). Prosegue dunque lo sforzo di riduzione del numero di procedure di infrazione aperte da Bruxelles. Ad oggi, il numero delle procedure a carico del nostro Paese ammonta a 98 casi, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione e 23 per mancato recepimento di direttive.
Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione affari esteri, si sottolinea in primo luogo il rilievo dell'articolo 10, che prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’UE, che si trattenga nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all’ordine di ritornare nello Stato membro, venga forzatamente rimpatriato nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno (come attualmente prevede la legge). Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta "direttiva rimpatri").
Da segnalare anche l'articolo 18, sui periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o in Svizzera, presso organizzazioni internazionali. La norma introduce la possibilità del computo dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti e con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico. L'articolo 27, infine, reca invece disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo europeo di protezione civile (EERC), autorizzando il Capo del Dipartimento della protezione civile ad attivarsi e a coordinare le risorse disponibili a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo.

Il senatore TREMONTI (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) ) rileva criticamente il rapporto direttamente proporzionale tra l'aumento dell'intervento normativo dell'Unione europea, spesso su questioni di estremo dettaglio, e il peggiorare della crisi del processo di integrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE
(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge in titolo.
L'Accordo, composto da un preambolo e da 11 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'area balcanica. Già nel 2003 era stato sottoscritto un Accordo di settore tra l'allora realtà statuale di "Serbia e Montenegro" e l'Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere una nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.
I contenuti dell'Accordo sono omogenei ad altre intese della medesima materia.
L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità. L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica. Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui sicurezza e politica di difesa ed esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping. Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d'emergenza, al vitto e all'alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall'altra Parte.
L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, mentre l'articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione. L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.
Da ultimo, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).
Gli oneri economici sono quantificati in 671 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, per spese di missione. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1927) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge in titolo che è di contenuto analogo al precedente Accordo fra Italia e Montenegro, alla cui relazione pertanto rinvia.
Anche il Memorandum in esame, infatti, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera Regione balcanica.
La Bosnia-Erzegovina è un Paese membro dell'Euro-Atlantic Partnership Council, sottoscrittore sin dal maggio 1994, in quanto Stato partner dell'Organizzazione del Nord-Atlantico, dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo status delle loro forze.
Anche il disegno di legge in esame si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).
Per il provvedimento in esame gli oneri economici sono quantificati in 986 euro annui, per spese di missione, ad anni alterni a decorrere dal 2015. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge in titolo.
Si tratta di un accordo di grande rilevanza anche per le prospettive future dello Stato somalo, impegnato da anni nel consolidamento della realtà statuale e nella lotta contro gruppi armati e destabilizzanti dell'autorità centrale, a partire dalle pericolose milizie islamiste. Al contempo esso potrà risultare utile alle attività di contrasto alla pirateria marittima che infesta, sia pure con intensità decrescente, le acque dell'Oceano indiano e del Golfo di Aden.
L'Accordo, composto da un preambolo e da 9 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.
Il contenuto dell'Accordo è molto simile a quello dei due accordi appena esaminati.
Anche in questo caso l'Accordo intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base del principio di reciprocità e degli impegni internazionali sottoscritti dai due Paesi. L'articolo II prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e ne illustra le modalità di gestione da parte dei due Ministeri della difesa tra i settori e le modalità della cooperazione, sono individuati sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, operazioni di supporto alla pace e operazioni umanitarie, formazione e addestramento e servizi sanitari.
E' poi prevista la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'obiettivo di razionalizzare controlli e procedure e di garantire la protezione della proprietà intellettuale. Lo status del personale italiano impegnato in attività in Somalia viene disciplinato, sul piano fiscale e giurisdizionale.
Gli oneri economici sono quantificati in 5.109 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2015.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1964) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, strumento normativo entrato in vigore nel dicembre 1975 ed a cui finora hanno aderito 63 Paesi, tra i quali 20 Stati membri dell'Unione europea, inclusi Regno Unito, Francia e Germania.
