si chiede di conoscere:
quale sia l'esatta portata dei seguenti provvedimenti e il significato delle espressioni in essi contenute:
a) art.7, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175: "….sono rimodulate, senza incremento di oneri … per i contribuenti… le misure dei compensi.. tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti … Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015";
b) decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 di rimodulazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale: nella premessa "…..per tener conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale …. La rimodulazione dei compensi tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti abilitati può essere effettuata in base al diverso impegno profuso dagli stessi in ragione dell'assistenza prestata …"; art.1 " Le misure sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in € …; Il compenso …..è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni….";
c) audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 marzo 2015 pag. 11 ultima "….Proprio per tener conto del diverso livello di responsabilità e dell'importanza del ruolo dei CAF e dei professionisti, nonché per evitare ricadute negative sui prezzi alla clientela con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 sono stati rimodulati i compensi che lo Stato riconosce per tali attività agli intermediari. Inoltre l'art.7 del decreto legislativo n.175 del 2014 prevede espressamente che l'attuazione delle disposizioni sul modello 730 precompilato non possa comportare un incremento degli oneri per i cittadini ";
quali iniziative si intendano adottare per evitare che l'introduzione del 730 precompilato, la sua elaborazione e trasmissione comporti " ulteriori oneri per i contribuenti " con maggiori costi nell'adempimento di un obbligo fiscale, che, dal 2015 non possono effettuare presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.