AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 16.


IN SEDE REFERENTE
(2052) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2015.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente CASINI (AP (Ncd-CpE)), in sostituzione del relatore Pegorer, illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.
Il presidente CASINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.
Il presidente CASINI pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore AMORUSO (ALA-SCCLP) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.
Il presidente CASINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA
(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13, contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
Il decreto-legge, composto da 23 articoli, ha come scopo principale di rendere più rapidi i procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, tenuto conto dell'aumento esponenziale delle domande avutosi negli ultimi anni. Le domande di protezione internazionale già nel 2014 hanno registrato un aumento del 143 per cento rispetto all'anno precedente, con un trend che è poi continuato nei due anni successivi, con un + 32,33 per cento nel 2015 e un ulteriore + 47,20 per cento nel 2016.
A fronte di questo scenario, il decreto-legge, istituendo un giudice specializzato, cerca di contemperare le esigenze di maggiore snellezza e certezza dei tempi relativi alle procedure di esame e di valutazione delle domande, con il rispetto delle norme previste, fra l'altro, da specifiche convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani dei richiedenti.
A questa finalità si accompagna quella di intensificare gli strumenti per assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione.
Nello specifico il provvedimento dispone (capo I, articoli 1-5) l'istituzione, presso i tribunali ordinari di 14 città italiane, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, disciplinandone composizione e competenze, ed individuando nel rito monocratico la modalità di trattazione dei procedimenti. Analogamente a quanto avviene in altri Paesi dell'Unione (fra cui Belgio, Paesi Bassi e Svezia) queste sezioni assumeranno le funzioni di organi di impugnazione specializzate in materia di immigrazione, asilo e accertamento dello stato di apolidia. Il testo prevede altresì (art. 2) che i giudici assegnati alle sezioni specializzate partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia. Si ricorda che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è l'agenzia dell'Unione europea istituita nel 2010 con il compito di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo e sostenere i Paesi membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a particolare pressione.
Il decreto-legge detta inoltre (capo II, articoli 6-14) misure per la semplificazione delle procedure esperite davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta.
Il provvedimento dispone altresì (capo III, articoli 15-19) misure finalizzate all'accelerazione delle procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di cittadini di Paesi extra europei, nonché volte a contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di migranti.
Da ultimo, il decreto (capo IV, articoli 20-23) individua, fra le disposizioni transitorie e finali, anche le coperture finanziarie del provvedimento.
Per quanto di competenza, si evidenzia innanzitutto la conformità delle norme del decreto alle disposizioni del diritto internazionale in materia di protezione di richiedenti asilo e delle altre norme a tutela dei diritti umani, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951. Lo stesso può dirsi relativamente alle norme relative al diritto alla libertà e alla sicurezza e ad un equo processo - di cui, fra gli altri, agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - a quelle relative al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale - di cui, fra l'altro, all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sarebbe peraltro auspicabile che i giudici assegnati alle sezioni specializzate dei Tribunali fossero sottoposti a procedure di formazione e aggiornamento anche sulle condizioni geopolitiche dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo e sulle altre misure di protezione umanitaria da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Inoltre, come segnalato di recente dalla Commissione per i diritti umani del Senato, oltre che da numerose organizzazioni non governative, e come emerge dalle sedute della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, istituita dalla Camera dei deputati, sarebbe auspicabile la messa a punto di una cornice giuridico-normativa di rango primario per lo svolgimento delle procedure previste nell'ambito dell'approccio dei c.d. hotspot, come definite dall'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015, presso gli attuali centri preposti alle operazioni di identificazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti. Si tratta infatti di assicurare l'assoluta rispondenza di tali strutture e dei tempi di trattenimento dei cittadini stranieri al loro interno ai nostri principi di civiltà giuridica. L'articolo 17 del provvedimento, infatti, pur riferendosi agli hotspot, nulla precisa al riguardo.
Relativamente ai singoli articoli del dispositivo di interesse specifico per la nostra Commissione, si pone in evidenza il contenuto dell'articolo 14 che, nell'ambito delle misure di semplificazione, stabilisce l'incremento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della rete, in stretta connessione con l'emergenza in atto in materia di immigrazione. Si tratta di una disposizione che viene incontro, sia pure parzialmente, a quelle esigenze di maggiore attenzione verso l'Africa e le dinamiche migratorie che la nostra stessa Commissione ha più volte sollecitato. Per gli oneri economici della misura, l'articolo 22 stabilisce (comma 1, lett. c) che si provveda utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per poco più di 100 mila euro nel 2017, per oltre 200 mila nel 2018 e per più di 240 mila euro a decorrere dal 2019.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016
(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo, fatto nel giugno 2016, relativo ai privilegi e alle immunità accordati alle sedi, ai giudici, al cancelliere e al personale del Tribunale unificato dei brevetti.
L'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti, finalizzato alla creazione di un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea, è stato ratificato con la legge n. 214 del 2016. L'Accordo istitutivo prevede, fra l'altro, la creazione di un Tribunale di primo grado - avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera -, una Corte d'appello e una cancelleria.
Il Protocollo oggi in esame completa le previsioni dell'Accordo istitutivo, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale - attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo - e per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui esso possa trovarsi ad operare.
Composto da un preambolo e da 19 articoli, il Protocollo dispone l'inviolabilità delle sedi, degli archivi e dei documenti del Tribunale, nonché l'immunità dalla giurisdizione dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie. Il testo stabilisce altresì che le immunità si estendano ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti e documenti, prevedendo tuttavia alcune facoltà per gli Stati nei confronti dei rispettivi cittadini che all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale siano stabilmente residenti nei loro territori.
Il regime delle agevolazioni fiscali del Tribunale include l'esenzione da tutte le imposte dirette e dall'IVA, ma non da quelle imposte che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici. Relativamente ai privilegi ed alle immunità dei giudici e del Cancelliere, il documento internazionale rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, stabilendo per queste figure l'esenzione dalle imposte nazionali sul reddito percepito dal Tribunale e dai contributi ai sistemi previdenziali e sanitari del Paese ospite. Analoghe immunità e privilegi vengono accordati anche al restante personale, sia pure con distinguo che consentono agli Stati parte di poter escludere dal godimento dei vantaggi fiscali i propri cittadini o i dipendenti del Tribunale già stabilmente residenti sul proprio territorio nazionale.
Il Protocollo stabilisce altresì che lo Stato parte interessato adotti le misure necessarie a facilitare l'accesso, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio del personale del Tribunale e delle altre persone convocate o citate davanti ad esso e che spetti al Cancelliere notificare ed aggiornare le nomine del personale del Tribunale.
Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo (articolo 3).
Non sono previsti oneri per il nostro Paese.
Il Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2674) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014
(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) espone il contenuto del disegno di legge di ratifica degli emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti base, adottati nel dicembre 2014.
Il Fondo comune per i prodotti base è un organismo finanziario intergovernativo, operativo dal 1989, per favorire i Paesi in via di sviluppo produttori di materie prime. Compito precipuo di questo organismo è quello di operare per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime, destinati al miglioramento della produzione e del commercio dei prodotti di base, al fine di migliorarne la capacità produttiva e qualitativa, e agevolare l’accesso al mercato. Composto attualmente di 113 membri, di cui 103 Paesi e 10 Istituzioni internazionali (tra cui l’Unione europea, l’Unione africana, il Mercato Comune per il Sud-Est dell’Africa e la Comunità Economica Eurasiatica), il Fondo ha sede ad Amsterdam. L'Italia, che ha provveduto a ratificare l'Accordo istitutivo nel 1984, è l'ottavo Paese donatore dell'organismo finanziario e partecipa attivamente alle sue attività.
Le proposte emendative dell'Accordo oggi in esame, frutto di una ampia discussione svoltasi nel Consiglio esecutivo del Fondo ed in appositi gruppi di lavoro, sono finalizzate a consentire all'organismo finanziario di adattarsi al nuovo scenario economico finanziario internazionale. L'intento principale è quello di permettere al Fondo di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, essendosi nel frattempo esaurite le contribuzioni degli Stati membri, e di cancellare alcune azioni esigibili e i corrispondenti debiti contratti da tali Stati. Fra le misure di maggior rilievo, si segnala l'introduzione di un nuovo obiettivo per il Fondo, quello di promuovere lo sviluppo dei prodotti di base e di contribuire allo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale; vengono altresì previste alcune nuove funzioni per l'organismo finanziario, fra cui quella di poter mobilizzare risorse e di porsi come fornitore di servizi. Viene inoltre allargata a qualsiasi organizzazione intergovernativa, e non solo a quelle che si occupino di integrazione economica regionale, la possibilità di diventare membro del Fondo.
Sul piano delle risorse finanziarie, viene, fra l'altro, prevista una procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, e viene trasferita al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione. Vengono inoltre eliminate le previsioni relative alla concessione di doni e al fondo di riserva, nonché contemplata la possibilità di accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più Membri.
Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo (articolo 3).
Non sono previsti oneri. Non prevedendosi più contributi obbligatori, viene anzi eliminato un onere potenziale per il bilancio pubblico.
Gli emendamenti all'Accordo internazionale non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente CASINI comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 383, svolto dalle Commissioni 3ª e 7a riunite, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705