L'apolidia, ovvero la condizione di un individuo privo di nazionalità e che nessuno Stato considera come suo proprio cittadino, è un fenomeno spesso sottovalutato, ma che priva ancora oggi molte persone di diritti elementari fondamentali. Nonostante il diritto della persona umana alla nazionalità sia riconosciuto come fondamentale ai sensi dell’articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e all’articolo 4 della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, si stima che in Europa vi siano circa 600.000 casi di apolidia, mentre in Italia sarebbero almeno 15.000 le persone apolidi o a rischio apolidia, per la maggior parte giovani, nati e cresciuti in Italia, spesso appartenenti alle comunità Rom e Sinti, provenienti dalla ex Jugoslavia.
La Convenzione prevede che gli Stati garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge o tramite istanza dell'interessato. L'ordinamento italiano, riconoscendo ex lege la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi (ai sensi della legge n. 91 del 1992), è già in linea con quanto previsto dalla Convenzione, che pertanto non necessita di disposizioni di adeguamento.
La ratifica del provvedimento in esame consentirebbe però di introdurre nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale, rafforzando garanzie in materia e dando seguito ad impegni assunti a livello internazionale, da ultimo nel corso della riunione di alto livello sullo Stato di diritto svoltasi a New York nel settembre 2012.
Più in dettaglio, gli articoli da 1 al 4 della Convenzione introducono misure per evitare l'apolidia dei minori, in particolare attraverso l'attribuzione jure soli della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo jus sanguinis, e attraverso l'attribuzione jure sanguinis della cittadinanza ai nati all'estero.
Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza.
Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità mentre l'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati, prevedendo l'obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro.
L'articolo 13 dispone che non venga pregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli in materia, mentre i successivi articoli 14, 15, 16 e 17 dettano norme in materia di controversie interpretative, di applicazione delle disposizioni ai territori statuali e di possibili riserve espresse.
Gli articoli da 18 a 21 disciplinano, fra l'altro, l'entrata in vigore, la modalità di denuncia ed i compiti del Segretario generale delle Nazioni Unite nella notifica degli atti connessi alla Convenzione.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).
L'Accordo risulta in linea con quanto già previsto dalle Convenzioni del Consiglio d’Europa sulla nazionalità del 1997 e sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione degli Stati del 2006.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Italia ed il Kazakhstan per il contrasto alla criminalità, al terrorismo, e al traffico illecito di sostanze stupefacenti e illecite.
Si ricorda che il Kazakhstan, ex Repubblica sovietica di quasi 17 milioni di abitanti, occupa una posizione geopolitica strategica, crocevia fra la Russia e il mondo islamico asiatico e Mediorientale, spesso criticato per pratiche e normative non sempre conformi agli standard auspicati dalla comunità internazionale, soprattutto in materia di rispetto dei diritti umani.
L'Accordo, composto di 14 articoli, definisce le diverse figure di reato cui si applica: il terrorismo, il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici.
L'articolo 3 individua l’organo competente all’attuazione del trattato, che per l’Italia è il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
I successivi articoli 4, 5, 6 e 7 elencano le modalità di cooperazione fra le Parti, annoverando, fra le altre, lo scambio sistematico di informazioni, di esperti, di atti normativi, di esperienze e tecnologie di lavoro, il costante e reciproco aggiornamento sulle minacce attuali, l'adozione di misure comuni, nonché lo scambio, esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi, delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremistiche.
Ulteriori disposizioni pattizie, previste dagli articoli 8-14, disciplinano l'intensificazione della collaborazione tra gli uffici centrali nazionali dell'Interpol, le modalità di utilizzo e tutela dei dati personali, la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza, la risoluzione per via diplomatica delle eventuali controversie interpretative e la possibilità di modificarlo con protocolli aggiuntivi.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
Gli oneri economici sono quantificati complessivamente in 99.530 euro annui a decorrere dal 2015, di cui 54.544 euro attribuibili a spese di missione e 44.986 euro ad altre spese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.



RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962


La Commissione affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
manifestato apprezzamento per la possibilità di definire, con il provvedimento in esame, parte del pre-contenzioso e contenzioso comunitario che ancora residua, e ciò al fine di ridurre il numero di infrazioni a carico del nostro Paese;
preso atto che l'articolo 10, nell'ambito delle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, reca norme in materia di immigrazione, prevedendo in particolare che lo straniero, cittadino di uno Stato extra-Unione europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell’Unione europea che si trattenga nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all’ordine di ritornare nello Stato membro, venga rimpatriato forzatamente nello Stato di origine o provenienza;
considerato altresì il contenuto normativo dell'articolo 18 che, nell'ambito delle disposizioni in materia previdenziale, stabilisce misure in materia di cumulo dei periodi di assicurazione in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera maturati presso organizzazioni internazionali;
apprezzato il contenuto dell'articolo 27 che reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile (EERC);
preso atto infine del contenuto relativo all'articolo 28, volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea

formula, per quanto di competenza, un relazione favorevole.