AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
157ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE
(2971) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017
(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nel maggio 2017, tra l'Italia e il Giappone, sul trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa.
L'Accordo si compone di un preambolo e di 7 articoli ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui consolidare la collaborazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi. L'obiettivo è, in particolare, agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e di produzione congiunta, anche a beneficio delle industrie nazionali di difesa, nel quadro del comune impegno per contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale.
Il testo, dopo aver enunciato gli scopi dell'Intesa, istituisce un Comitato congiunto, preposto a definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, vietandone il trasferimento di prodotti a terzi senza previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento.
Ci sono poi norme sul trattamento delle informazioni e dei documenti classificate, sulle modalità di risoluzione delle controversie interpretative o applicative, oltre a norme relative all'entrata in vigore, alla modifica ed alla denuncia del testo.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, alla clausola di invarianza di finanziaria ed all'entrata in vigore.
Gli oneri economici sono quantificati in circa 4.500 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di missione. A tal riguardo occorrerà certamente introdurre una modifica al testo per far decorrere tali oneri di spesa a partire dal 2018.
Segnala che il Trattato riguarda la collaborazione con un Paese con cui l'Italia vanta ottime relazioni bilaterali e che in questo momento, come sappiamo, si trova in un contesto geopolitico molto delicato. Il rafforzamento di tale rapporto assume oggi un significato ancora maggiore, anche per le profonde tensioni che attraversano l'area e rischiano di coinvolgere anche il Giappone.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.


La senatrice BERTOROTTA (M5S) chiede chiarimenti sui tipi di armamenti cui l'Accordo si riferisce e sul ruolo della NATO nei trasferimenti previsti.

Il relatore SANGALLI (PD) chiarisce che la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti sarà definita dal Comitato congiunto di cui all'articolo 2 dell'Accordo. Chiarisce inoltre che l'Accordo è un testo bilaterale stipulato tra Italia e Giappone. L'unico riferimento alla NATO consiste nel richiamo, presente nel preambolo dell'Accordo, al Partenariato individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO, firmato nel 2014. Ricorda inoltre che l'Accordo prevede che i trasferimenti debbano svolgersi con il rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2920) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.


IN SEDE CONSULTIVA
(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANGALLI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione Sanità, sul disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, che reca delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il provvedimento introduce uno specifico riferimento alla medicina di genere nonché all'età pediatrica, e contiene disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
I profili di interesse della Commissioni esteri sono piuttosto residuali e si rinvengono in relazione ai principi e criteri direttivi della delega legislativa. Qui si prevede che il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti avvenga nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia, nonché degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 dell’Associazione medica mondiale.
A questo proposito si può ricordare l'istituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1946, che è stato il primo strumento internazionale a sancire il godimento del miglior stato di salute come un diritto fondamentale di ogni essere umano. In linea con i principi dell'OMS, una serie di successive Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e delle collettività, la cui tutela è obbligo degli Stati.
Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, che è considerato come lo strumento centrale della protezione del diritto alla salute, riconosce ad esempio "il diritto di ogni individuo a godere del miglior stato di salute fisica e mentale”. Il diritto alla salute è stato ulteriormente specificato anche da altre dichiarazioni, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), la Dichiarazione di Alma Ata sull'assistenza sanitaria primaria (1978), la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000-2001), la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani (1997) e la Dichiarazione di Impegno sull'HIV/AIDS (2000), solo per citarne alcune.
A sua volta la già richiamata Dichiarazione di Helsinki del 1964, che pure non presenta contenuti giuridicamente vincolanti, raccoglie un insieme di principi etici riguardanti tutta la comunità medica in relazione alla sperimentazione umana. Il suo obiettivo è quello di fornire consigli ai medici e ad altri partecipanti alla ricerca medica che coinvolga i soggetti umani, puntando a salvaguardare la salute dell'essere umano e precisando che lo scopo della ricerca biomedica che coinvolge esseri umani deve essere il miglioramento delle procedure diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione.
Di relativo interesse internazionalistico, appare inoltre, nell'ambito del Capo II del disegno di legge, l'articolo 4 che reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, prevedendo, con riferimento alle Federazioni nazionali, che queste assumano la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni anche presso enti e istituzioni europei ed internazionali.
Da ultimo si segnala l'articolo 15 del disegno di legge, che introduce disposizioni di formazione medica specialistica e di formazione di medici di Paesi al di fuori dell'Unione europea prevede una marginale competenza del Ministero degli esteri. Il comma 2, in particolare, nel novellare il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, introduce un articolo (il 39-ter) contenente disposizioni per i medici extracomunitari, in cui si specifica che gli stranieri in possesso di una qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso strutture sanitarie italiane possano essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, per un periodo non superiore a due anni. La norma, in tal caso, prevede che, con decreto del Ministero della salute, di concerto - tra gli altri - con il Ministro degli esteri e il Ministero degli interni, siano definiti i requisiti professionali, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.
In conclusione, non emergendo dunque profili di interesse che necessitino di approfondimenti ulteriori, propone che la Commissione formuli un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere non ostativo proposto dal relatore, pubblicato in allegato.