La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto che esso è finalizzato in particolare a rendere più rapidi i procedimenti amministrativi davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e ad istituire sezioni specializzate di tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;
apprezzata la norma che prescrive che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate partecipino ad appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia;
espresso l'auspicio che tali magistrati possano ricevere una formazione continua anche sulle condizioni geopolitiche dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo e sulle altre misure di protezione umanitaria da parte delle Organizzazioni internazionali di settore, a partire dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
valutate altresì le misure finalizzate all'accelerazione delle procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di cittadini di Paesi extra europei, nonché volte a contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di migranti;
apprezzato in particolare il contenuto dell'articolo 14 che, nell'ambito delle misure di semplificazione previste dal decreto, stabilisce l'incremento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della rete diplomatica e consolare in Africa, in stretta connessione con l'emergenza in atto in materia di immigrazione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria;
auspicato che tale contingente possa essere ulteriormente incrementato e che, più in generale, le nostre sedi diplomatiche e consolari possano essere dotate di tutti gli strumenti
per affrontare al meglio le particolari esigenze legate alla gestione dei flussi migratori, anche sotto il profilo delle loro condizioni di sicurezza;
considerato che la relazione tecnica al provvedimento evidenzia la conformità delle norme previste dal decreto alle disposizioni del diritto internazionale in materia di diritti umani;
auspicando altresì che venga al più presto definita una cornice normativa di rango primario per lo svolgimento delle procedure previste nell'ambito dei cosiddetti hotspot, come definiti dall'Agenda europea sulla migrazione 2015, al fine di assicurare la conformità di tali strutture ai principi del nostro ordinamento e alle norme internazionali in materia di protezione dei diritti umani;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2052
Art. 3

3.1
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole «anno 2015», ovunque ricorrono, con le seguenti «anno 2017» e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019».
3.2
IL RELATORE
Sopprimere i commi da 2 a 4.
Art. 4
4.1
IL RELATORE
Sostituire la parola «derivano» con le seguenti «devono derivare».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2184
Art. 3

3.1
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole «anno 2015», ovunque ricorrono, con le seguenti «anno 2017» e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti «bilancio triennale 2017-2019»
3.2
IL RELATORE
Sopprimere i commi da 2 a 4.