SENATO DELLA REPUBBLICA
------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


8a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)


71a seduta: martedì 25 marzo 2014, ore 14
72a e 73a seduta: mercoledì 26 marzo 2014, ore 9 e 13,30


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero

II. Interrogazioni

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
1. Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus - Relatore alla Commissione MARGIOTTA
(Previe osservazioni della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96)
(n. 83)

2. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie" - Relatore alla Commissione SONEGO
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162)
(n. 84)

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo)
(Pareri della 3a e della 14a Commissione)
(n. 8)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo)
(Pareri della 3a e della 14a Commissione)
(n. 9)
3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo)
(Pareri della 3a e della 14a Commissione)
(n. 10)
4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo)
(Pareri della 3a e della 14a Commissione)
(n. 11)
5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo)
(Pareri della 3a e della 14a Commissione)
(n. 12)
6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo)
(Pareri della 3a e della 14a Commissione)
(n. 13)
- Relatore alla Commissione SONEGO
Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del del Regolamento, e rinvio
IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 5a, della 7a, della 10a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1167)
2. RANUCCI ed altri. - Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a e della 14a Commissione)
(953)
- Relatore alla Commissione RANUCCI
Esame congiunto e rinvio
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. FILIPPI ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale
(Pareri della 1a, della 2a, della 4a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a, della 12a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(370)
2. D'ALI' e GIBIINO. - Riforma della legislazione in materia portuale
(Pareri della 1a, della 2a, della 4a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(120)
- Relatore alla Commissione FILIPPI

