AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
81ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
indi del Vice Presidente
CORSINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175)
(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore TONINI (PD) precisa che la redazione dello schema di parere è frutto di un lavoro congiunto con la relatrice del provvedimento per la Commissione affari esteri della Camera dei deputati. A fronte dell'esigenza di consentire la più rapida operatività della nuova organizzazione della cooperazione italiana allo sviluppo, lo spirito del parere è quello di chiarire alcuni punti controversi dello schema di decreto ministeriale.
Sottolinea quindi il rilievo della cooperazione allo sviluppo come strumento della politica estera italiana, in particolare nei confronti di quei Paesi da cui provengono i più consistenti flussi migratori.
Illustra infine uno schema di parere favorevole con condizione.

Il senatore TREMONTI (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) chiede chiarimenti sull'articolo 23 dello schema di decreto ministeriale, relativo al trasferimento di personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'Agenzia.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA chiarisce che tale trasferimento è dovuto al fatto che l'Agenzia svolgerà una serie di funzioni finora attribuite al Ministero. Esprime apprezzamento per l'approvazione del parere che consentirà di avviare in tempi molto rapidi il lavoro della nuova Agenzia della cooperazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE
(1963) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.
Kiev costituisce uno degli elementi chiave di quel Partenariato orientale nato dalla necessità di stimolare i sei partner (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Armenia, Georgia e Azerbaigian) nei percorsi di avvicinamento all'Unione europea, secondo le ambizioni e le specificità di ciascuno di essi. Gli accordi di associazione – come quello in esame – sono strumenti funzionali al conseguimento di tali obiettivi e si inseriscono in un percorso negoziale che, consentendo di superare un approccio di mera cooperazione, punta alla realizzazione di una graduale associazione politica e integrazione economica. Ciò nondimeno, proprio con riferimento all'Ucraina, alla luce dei tragici sviluppi avutisi di recente nell'area e che stanno mettendo in crisi anche i rapporti fra l'Unione europea e la Federazione russa, è necessario seguire con grande attenzione le misure di avvicinamento all'Europa dei 28, accompagnandole a sforzi concreti per la ripresa del dialogo e del confronto politico con Mosca al fine di superare le situazioni di conflittualità e di rottura dell'ordine internazionale prodottesi con i fatti di Crimea e con l'instabilità nella regione del Donbass.
Di recente, peraltro, come Commissione esteri abbiamo dedicato al tema del partenariato orientale attenzione approvando una apposita risoluzione sulla nuova politica europea di vicinato; nella circostanza la Commissione ha voluto sottolineare come proprio per il vicinato orientale appaia "imprescindibile quel confronto ravvicinato e sistematico con la Russia che non sempre si è dispiegato pienamente, come nel caso dell'Accordo di partenariato con l'Ucraina, concluso senza considerazione delle legittime preoccupazioni della Federazione russa".
Con tale doverosa premessa è necessario avviare l'esame dell'Accordo di associazione con l'Ucraina, già ratificato dal Parlamento di Kiev e dal Parlamento europeo, precisando peraltro che l'avvio dell'applicazione provvisoria delle disposizioni di competenza esclusiva dell'UE è stato in ogni caso posticipato al 1 gennaio 2016 per ciò che concerne le disposizioni del Titolo IV (misure commerciali), a seguito degli sforzi di dialogo tra l'UE, l'Ucraina e la Russia avutisi il 12 settembre 2014.
L'intesa, che fa parte dei cosiddetti accordi di «nuova generazione» che Bruxelles ha avviato con alcuni partner del Partenariato orientale (Moldova e Georgia), prevede l'approfondimento dei rapporti politici ed economici fra l'Unione europea e l'Ucraina, in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell'Unione, puntando ad una più stretta cooperazione in materia di dialogo politico, diritti umani e libertà fondamentali, giustizia, sicurezza, sviluppo sostenibile, finanza pubblica, stabilità macro-economica, affari sociali, energia e ad un rafforzamento strutturale delle istituzioni amministrative preposte a garantire un efficace funzionamento dell'Accordo stesso. La parte relativa alla creazione di un'area di libero scambio è finalizzata non solo all'incremento dell'interscambio commerciale, ma anche alla progressiva armonizzazione delle norme in vista di un graduale inserimento dell'Ucraina nel mercato unico europeo.