IN SEDE REFERENTE
(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice GIANNINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante ratifica di accordi di sede con cinque organizzazioni internazionali: l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), la Multinational Force and Observers (MFO), il Forum internazionale dell'energia (IEF) e il Consiglio d'Europa.
Le prime tre organizzazioni hanno già alcune strutture nel nostro Paese e dunque per loro il provvedimento prevede un aggiornamento dei precedenti Accordi di sede.
L'intesa con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), organizzazione che promuove lo stato di diritto e le pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo ed in situazioni post-belliche, aggiorna l'Accordo di sede del 1992, in considerazione del mutamento del quadro istituzionale nel frattempo determinatosi e di altre specifiche esigenze segnalate dall'organizzazione. Il testo consolida la presenza della sede in Italia dell'IDLO, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero. Il nuovo Accordo, composto di 18 articoli e sottoscritto nel giugno scorso, dispone l'inviolabilità della sede centrale dell'Organizzazione, la sua protezione e concede l'esenzione dalla tassazione diretta anche al personale italiano regolarmente impiegato presso la struttura, analogamente a quanto fatto da altri Paesi.
Il secondo Accordo riguarda il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), organizzazione che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Il Centro ha stabilito dal 1950 la propria sede a Roma, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, e vanta, fra l'altro, anche una delle biblioteche specializzate in conservazione di beni culturali più importanti del mondo. Il testo in esame, che aggiorna l'Accordo tra Italia e UNESCO del 1957, modifica la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'organizzazione, estendendo anche a quelli di nazionalità italiani i benefìci fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Il testo concede altresì il versamento in unica soluzione di una cifra pari ad un milione di euro, a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede.
Lo scambio di Note del giugno 2017 tra l'Italia e la Multinational Force and Observers (MFO) è finalizzato ad emendare l'Accordo di sede del 1982, al fine di incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari presenti nel quartier generale di Roma, cui estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli con nazionalità italiana. La MFO, che trae origine dal Trattato di pace del 1979 fra Israele ed Egitto, è un’operazione multinazionale che svolge attività di peacekeeping nella penisola del Sinai. L'Italia, che è il quarto Paese contributore in termini di personale impiegato e che ospita appunto il quartier generale della struttura, ha inteso accordare la modifica all'Accordo di sede originario per aggiornarne i contenuti all'evoluzione che c'è stata nel frattempo, in ragione delle peggiorate condizioni di sicurezza della regione del Sinai.
Il Forum internazionale dell'energia (IEF) è invece un organismo, cui partecipano 85 Stati, per favorire la collaborazione tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Rispetto ad altri organismi internazionali del settore energetico, la sua specificità consiste nella vocazione universale e neutrale, con l'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria. In particolare, la partecipazione al Forum internazionale dell'energia da parte dei Paesi consumatori-importatori di energia è importante per gli investimenti e le collaborazioni che esso consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi d'informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti alla definizione di tale strumento internazionale. Organi del Forum, come definiti dalla sezione IV della Carta, sono il Comitato esecutivo, il Segretariato, un Gruppo di sostegno internazionale e un Comitato consultivo industria. Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum, per la cui operatività l'Arabia Saudita provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, spazi e infrastrutture.
Da ultimo, ma non certo per importanza, c'è il Memorandum d'intesa tra l'Italia e il Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia finalizzato ad attribuire all'unità, come sappiamo già operante a Venezia dal 2011, lo status giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, preposto alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, anche in sinergia con l'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. Il Memorandum d'intesa, proposto dal Segretariato del Consiglio d'Europa nel 2014, è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il concorso fattivo del comune di Venezia e della regione Veneto.
Il disegno di legge di ratifica degli Accordi richiamati si compone di 4 articoli. Gli oneri economici sono valutati complessivamente in circa un milione di euro l'anno.  
Considerato che quattro dei cinque Accordi rafforzano la presenza di Uffici di Organizzazioni internazionali in Italia, si tratta dunque di un provvedimento di grande rilevanza per il prestigio internazionale dell'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, sottoscritto nell'autunno 2016, tra l'Italia e l'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa.
Il contenuto dell'Accordo ricalca analoghi provvedimenti in materia già esaminati dalla Commissione. Il testo risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.
L'Accordo, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa, individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.
Le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. Ci sono poi articoli per gli aspetti giurisdizionali, le questioni relative alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi, gli aspetti finanziari e legati alla proprietà intellettuale, nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura e l'entrata in vigore.
Gli oneri economici sono quantificati in circa 5.500 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La senatrice BERTOROTTA (M5S) segnala l'opportunità di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima legislatura, vista anche la delicatezza del tema affrontato.

