SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


13a Commissione permanente
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)


*126ª seduta: mercoledì 11 marzo 2015, ore 14,30
*127ª seduta: giovedì 12 marzo 2015, ore 8,45


ORDINE DEL GIORNO


IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
CUOMO. - Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico - Relatrice alla Commissione PUPPATO
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1101)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri) - Relatrice alla Commissione MANASSERO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1458)
2. Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Approvato dalla Camera dei deputati)- Relatore alla Commissione VACCARI
(Pareri della 1a, della 2a, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1676)
Seguito esame e rinvio
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca - Relatrice alla Commissione Laura PUPPATO
(Osservazioni della 3ª, della 10a e della 14ª Commissione)
(n. COM (2015) 45 definitivo)

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione
INTERROGAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO

GIROTTO, CASTALDI, SERRA, VACCIANO, PETROCELLI, SCIBONA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO, CIOFFI, NUGNES, CATALFO, LEZZI, MORONESE, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA- Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato ed integrato, si definisce "deposito nazionale" il «deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari»;

il decreto legislativo stabilisce, sin dall'articolo 1, che il deposito nazionale sia incluso in un parco tecnologico comprensivo di un centro di studi e sperimentazione;

all'articolo 27, comma 1, stabilisce che la società «Sogin SpA, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico», con l'incluso deposito nazionale;

l'agenzia menzionata è l'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, soppressa dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; i compiti ad essa destinati sono oggi svolti dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in attesa dell'operatività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;

il 5 giugno 2014 è stata pubblicata dall'Ispra la guida tecnica "Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività" (guida tecnica n. 29);

al paragrafo I.2 viene espressamente indicato che i criteri stabiliti nella guida trovano applicazione nel processo di localizzazione del deposito nazionale di cui al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche, dalla definizione della proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee sino all'individuazione del sito;

secondo organi di stampa, nel corso dell'audizione presso la 10a Commissione del Senato, il giorno 11 novembre 2014, l'amministratore delegato della Sogin ha dichiarato che, in linea con quanto stabilito dalle procedure di legge, entro l'inizio del prossimo gennaio, cioè entro 7 mesi dalla pubblicazione della guida tecnica dell'Ispra, la Sogin trasmetterà alle amministrazioni competenti la proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee;

l'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 31, e successive modifiche, prevede al riguardo che la Sogin SpA trasmetta la proposta di Carta nazionale all'autorità di regolamentazione competente (Ispra o, ove operativa, Isin) che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri da essa definiti. L'autorità di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin SpA, affinché, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda alla pubblicazione della proposta di carta nazionale;

considerato che:

come rilevato anche da esperti della materia nell'articolo dal titolo "Verso il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi-La guida tecnica 29 dell'ISPRA: il primo passo (?)" del 23 settembre 2014, pubblicato sulla rivista on line "l'Astrolabio", la guida tecnica n. 29 non appare coerente con il decreto legislativo: infatti, mentre nel decreto il deposito nazionale è definito come l'opera destinata "allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività (…) e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari", la guida tecnica n. 29, ad iniziare dal titolo e per tutto il testo, tratta solo ed esclusivamente dello smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività e non tiene in alcun modo conto della seconda parte dell'opera, quella riguardante "l'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato";

del deposito provvisorio dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato si fa menzione solamente nella relazione illustrativa che accompagna la guida tecnica n. 29, dove si dice che "Un sito ritenuto idoneo per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività sulla base dell'applicazione di criteri di selezione (…) quali quelli individuati nella Guida tecnica può ritenersi idoneo (…) anche per la localizzazione di un deposito di stoccaggio di lungo termine", ma si aggiunge che, per quest'ultimo deposito, "dovrà essere fornita evidenza, nell'ambito delle relative procedure autorizzative, della piena compatibilità di tale tipologia di deposito con il sito prescelto", introducendo quindi una netta riserva sull'effettiva idoneità del sito, selezionato in base ai criteri per impianto di smaltimento di rifiuti a bassa e media attività, ad ospitare anche il deposito per i rifiuti ad alta attività;

nella medesima relazione illustrativa, l'unicità del sito destinato ad ospitare l'intero deposito nazionale, che è un'indicazione chiara ed incontrovertibile del decreto legislativo n. 31, viene presentata come una mera ipotesi: "Qualora nel sito che sarà ritenuto idoneo sulla base dell'applicazione di tali criteri (quelli relativi ai rifiuti a bassa e media attività) si intenda, come previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010, realizzare anche un deposito di stoccaggio provvisorio di lungo termine per i rifiuti radioattivi ad alta attività e per il combustibile irraggiato residuo",

si chiede di sapere:

se i criteri indicati dall'Ispra nella guida tecnica n. 29, prescindendo dal loro merito tecnico, siano ritenuti sufficienti per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la guida tecnica, limitata ai soli criteri di localizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività, possa far sorgere equivoci tra le amministrazioni e le comunità locali interessate circa l'effettiva consistenza dell'opera da localizzare in questa fase;

se la formulazione della guida tecnica n. 29 e della relazione illustrativa che la accompagna non siano indicativi di un eventuale ripensamento sulla scelta di unicità del sito per entrambe le parti di cui il deposito nazionale si dovrà comporre e, in tal caso, se non ritengano che sia necessaria una modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

quali siano le modalità con cui si intendano gestire e, in particolare, dove si intendano collocare i rifiuti ad alta attività ed il combustibile nucleare irraggiato, compresi i rifiuti prodotti all'estero e destinati a rientrare in Italia.

(3-01426)