L'Accordo, che consta di ben 486 articoli, suddivisi in VII Titoli, di 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi e di 3 protocolli, rappresenta quindi un ponderoso strumento di rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso il sostegno alle riforme interne, al risanamento economico, alla crescita, all'organizzazione istituzionale e alla cooperazione settoriale in molteplici ambiti, dall'energia ai trasporti, dall'ambiente alla sanità, dall'educazione alla tutela dei consumatori e alla cultura. Inteso come una sorta di agenda per le riforme ucraine, l'Accordo poggia su un quadro di valori e di princìpi condivisi (democrazia, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali, Stato di diritto, sviluppo sostenibile, economia di mercato), nonché su una cornice istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione (articoli 460 e seguenti) - cui spetta l'assunzione di decisioni rientranti nel campo di applicazione - e di un Comitato di associazione (articoli 464 e seguenti) per la trattazione di questioni commerciali.
Il documento prevede anche ambiti di collaborazione per la società civile e i Parlamenti, una cooperazione rafforzata nella politica estera e di sicurezza incentrata sulla stabilità della regione, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo e la gestione delle crisi, la creazione di un'area di libero scambio e di un'area condivisa di giustizia, libertà e sicurezza. Sono inoltre contemplati anche un accordo in materia energetica e la cooperazione in 28 settori-chiave, dalla riforma della pubblica amministrazione alle politiche industriali, politiche marittime e della pesca, dall'agricoltura ai trasporti, dalla protezione civile alla sanità e alla ricerca.
Sulla base delle stime fornite dalla Commissione europea, l'Ucraina trarrà considerevoli benefici dall'intesa, con un incremento del prodotto nazionale lordo superiore al 6 per cento e delle esportazioni annue per 1 miliardo di euro.
  Particolare rilievo, sotto il profilo politico-internazionale, assumono i Titoli II e III dell'Accordo, dedicati rispettivamente all'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa - in particolare alle questioni dei crimini internazionali, della stabilità regionale, della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi - e ai temi della giustizia, della libertà e della sicurezza.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).
Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in 9.680 euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Il senatore LUCIDI (M5S), nell'apprezzare l'intervento del relatore, ritiene che si debba approfondire il rapporto tra l'Accordo in esame e la situazione sul terreno, che, nella parte orientale dell'Ucraina, è drammatica. Si domanda in particolare come i previsti benefici per l'Ucraina dalla stipula dell'Accordo possano conciliarsi con tale difficile situazione.

Il relatore VERDUCCI (PD) sottolinea che la situazione di conflittualità nell'Est del Paese è motivo di grande preoccupazione per la comunità internazionale. Ritiene però che la graduale associazione politica ed economica dell'Ucraina all'Unione europea debba andare di pari passo con la ripresa del dialogo nei confronti della Russia, pur nella consapevolezza delle gravi lesioni del diritto internazionale prodottesi in Crimea e nella regione del Bombas.