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
PANIZZA- Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2013) è stato parzialmente acconto un ricorso presentato dall'Associazione delle grandi imprese (AGI), per l'annullamento di alcune disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che hanno disciplinato, fino ad oggi, l'accesso alle gare delle imprese;
il sistema nazionale degli appalti pubblici si fonda su un sistema di qualificazione (attestazioni SOA - Società organismo di attestazione) che distingue le lavorazioni in opere generali e opere specializzate;
all'interno di tale distinzione, vi sono alcune lavorazioni che in ragione della loro rilevanza sono definite "a qualificazione obbligatoria". Tale definizione comporta che, allorquando una delle lavorazioni superi determinati importi (segnatamente il 10 per cento del valore dell'appalto o i 150.000 euro), essa dovrà essere realizzata solamente da imprese appositamente qualificate (con idonea attestazione SOA);
ancora, all'interno delle opere specializzate sono individuate categorie "altamente specializzate" (cosiddette SIOS) per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Tale definizione comporta che, allorquando una delle lavorazioni superi determinati importi (il 15 per cento del valore dell'appalto), sono introdotti limiti al subappalto, consentito in misura non superiore al 30 per cento con conseguente ricorso ad un raggruppamento di imprese specialistiche (cosiddetta ATI obbligatoria);
le grandi imprese, con il loro ricorso accolto, hanno contestato un sistema in cui ci sono troppe lavorazioni a qualificazione obbligatoria (46 sono a qualificazione obbligatoria e 24 "superspecializzate") e, sulla base di questo assunto, hanno lamentato un sistema a loro sfavorevole, per il quale erano costrette a coinvolgere in raggruppamento altre imprese, oppure a ricorrere a subappalti, laddove esse non avessero avuto i requisiti necessari per partecipare alle gare di appalto;
il nuovo decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, dunque, ha abrogato tali disposizioni, con il conseguente venir meno dell'obbligo per le grandi imprese di ricorrere al raggruppamento con altre imprese oppure al subappalto per eseguire qualsiasi delle categorie indicate quali scorporabili a qualificazione obbligatoria. Ciò permette, ora, alle imprese appaltatrici principali, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, di eseguire tutte le lavorazioni in proprio, pur non essendo in possesso delle qualificazioni (attestazioni SOA) nelle specifiche attività oggetto dell'appalto e relative alle opere specializzate;
in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 ha abrogato l'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che elencava le cosiddette categorie superspecialistiche SIOS e l'articolo 109, comma 2, lasciando in vigore il principio più generale del comma 1 del medesimo articolo 109, che consente alle imprese appaltatrici (grandi imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente dell'appalto) di eseguire tutte le lavorazioni in proprio, senza dover dimostrare di aver mai direttamente svolto in proprio lavori analoghi, né dare prova di capacità tecnica ed organizzativa (non essendo in possesso delle qualificazioni SOA nelle specifiche attività oggetto dell'appalto e relative alle opere scorporate);
oltre alle citate norme, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 ha abrogato il comma 1, lettera b), n. 2) e n. 3), dell'articolo 85, che prevede limitazioni in ordine alla possibilità, ai fini dell'ottenimento dell'attestato SOA, di utilizzare i certificati per l'esecuzione di lavori da parte delle imprese appaltatrici principali per i lavori che le imprese non hanno eseguito in proprio, ma gestito in subappalto;
l'abrogazione di tali norme consentirà, quindi, alle imprese di grandi dimensioni di ottenere le qualificazioni per lavori che non hanno eseguito, non solo senza dover dimostrare le capacità tecniche per eseguirli, ma anche acquisendo in tal modo requisiti per la partecipazione a futuri appalti autonomamente, qualora il quadro normativo dovesse subire ulteriori modifiche o ripristini dello status quo;
la situazione che si è venuta a creare con l'emanazione del decreto desta forti preoccupazioni, in quanto le stazioni appaltanti non sapendo come agire potrebbero bloccare gli appalti in corso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo per quanto di propria competenza possa attivarsi per una sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica, quantomeno fino alla valutazione delle effettive conseguenze a cui potrebbe condurre l'integrale stravolgimento del sistema degli appalti pubblici;
in alternativa, quali urgenti iniziative intenda adottare affinché l'affidamento dei lavori sia dato ad imprese (ad esempio installatori di impianti e restauratori) che abbiano le idonee qualifiche. Infatti, mentre un ridimensionamento del numero delle categorie a qualificazione obbligatoria o delle categorie altamente specializzate può essere preso in esame, non si può, invece, prescindere dall'esigenza di coinvolgere negli appalti pubblici imprese che abbiano capacità tecniche e specialistiche;
se, infine, non ritenga che liberalizzare completamente il subappalto non rischi di incentivare altre forme di affidamento a terzi (quali lavoro autonomo, comando di personale, ma anche forme di "lavoro nero"), senza garanzie di controllo, oltre che sulla qualità, anche sulla legalità degli affidamenti, a discapito di qualità, sicurezza, regolarità, rischio di infiltrazioni malavitose.
(3-00566)

SCIBONA, AIROLA, SERRA , PEPE, BLUNDO, CIOFFI, VACCIANO, CAPPELLETTI, LEZZI, COTTI, BOCCHINO, PAGLINI, CASTALDI, BOTTICI, ENDRIZZI- Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
il passaggio attraverso il colle di Tenda si inserisce in una direttrice nord-sud che consente il collegamento diretto della pianura Padana (province di Cuneo e Torino) con la Costa Azzurra e la costa ligure attraverso le propaggini occidentali delle Alpi Marittime lungo la valle Vermenagna (in Italia) e la valle della Roya (in Francia): in particolare, mediante la strada statale 20 si raggiunge il colle di Tenda in direzione sud per poi proseguire in Francia lungo la RN204 dopo aver superato la galleria di valico e il confine;
il collegamento fa parte dell'itinerario europeo E74 e consente di unire il capoluogo piemontese con Ventimiglia e la Costa Azzurra;
su impulso della Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud (CIG) è stato redatto, e successivamente approvato, il progetto per la realizzazione del nuovo tunnel del colle di Tenda;
la stazione appaltante di tale opera risulta essere ANAS SpA (Azienda nazionale autonoma delle strade), società statale ad intero capitale pubblico;
per stessa dichiarazione di ANAS SpA, sul proprio sito Internet, i tempi previsti per la realizzazione dell'opera sono pari a circa 7 anni;
considerato che:
ANAS si avvale di uno staff tecnico addetto al controllo dei lavori, che svolge ulteriori mansioni di verifica e supervisione che la legge impone alle stazioni appaltanti;
agli interroganti risulta che fino a poco tempo fa lo staff tecnico era composto da personale dipendente del compartimento di Torino di ANAS, attualmente invece è stato incaricato personale proveniente dai compartimenti della regione Lombardia, in particolare da quello di Milano;
a parere degli interroganti tale scelta comporta sicuramente maggiori oneri per la trasferta dei lavoratori (viaggio con auto di servizio, spese di vitto e alloggio, indennità di trasferta, eccetera) quantificabili in circa 225.000 euro in più per tutta la durata dei lavori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, ed in caso negativo se intenda attivarsi per esserne edotto;
quali siano i criteri per cui è stata compiuta la scelta di incaricare nuovo personale del compartimento di Milano e come questa sia giustificabile a fronte di maggiori oneri per le già scarse finanze pubbliche;
se non ritienga di attivarsi presso l'ANAS SpA per ripristinare la situazione originaria che vedeva impiegato personale del compartimento di Torino, altamente esperto e professionalmente qualificato.

