SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


38ª seduta: mercoledì 9 ottobre 2013, ore 15


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.


IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri). - Relatori alla Commissione Mauro Maria MARINO e SCIASCIA.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 7a, della 9a, della 10a, della 11a, della 13ª e della 14a Commissione)
(1058)


ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari. - Relatrice alla Commissione Eva LONGO.
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2013) 615 definitivo)
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010. - Relatrice alla Commissione Lucrezia RICCHIUTI.
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2013) 520 definitivo)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. - Relatore alla Commissione MOLINARI. Esame e rinvio
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2013) 266 definitivo)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BULGARELLI, MOLINARI, ENDRIZZI- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, nel dicembre 2012 è stato firmato l'accordo fra Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti SpA per il finanziamento delle opere di ricostruzione, riparazione o ripristino produttivo post -sisma per immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo; l'art. 3), "Erogazione del finanziamento - Condizioni sospensive" dell'accordo, al punto 3.2.2, recita: «Con riferimento alla condizione sospensiva di cui all'Articolo 3.2.1 lett. (c), il Beneficiario è a conoscenza del fatto che, e accetta che, le risorse per la concessione dei Finanziamenti CDP (tra cui il Finanziamento CDP/Banca) e dei Finanziamenti Beneficiario sono reperite a valere sulla provvista messa a disposizione da CDP, nel rispetto della capienza dei plafond e del tetto di spesa massima sul bilancio dello Stato previsto dal Limite Annuale. Il Beneficiario accetta quindi che, ove anche l'istruttoria e l'istruttoria Banca fossero state completate con esito positivo, nel caso in cui uno o più plafond fossero esauriti o il Limite Annuale fosse stato superato, la Erogazione richiesta non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca e/o di CDP»; l'art.11, "Eventi rilevanti", relativamente agli eventi di recesso, al punto 11.2.2, recita: «La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (Recesso) mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte del Beneficiario della comunicazione della Parte Finanziatrice»; all'art. 14, "Disposizioni generali", rispettivamente alla solidarietà nei rapporti obbligatori e al beneficio del contratto al punto 14.1, si esplicita che «Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dal Beneficiario con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge» e al punto 14.2 si stabilisce che «Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo», si chiede si sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga che, relativamente al punto 3.2.2 dell'accordo citato, sarebbe necessario non far pesare sui cittadini, che hanno diritto al finanziamento, l'eventuale superamento del limite previsto di 6 miliardi di euro, oltre il quale la banca può riservarsi di non concedere il prestito, non avendo il cittadino terremotato stesso alcuna responsabilità in merito; se non ritenga inoltre che, al punto 11.2.1, sarebbe opportuno garantire l'immutabilità di condizioni a tutela del cittadino finanziato e, di conseguenza, quali iniziative di carattere normativo intenda adottare al fine di evitare che il cambiamento del quadro normativo e regolamentare (sempre possibile in un arco temporale di 25 anni) costituisca motivo di scioglimento del contratto senza, peraltro, accordare alcuna difesa o diritto al beneficiario; se non ritenga che i punti 14.1 e 14.2 costituiscano un vincolo eccessivamente limitante ai fini di un'eventuale vendita dell'immobile da parte del beneficiario, e se non ritenga che sarebbe più appropriato elaborare un processo di credito che accorci la durata del rapporto fra banca e beneficiario, spostando il rapporto stesso fra banca e Cassa depositi e prestiti; quali iniziative di competenza intenda assumere affinché la convenzione possa prevedere il massimo coinvolgimento anche della parte beneficiaria che a giudizio degli interroganti risulta esclusa nell'accordo bilaterale che di fatto regola, però, un rapporto trilaterale.
(3-00180)

BISINELLA- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la grave crisi economica ha aumentato in Italia la domanda ai Comuni per ottenere un alloggio popolare e tale richiesta proviene da tutte le fasce sociali della popolazione, dalle migliaia di giovani costretti a vivere anche in età adulta nel nucleo familiare, ai disoccupati e alle persone anziane che non riescono più a sostenere il pagamento regolare di un alloggio, e per queste motivazioni, mai come oggi l'edilizia residenziale pubblica rappresenta un tema di assoluta rilevanza sociale;
l'azione intrapresa nel corso degli ultimi mesi da parte del Governo, il precedente e l'attuale, finalizzata ad abbassare gli elevati livelli di spesa della pubblica amministrazione, si è concentrata principalmente sugli enti locali, e sui Comuni in particolare, attraverso disposizioni normative che hanno previsto riduzioni di trasferimenti secondo un approccio lineare, ovvero non considerando gli enti che nel corso degli anni hanno adottato politiche di gestione finanziaria efficienti;
l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di trasferimenti erariali operata, sia per il fatto che numerose amministrazioni, proprio per sopperire a tali deficit, dovranno quasi certamente ricorrere all'aumento delle imposte locali;
oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno che prescrive agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo finanziario per il loro concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
le attuali modalità di applicazione del patto hanno ricadute negative anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese così da riuscire a garantire il saldo prefissato, con l'ovvia conseguenza di una drastica riduzione delle medesime spese di investimento;
il sindaco di Castelfranco veneto (Treviso) ha evidenziato a più riprese a tutte le istituzioni competenti l'impossibilità da parte dell'ente di riuscire a sostenere economicamente oggi giorno gli elevati costi di gestione delle case popolari localizzate nel proprio territorio comunale, circa 500 alloggi, anche in ragione del fatto che gli istituti di credito si rifiutano di erogare credito all'amministrazione, mentre i tentativi di vendere gli immobili di proprietà dell'Azienda per l'edilizia economica e popolare di Castelfranco veneto, ente strumentale del Comune, interamente partecipata, che opera con l'obiettivo di risolvere il problema delle emergenze abitative e per le categorie più deboli, risultano non profittevoli, non essendoci alcun acquirente;
la gestione di questo patrimonio di alloggi da parte del Comune è pesantemente condizionata dal progressivo annullamento di contributi derivanti dallo Stato e da normative che determinano canoni di locazione mensili producenti costi sociali oramai insostenibili per l'amministrazione, quantificabili nell'ordine di 400.000 euro annui;
a fronte della riduzione delle risorse erariali trasferite al Comune, e in ragione dell'attuale impossibilità da parte dello stesso di utilizzare una quota delle risorse liquide detenute in cassa ma bloccate dai vincoli del patto di stabilità, oggi non è possibile per l'amministrazione comunale di Castelfranco veneto effettuare nelle case popolari nemmeno gli interventi di ordinaria manutenzione per adeguare, anche agli standard di sicurezza, gli impianti termici ed elettrici, operazioni che peraltro, in un prossimo futuro, quando i medesimi impianti saranno ormai obsoleti, risulteranno economicamente più costose,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche in ragione dell'attuale valenza sociale dell'edilizia pubblica, adottare gli opportuni provvedimenti di competenza al fine di rivedere i parametri sui trasferimenti, ovvero perequativi, per gli enti locali, in particolare considerando la situazione di specificità di Castelfranco veneto, tra le poche amministrazioni locali che affrontano la gestione di un servizio sociale delle dimensioni descritte;
se ritenga di assumere le necessarie misure di competenza al fine di escludere dall'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dai Comuni per la manutenzione ed il miglioramento delle case popolari localizzate nei propri territori.
(3-00275)