Il presidente CORSINI ricorda che sin dai primi anni 90 la Russia si fosse impegnata a garantire l'integrità territoriale dell'Ucraina, a fronte del progressivo smantellamento degli armamenti nucleari collocati nel suo territorio. Sottolinea che alla luce di tale impegno il comportamento della Russia deve essere valutato in maniera ancora più critica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione affari esteri, emigrazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n. 175), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
presa visione del parere formulato sul testo dal Consiglio di Stato;
considerato il parere espresso dalla Commissione bilancio;
premesso che
l'atto in titolo rappresenta la tappa decisiva e assai attesa ai fini della piena entrata a regime della riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, di cui l'Agenzia rappresenta l'elemento più innovativo, che riallinea le modalità operative del nostro Paese ai modelli prevalenti in Europa e a quanto contenuto nelle raccomandazione delle Peer Review dell'OCSE DAC. L'Agenzia e' chiamata ad operare, in un quadro di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile, in modo flessibile ed efficace e senza abdicare all'istanza di rigore e trasparenza, essenziale nella gestione di risorse pubbliche, nonché così da valorizzare in profondo
il consolidato know howe la specificità italiana in tale settore, come dimostra anche l'esperienza maturata nelle missioni internazionali cui l’Italia partecipa;
richiamato a tal fine il carattere prioritario che, soprattutto in questa fase, per l'Italia riveste la cooperazione allo sviluppo quale qualificante strumento della politica estera dell'Italia nella gestione delle questioni globali - per adeguare le policy a temi come quello delle migrazioni, dell'instabilità globale e degli interventi di adattamento al cambiamento climatico e ad approcci come quello del partenariato territoriale a livello internazionale, che stanno sempre più diventando aree d'intervento prioritario per la cooperazione allo sviluppo - e ai fini della soluzione delle crisi regionali ed internazionali, con particolare riferimento agli scenari di instabilità che, dal Medio Oriente al Nord Africa, gravitano intorno al Mediterraneo;
richiamata altresì la responsabilità politica di cui, in tale ambito, resta titolare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, chiamato ad esercitare nei confronti dell'Agenzia poteri di indirizzo e vigilanza che l'atto in titolo è chiamato a disciplinare (articolo 13, lettera b);
rilevato il ritardo con cui l'atto in titolo è stato presentato alle Camere rispetto al termine, pur non perentorio di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, di cui al sopra citato articolo 13, comma 3;
richiamate le competenze che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 125 del 2014 attribuisce all'Agenzia nel rispetto dei criteri di unitarietà e trasparenza nella politica di cooperazione allo sviluppo, nonché l'inserimento della stessa Agenzia in un sistema complesso di cooperazione allo sviluppo, cui collabora una pluralità di soggetti pubblici e privati tra i quali è ricompreso anche il Parlamento;
richiamata altresì l'attività istruttoria e di sindacato ispettivo svolta presso entrambi i rami del Parlamento;
passando all'articolato del provvedimento in titolo, rilevandosi quanto segue:
con riferimento ai principi generali, di cui al Capo I del provvedimento, appare opportuno specificare la disciplina relativa ai poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia esercitati dal Ministro per il tramite della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) e delle altre direzioni generali in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, lettera b), e dall’articolo 20, comma 2, della legge n. 125 del 2014;
premesso che l’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, mette in luce le finalità e l’oggetto della cooperazione allo sviluppo come parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia, appare altresì opportuno chiarire:
a) che la DGCS ha poteri di elaborazione di indirizzo, rappresentanza politica e coerenza dell’azione dell’Italia nell’ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali;
b) che, coerentemente con i poteri di istruttoria e di formulazione delle iniziative di cooperazione attribuite all’Agenzia dall’articolo 17, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, i poteri di proposta della DGCS relativi ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27 non sono attribuiti in via esclusiva e comunque da esercitare in stretto coordinamento con l’Agenzia in seno al Comitato congiunto;
in merito alle disposizioni in materia di personale, di cui al Capo III, si ritiene che il successo dell'Agenzia dipenderà soprattutto dalla professionalizzazione del personale per cui soluzioni in piena continuità col passato di re-inquadramento nella nuova struttura delle risorse umane oggi impiegate a norma della legge n. 49 del 1987 non saranno sufficienti; allo stesso modo ipotesi generiche di completo rinnovamento del personale sarebbero in sé insufficienti oltre che difficilmente praticabili;