(3-00592)

PEZZOPANE, FAVERO, GIACOBBE, LUCHERINI, MATTESINI, MOSCARDELLI, NENCINI, RICCHIUTI, SPILABOTTE, ASTORRE, PELINO, VALENTINI, BUEMI, AMATI- Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
dal 1° gennaio 2014 sono scattati i rincari delle tariffe autostradali approvati con decreti interministeriali dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze con aumenti diversificati;
a fronte di un aumento medio del 3,9 per cento come riportano i dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture, le tratte autostradali abruzzesi A24 e A25, gestite dalla società Autostrada dei parchi SpA, costano l'8,28 per cento in più; risulta il rincaro più alto di tutta la rete autostradale nazionale che, per giunta, viene applicato a una delle tratte già più costose e meno servite in Italia;
sulle due tratte autostradali, ovvero L'Aquila-Roma e la diramazione per Pescara si arriverà a pagare, a seconda del casello di ingresso e di uscita, tra i 10,90 e i 13,40 euro. Un balzello eccessivo, anche in considerazione della difficile crisi economica che il nostro Paese sta attraversando, che ricadrà soprattutto sui numerosi pendolari che quotidianamente si spostano lungo tale asse viario per motivi di lavoro e di studio non potendo contare su un'efficiente servizio ferroviario, viste le pessime condizioni della rete ferroviaria;
considerato che come si evidenzia in una nota del Ministero gli incrementi dei pedaggi autostradali "lievemente superiori alla media sono stati comunque riconosciuti a quei concessionari impegnati nella realizzazione di opere di rilevante interesse per lo sviluppo del Paese",
si chiede di sapere:
per quale ragione si consenta un aumento diversificato dei pedaggi autostradali e per quale motivo rispetto ad un aumento medio nazionale del 3,9 per cento in Abruzzo si sia raggiunto il picco dell'8,28 per cento;
quali siano "gli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo del Paese" tali da dover giustificare un rincaro pari all'8,28 per cento sulle autostrade abruzzesi;
se gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso sulle tratte in questione non rientrino tra gli obblighi del concessionario;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente ritirare il provvedimento che ancora una volta penalizza l'Abruzzo e rivedere le tariffe sulla base della reale offerta dei servizi;
se non ritenga opportuno intervenire per far sì che sui pedaggi autostradali vengano previsti sconti o abbonamenti per i tanti pendolari che quotidianamente si spostano lungo la rete autostradale per motivi di lavoro e studio.