Il presidente CORSINI ritiene invece opportuno iniziare subito l'esame del provvedimento, anche perché la tempistica dello scioglimento delle Camere non è ancora fissata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2969) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016
(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto tra l'Italia e l'Argentina nel settembre 2016.
L'Accordo ricalca nel contenuto quello appena esaminato.
Il testo che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.
I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).
Il testo identifica quindi le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono, fra le altri, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).
L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).
Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in circa 5.500 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, imputabili alle sole spese di missione.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2970) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore CORSINI (Art.1-MDP) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e la Mongolia nel maggio 2016.
L'Accordo risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.
Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della politica di sicurezza e di difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, delle operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace, dello scambio di informazioni, della formazione in campo militare e della sanità militare.
I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).
Il testo identifica quindi le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono, fra le altri, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).
L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).
Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. A tal riguardo occorrerà certamente introdurre una modifica al testo per far decorrere tali oneri di spesa a partire dal 2018.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2979) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) espone il contenuto del provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (il cosiddetto Accordo RAMOGE), tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco.
L'Accordo è finalizzato a limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo, con la creazione di una zona pilota. La cooperazione sub-regionale, originariamente delimitata ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël, è stata poi estesa al perimetro di mare territoriale antistante la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria fino a La Spezia. Nel 1993 l’Accordo ha esteso le proprie competenze anche all'alto mare. In più di quarant’anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente nella sensibilizzazione dei giovani all’ambiente marino.
Rispetto al testo del 1976, il nuovo Accordo, che si inserisce nel quadro giuridico internazionale in materia, a partire dalla Convenzione di Barcellona del 1976, estende il proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e della lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.
L'Accordo istituisce una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati, e fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale.
La Commissione è chiamata a stabilire una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti, promuovendo, tra l'altro, ricerche e scambi di informazione, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e di intervento sugli inquinamenti marini e favorendo l'informazione e la partecipazione del pubblico.
L'Accordo prevede inoltre che la Commissione sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti e che la presidenza della struttura decisionale sia assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni.
Ciascuna delle Parti contraenti si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni.
Il contributo ordinario spettante all'Italia, deliberato dalla Commissione RAMOGE nel 2003, ammonta a poco più di 36.000 euro annui, alla cui copertura provvede già un apposito stanziamento che insiste su di un apposito capitolo di bilancio (capitolo 1617) del Ministero dell'Ambiente.
Dall'attuazione dell'accordo non deriveranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA
(57/bis) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

La relatrice BERTOROTTA (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla Commissione Finanze sul disegno di legge che reca misure di contrasto al finanziamento delle imprese che producano mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo. Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 3 ottobre scorso, è stato poi rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 27 ottobre successivo per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
Il disegno di legge dà autonoma rilevanza normativa al divieto, già presente nella legge di ratifica della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, di finanziare società che svolgano attività di produzione, vendita, distribuzione, importazione o esportazione di mine antipersona, di munizioni e submunizioni cluster. Il divieto è rivolto a banche, società di intermediazione, società di gestione del risparmio, società di investimento, fondi pensione e, in generale, a tutti gli intermediari finanziari. Il disegno di legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati che non osservino il divieto e per i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione o di direzione di tali organismi.
La Commissione aveva già esaminato il provvedimento il 3 febbraio 2016, formulando un parere favorevole sui profili di competenza. In quell'occasione la Commissione aveva espresso apprezzamento per l’impostazione globale della proposta legislativa, ispirata ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni in materia, sono adottati dalla componente più avanzata della comunità internazionale.
Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio motivato, pur rimarcando gli aspetti positivi del testo, in particolare il rafforzamento delle misure di contrasto alla produzione e al commercio delle mine, ha ravvisato alcuni profili di illegittimità costituzionale. L'articolo 6, comma 2, del disegno di legge, in particolare, dispone sanzioni meramente amministrative - e non già penali - a carico dei vertici delle società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di finanziamento legate alla produzione e sviluppo delle mine antipersona. La norma infatti priva di rilevanza penale le previsioni normative già esistenti, che si rinvengono, viceversa, nella legge 374 del 1997 sulla messa al bando delle mine e nella già richiamata legge n. 95 del 2001, nonché nella legge n. 106 del 1999 di ratifica della Convenzione di Ottawa.
Le previsioni incriminatrici previste dalle norme vigenti, rileva il Presidente della Repubblica, risultano invero in attuazione degli obblighi internazionali contenuti, rispettivamente, nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle munizioni a grappolo, del 2008, e nella Convenzione di Ottawa del 1997, ratificate dall'Italia. Le Convenzioni richiamate, all'articolo 9, richiedono infatti l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse.
L'attenuazione della misura sanzionatoria disposta dall'articolo 6, del testo in esame risulterebbe dunque in violazione di un preciso obbligo internazionale del nostro Paese, costituendo di fatto un tentativo di eludere obblighi di incriminazione derivanti da convenzioni internazionali.
La Convenzione sulle munizioni a grappolo del 2008, all'articolo 9, richiede infatti agli Stati parte di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e di altra natura necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, compresa l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata.
Anche la Convenzione di Ottawa del 1997 obbliga, fra l'altro, gli Stati a non usare mine anti-persona, a non sviluppare, produrre o acquisire, mine anti-persona, e a non intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
La Convenzione, peraltro, ai sensi dell'articolo 9, stabilisce che ciascuno Stato Parte dovrà adottare tutte le opportune misure legali, amministrative o di altro genere ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte.
L'Italia ha sempre avuto un impegno fattivo per la messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, anche attraverso un notevole sostegno al Fondo per lo Sminamento Umanitario.
La Commissione potrebbe dunque esprimere un parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame, in considerazione del fatto che esso mira a rafforzare ulteriormente nel nostro ordinamento i meccanismi di contrasto alla diffusione ed alla vendita di tali ordigni, con la condizione che rispetto ai profili evidenziati dal Presidente della Repubblica si proceda ad introdurre correttivi idonei a rendere le disposizioni in linea con quanto previsto dalle richiamate Convenzioni internazionali di cui il nostro Paese è parte.
Illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.