inoltre, con riferimento in particolare agli articoli 4, 5 e 12 appare opportuno precisare che, ove ricorra il richiamo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esso si debba intendere come riferito al Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delegato per la cooperazione internazionale in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
in merito alla selezione per la nomina del direttore di cui all’articolo 5 comma 2, si ribadisce che il direttore sarà nominato a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, improntata a criteri di trasparenza, ovvero nel bando verranno specificati criteri e requisiti di selezione, e a seguito del previsto colloquio verrà reso noto il giudizio finale di merito;
in merito all'articolo 8, appare opportuno precisare che per la designazione della sede centrale in Roma dell'Agenzia si opti per l'utilizzo di immobili demaniali, contigui o connessi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, già disponibili;
in merito all'articolo 10, comma 1, deve intendersi che con la contrattazione decentrata di cui al primo periodo non possono essere stabiliti miglioramenti dello stato giuridico o del trattamento economico rispetto al contratto collettivo nazionale applicabile;
in merito alle disposizioni di cui al Capo IV, in tema di bilancio e gestione degli interventi, all'articolo 12 si richiede che il bilancio preventivo sia trasmesso alle Commissioni competenti per visione in coerenza con il principio di trasparenza che governa l'attività dell'Agenzia;
sempre con riferimento al Capo IV, in tema di bilancio e gestione degli interventi, appare opportuno precisare che in caso di riduzione dei finanziamenti destinati all'attività di cooperazione allo sviluppo, sia possibile rimodulare adeguatamente anche l'ambito di intervento dell'Agenzia e la consistenza delle relative strutture;
in merito all’articolo 15, comma 5, giova ricordare che la convenzione di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, con Cassa depositi e prestiti, dovrà prevedere procedimenti istruttori e decisionali che garantiscano le finalità di cooperazione allo sviluppo, nonché le prerogative di indirizzo e di valutazione attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'Agenzia italiana per la cooperazione;
con riferimento al Capo VII, all'articolo 23 appare opportuno precisare che la messa a disposizione di personale da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'avvio dell'attività dell'Agenzia non pregiudichi l'attività ordinaria del Dicastero, né determini un aumentato fabbisogno di personale per lo stesso;
con riferimento all'articolo 16, al fine di scongiurare fenomeni di finanziamento a pioggia o di perdita di controllo sulle finalità della politica di cooperazione allo sviluppo, nel quadro della giusta valorizzazione del rapporto pubblico-privato, occorre prevedere una specifica responsabilizzazione dei soggetti con finalità di lucro rispetto agli obiettivi della politica italiana di cooperazione, cui essi devono contribuire con un coinvolgimento attivo e qualificato, cogliendo le opportunità per l'internazionalizzazione economica derivanti dalla riforma della legge italiana per la cooperazione allo sviluppo e tenendo conto dei maggiori documenti internazionali ed europei sul punto, come le recenti Comunicazioni della Commissione europea sul ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo, le Linee guida dell'OCSE con particolare riferimento al Cap. IV, comma 3, diritti umani (cercare di prevenire o mitigare l’impatto negativo sui diritti umani direttamente correlato, per via di un rapporto commerciale, alle loro attività imprenditoriali, ai loro prodotti o ai loro servizi, anche se esse non contribuiscono a tale impatto) e al Cap. VI, comma 1, (istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all’impresa, che includa: a) la raccolta e la valutazione aggiornate e tempestive di informazioni relative agli effetti delle loro attività sull’ambiente, la salute e la sicurezza; b) la definizione di obiettivi quantificabili generali e, se del caso, specifici, tesi al miglioramento delle prestazioni ambientali e dell’impiego delle risorse, nonché una verifica periodica della rilevanza di tali obiettivi; ove opportuno, gli obiettivi specifici dovrebbero essere coerenti con le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di ambiente; c) il monitoraggio e il controllo regolare dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi generali e specifici in materia di ambiente, salute e sicurezza); i Principi guida su Imprese e diritti umani adottati dalle Nazioni Unite;
con riferimento all’articolo 17, giova ricordare che la domanda d’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge istitutiva può essere presentata da tutti i soggetti aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione, in ossequio ai Trattati e alla legislazione dell’Unione europea; appare tuttavia consigliabile che i criteri di cui al comma 2 dell’articolo 17, includano il requisito dell’operatività effettiva in Italia, direttamente o attraverso rapporti statutari con organismi italiani, dei soggetti che presentano richiesta d’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 del provvedimento; in merito ai commi 3 e 4 dell’articolo 17, è opportuno che le attività di verifica dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale dell’Agenzia sulle ONLUS siano circoscritte alle organizzazioni che percepiscono contributi dall’Agenzia;