(3-00616)
BLUNDO, SCIBONA, MANGILI , FUCKSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BENCINI, CASTALDI, PUGLIA, CAPPELLETTI, BIGNAMI, BATTISTA, CIOFFI, BUCCARELLA- Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il settore autostradale italiano è oggetto dai primi anni '90 di profonde modifiche sia nella regolamentazione che negli assetti proprietari;
il meccanismo di rivalutazione delle tariffe risulta essere, nonostante gli sforzi compiuti in passato, ancora fortemente sbilanciato in favore dei concessionari, essendo calcolato sulla base dei dati dell'inflazione, del traffico previsto e della qualità del servizio, senza che sia prevista alcuna possibilità per lo Stato di rivalersi in caso di inadempienze da parte dei concessionari e soprattutto senza alcun collegamento dell'adeguamento delle tariffe all'effettivo miglioramento dei servizi;
considerato che:
a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale n. 486 del 31 dicembre 2013, è intervenuto l'ennesimo aumento dei pedaggi autostradali che ha interessato le diverse tratte in misura percentuale media pari al 3,9 per cento, raggiungendo il picco sulla autostrada dei Parchi (tratte A24, Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Pescara-Torano) dove si è registrato addirittura un incremento dell'8,28 per cento. Tale aumento, da dichiarazioni della società gerente, sarebbe per lo più destinato al recupero dei costi di costruzione delle complanari di Roma, costituite, nello specifico, da due nuove carreggiate esterne all'autostrada A24, tra lo svincolo di via P. Togliatti e la barriera di Roma est, riservate evidentemente all'uso sostanzialmente esclusivo dei cittadini romani e non soggette ad alcun canone di pedaggio;
le convenzioni stipulate tra ANAS e società concessionarie prevedono che queste ultime siano tenute a corrispondere un canone proporzionale ai pedaggi riscossi, nonché a versare una percentuale sugli extra profitti generati dalle attività commerciali sulla rete autostradale. Tra tali attività, definite collaterali, rientra l'esercizio di tutte quelle iniziative di rilevanza economica che si svolgono all'interno delle aree di servizio, quali ristorazione, vendita carburanti ed attività pubblicitarie. Non essendovi una regolamentazione definita, i relativi proventi sono sicuramente molto cospicui e sarebbe auspicabile avere la pubblicazione della relativa rendicontazione;
inoltre agli interroganti risulta, da alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi all'emittente radiofonica "Radio 24", che il competente Dicastero stia "lavorando ad un meccanismo di abbonamenti per i pendolari" finalizzati a contenere il disagio economico prodotto su questa categoria dagli aumenti. Sempre alla stessa emittente radio il Ministro ha anche precisato che il "meccanismo in vigore, basato su norme e contratti di concessione potrà essere rivisto" e quindi se ne riconosce il danno ai cittadini e lavoratori già vessati dalla situazione di crisi,
si chiede di sapere:
attraverso quali criteri siano stati autorizzati gli aumenti tariffari e quale sia la specifica incidenza proporzionale delle diverse componenti che hanno determinato la rivalutazione delle tariffe;
quali siano le opere di ammodernamento autostradale realizzate dalla società Autostrada dei parchi e se la stessa risulti in regola con il versamento del canone, proporzionale ai pedaggi riscossi, previsto dalla relativa convenzione, nonché di quelli annui percentualmente previsti sugli extra profitti generati dal concessionario per lo svolgimento delle attività commerciali sulla rete autostradale;
quali iniziative concrete stiano adottando i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie rispettive competenze, al fine di procedere alla revisione del meccanismo di calcolo dei pedaggi autostradali, anche attraverso l'istituzione, nelle sedi ministeriali, di un tavolo permanente di confronto con le società concessionarie e le associazioni dei consumatori;
quale sia la ragione per cui i cittadini che percorrono un tratto effettivamente non soggetto ad alcuna miglioria debbano vedersi addebitati i costi delle opere al servizio di altri cittadini ai quali non viene chiesto alcun contributo;
se la pianificazione e progettazione delle opere di miglioria in ogni caso addebitate direttamente agli utenti siano state oggetto di discussione pubblica con enti ed associazioni rappresentativi degli interessi degli utenti che oggi sono chiamati a sostenerne il costo;
se la realizzazione di tali opere sia stata assegnata ad aziende a seguito di apposite procedure ad evidenza pubblica o viceversa tramite affidamento diretto;
quale sia l'organo responsabile del controllo sulla congruità dei costi e sulla qualità delle realizzazioni.
(3-00617)