IN SEDE REFERENTE
(2972) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore CORSINI (Art.1-MDP) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dello Scambio di note tra l'Italia e il Libano per la proroga dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dalle Parti nel 2004.
Il Libano occupa un'area di assoluto rilievo strategico nel cuore del Medio Oriente. I suoi equilibri politici interni sono spesso stati condizionati dalle conflittualità e dagli interessi geopolitici dei diversi attori dell'intera regione mediorientale. La presenza, inoltre, di un numero particolarmente elevato di rifugiati nel suo territorio, stimato dalle organizzazioni internazionali in oltre un milione, costituisce un ulteriore elemento di grande fragilità interna.
L'Italia, come noto, è presente in Libano da molti anni, non solo attraverso il personale dei vari organismi della cooperazione allo sviluppo ma anche nel quadro della missione internazionale UNIFIL, e ha saputo guadagnarsi con la sua azione la stima ed il rispetto di tutti gli attori regionali.
Lo Scambio di note in esame ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la durata dell'Accordo di cooperazione sottoscritto dai due Paesi nel 2004.
La cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza con il Libano, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, concerne le questioni legate al peace-keeping ad alle operazioni umanitarie in ambito ONU, l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti, l'interscambio e il transito di materiali d'armamento, ed è finalizzata al miglioramento delle reciproche capacità militari nel campo addestrativo e tecnologico.
Il disegno di legge non prevede spese ulteriori, ma fa riferimento alle risorse già disponibili a legislazione vigente, ovvero quelle previste dalla legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione bilaterale del 2004, che prevede una spesa di 12.500 euro annui, ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B


La Commissione, Affari esteri, emigrazione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che i profili di interesse di interesse della Commissione esteri sono piuttosto residuali, rinvenendosi unicamente in relazione ai principi e ai criteri direttivi della delega legislativa laddove si prevede che il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti avvenga nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia, nonché degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 dell’Associazione medica mondiale;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.




PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 57/bis


La Commissione Affari esteri, emigrazione,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
confermato l'apprezzamento per l’impostazione complessiva del disegno di legge, che si ispira ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni internazionali in materia, sono adottati dalla parte più avanzata della comunità internazionale;
condiviso l'obiettivo di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni cluster da parte delle banche e delle altre società di investimento o di intermediazione finanziaria, dei fondi pensioni e delle Fondazioni bancarie;
fatti propri i rilievi del Presidente della Repubblica in relazione ai contenuti dell'articolo 6, comma 2, che rischiano di determinare una depenalizzazione di alcune condotte di assistenza finanziaria - già sanzionate penalmente da disposizioni precedenti - a beneficio di società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di costruzione, produzione, sviluppo, detenzione, delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster o di parti di esse, costituendo di fatto una elusione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
con la condizione che i contenuti dell'articolo 6 siano resi conformi agli obblighi derivanti per il nostro Paese dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008.