con riferimento all’articolo 19, si sottolinea l’importanza strategica della definizione delle condizioni e delle modalità per la selezione dei soggetti cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo che l’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, attribuisce al Comitato congiunto e che dovrà, in particolare, salvaguardare, in aggiunta alla valutazione tecnico-progettuale preventiva, la qualità e la professionalità degli interventi, attraverso criteri selettivi relativi all’organizzazione e agli apporti economici dei soggetti, assicurare la piena valorizzazione dei soggetti per gli interventi di prima emergenza, integrando i criteri stabiliti dalla Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione europea per l’affidamento degli interventi umanitari, nonché prevedere forme di programmazione e di aggiudicazione degli interventi a medio termine in settori e aree prioritari, con l’obiettivo di diminuire i costi di gestione dei contratti, anche attraverso la definizione di strumenti di valutazione per la pre-selezione dei soggetti atti a partecipare ai bandi per l’aggiudicazione di tali interventi;
in merito al Capo VI, relativo al Codice di comportamento e ai controlli, con riferimento all’articolo 21, relativo alla valutazione delle iniziative di cooperazione, appare opportuno un richiamo alle competenze della DGCS in tema di valutazione dell’impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, con l’avvalimento anche di valutatori indipendenti esterni, di cui all’articolo 20, comma 2, della legge n. 125 del 2014, anche prefigurando la costituzione di un necessario nucleo di valutazione interno a tale Direzione, da istituirsi con regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 della legge n. 125 del 2014;
con riferimento al successivo articolo 22, che disciplina i controlli interni previsti dai decreti legislativi n. 286 del 1999 e n. 150 del 2009 anche in tema di personale, si ritiene auspicabile inserire un riferimento alla banca dati sull'attività di valutazione, anche al fini di rendere disponibili gli opportuni indicatori e parametri di efficienza ed efficacia e alla possibilità di collaborare con il sistema universitario per le attività di valutazione;
con riferimento al Capo VII, recante disposizioni transitorie e finali, in merito al personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, di cui all'articolo 24, è opportuno esplicitare le funzioni e competenze già svolte dall'Istituto, in particolare nell’ambito dell’attività di formazione, che saranno mantenute in capo all'istituenda Agenzia;
con riferimento all’armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all’Agenzia, di cui all’articolo 25, comma 2, valutato opportuno che la relazione sullo stato dei progetti in esecuzione includa anche quelli su cui gravi contenzioso e che siano pertanto bloccati, e ciò affinché la relativa gestione permanga in capo alla DGCS ai fini della definizione di ogni controversia ostativa alla esecuzione dei progetti;
sottolineato, in generale, anche nell’interesse dell’unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 2, comma 1, dell’atto in titolo, che nel caso di dubbi interpretativi derivanti delle disposizioni del provvedimento in titolo, dovranno essere premiate le soluzioni più conformi al dettato e allo spirito della legge 11 agosto 2014, n. 125;
ritenendosi, inoltre, condivisibili i rilievi mossi nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che evidenziano alcune potenziali problematicità della normativa in discussione: la necessità di meglio precisare le forme della partecipazione e del dialogo strutturato dell'Agenzia con la società civile e con il sistema complessivo della cooperazione allo sviluppo non limitandola, tuttavia, in via esclusiva a quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 125 del 2014, ma rifacendosi anche alle pratiche della Commissione europea; la possibile attenuazione delle funzioni di vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti dell'Agenzia che parrebbe configurarsi con la stipula della convenzione tra i due soggetti; la necessità di limitare la facoltà del Comitato direttivo di esprimere autonomamente pareri sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità; l'ulteriore specificazione a ciò che l'istituzione delle sedi all'estero escluda in modo assoluto aggravi di bilancio;
auspicata, infine, la rapida attuazione della norma relativa ad un codice etico ex articolo 17, comma 10, della legge n. 125 del 2014, che contribuirà ad orientare l'approccio operativo nella giusta direzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
che all'articolo 9, comma 1, la facoltà per l'Agenzia di istituire sedi all'estero sia prevista espressamente solo "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili".