SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


13a Commissione permanente
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)


***178ª seduta: mercoledì 7 ottobre 2015, ore 9
*179ª seduta: giovedì 8 ottobre 2015, ore 9


ORDINE DEL GIORNO


IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. CUOMO. - Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico - Relatrice alla Commissione PUPPATO
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1101)
2. Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri) - Relatrice alla Commissione MANASSERO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1458)
3. DI GIACOMO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Matese - Relatore alla Commissione MANCUSO
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1776)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(117)
2. DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(512)
3. Pamela Giacoma Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole
(Pareri della 1ª, della 2a, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(828)
4. RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile
(Pareri della 1ª, della 2a, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(962)
5. SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6ª, della 7ª, della 8a, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1650)
- Relatore alla Commissione MANCUSO

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(119)
2. Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1004)
3. CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª e della 10ª Commissione)
(1034)
- Relatore alla Commissione CALEO

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Seguito dell'esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio - Relatore alla Commissione LANIECE
(Osservazioni della 3ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2015) 337 definitivo)


AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:
1. Problematiche ambientali che interessano la centrale ENEL di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola salentina - Relatore alla Commissione ZIZZA
(n. 385)
2. Problematiche dell'excava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta - Relatrice alla CommissioneMORONESE
(n. 590)

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni
interrogazioni svolte

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MORONESE, NUGNES, PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
la Commissione europea, in data 8 agosto 2000, ha approvato il programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Le azioni effettuate e destinate a migliorare ed a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento diedero luogo ad esborsi pari a circa 93 milioni di euro, il cui 50 per cento, ovvero circa 46.5 milioni, erano stati cofinanziati dai fondi strutturali;
la Commissione europea, nel 2000, ha approvato il programma operativo Campania (PO Campania), per le spese effettuate fra il 5 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2008, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2009. La misura 1.7 contenuta nel programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti: realizzazione di impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale rispetto alla raccolta differenziata; attivazione di ambiti territoriali ottimali e dei relativi piani di gestione e di trattamento dei rifiuti; sostegno ai comuni associati per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; aiuto alle imprese per l'adeguamento degli impianti destinati al recupero di materia derivata dai rifiuti; attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive; costituzione di un catasto-osservatorio con funzione di sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la stessa Commissione il 29 giugno 2007 ha inviato alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora che aprì il procedimento d'infrazione 2007/2195 per non aver adottato, in relazione alla Regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente nonché, in particolare, per non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione ex articolo 226 CE (trattato di istituzione della Comunità europea), constatando l'inadempimento dell'Italia (C-297/08);
con lettera del 31 marzo 2008, la Commissione ha informato le autorità italiane che, essendo in corso una specifica procedura di infrazione in materia, non avrebbe provvisoriamente dato luogo ai pagamenti intermedi relativi ai rimborsi delle spese corrispondenti alla misura 1.7 del PO Campania sulla base dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/99. Tale ultima disposizione stabilisce che i pagamenti del FESR sono subordinati, tra l'altro, all'assenza di procedure di infrazione in corso. In una nota successiva la Commissione ha chiarito che la data dalla quale avrebbe considerato inammissibili le spese relative alla misura 1.7 sarebbe stata il 29 giugno 2007, data di notifica all'Italia della decisione di avviare la procedura d'infrazione. La Commissione, con successive lettere del 2 e del 6 febbraio e del 20 maggio 2009, ha quindi dichiarato l'inammissibilità di alcune domande di pagamento intermedio presentate dalle autorità italiane. In particolare, la Commissione ha dichiarato inammissibile il rimborso di 12.700.931,62 euro per spese effettuate dopo il 17 maggio 2006 (successivamente, tale importo è stato rettificato in considerazione del ricalcolo del periodo di inammissibilità a decorrere dal 29 giugno 2007) e il rimborso di 18.544.968,76 euro;
con 2 successivi ricorsi, l'Italia ha chiesto al tribunale di annullare le suddette decisioni della Commissione, contestando in particolare la presunta violazione del richiamato articolo 32, paragrafo 3, comma 1, lettera f), del regolamento n. 1260/1999, ma il tribunale ha respinto i ricorsi, considerato il nesso diretto rispetto alla procedura di infrazione, che riguardava l'intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, inclusi quindi il recupero o raccolta e l'inefficacia della raccolta differenziata; dall'altro, gli interventi facenti parte della misura 1.7 si riferivano anche alla creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e alla realizzazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti, come fase finale della raccolta differenziata medesima;
la Corte di giustizia (sesta sezione) chiamata a pronunciarsi in merito sul ricorso dell'Italia, con la sentenza del 6 novembre 2014, causa C-385/13, ha respinto l'impugnazione e condannato l'Italia alle spese;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
con l'interrogazione a risposta scritta P-007335/2015 l'europarlamentare Pedicini, in considerazione del fatto che già con la sentenza C-385/13 la Corte di Giustizia ha respinto definitivamente il ricorso dell'Italia contro il mancato pagamento da parte della Commissione europea di una parte dei fondi strutturali UE, ha chiesto alla Commissione europea quali misure intenda adottare nei confronti dell'Italia per realizzare un'azione di monitoraggio e bonifica della Terra dei fuochi, e quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche dei siti contaminati cofinanziate dal FESR e previste dal piano bonifiche della Regione Campania;
la Commissione europea (11 giugno 2015, ITP 7335/2015), rispondendo alla suddetta interrogazione, ha precisato che il FESR, nell'ambito dell'obiettivo 1.2, prevede uno stanziamento di 140 milioni di euro a sostegno delle misure di ripristino dei siti contaminati nella Regione, compresa la Terra dei fuochi. A tal proposito risulta che la Regione Campania avrebbe certificato solo 8 milioni di euro circa;
in merito alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, non è stato ancora adottato il programma per la Campania;
per quanto concerne la procedura di infrazione 2007/2195 la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, perché ritiene che la stessa non abbia adottato le misure necessarie per assicurare un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti in Campania;
inoltre, come si evince dall'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, svolta in data 18 febbraio 2015 presso la Camera dei deputati in VIII Commissione permanente (ambiente, territorio e lavori pubblici), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010, con la quale l'Italia è stata condannata per violazione della direttiva europea 2006/12/CE, per non aver creato una rete integrata di gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania, la Regione Campania ha elaborato un "Programma attuativo per la gestione dei rifiuti in Campania nel periodo transitorio" che contiene un dettagliato elenco degli impianti da realizzare con relativi tempi di ultimazione lavori;
nel corso dell'audizione il Ministro ha affermato che "Detto crono-programma prevedeva, in particolare, la realizzazione di 4 discariche di rifiuti, di un 1 termovalorizzatore a Salerno e di un 1 termovalorizzatore a Napoli Est, di un termovalorizzatore dedicato allo smaltimento delle eco balle e di impianti di recupero della frazione organica del rifiuto, necessari al completamento della rete integrata e della gestione dei rifiuti urbani nel periodo transitorio. Poiché tale crono-programma non è stato rispettato, in data 14 gennaio 2014, la Commissione Europea ha nuovamente deferito lo Stato Italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della sentenza e proposto l'imposizione d'ingenti sanzioni pecuniarie, in caso di seconda condanna";
con la causa C-653/13, la Commissione europea ha presentato ricorso al fine di: dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a euro 256.819,2 (cioè euro 85.606,4 al giorno per ogni categoria di installazione), meno l'eventuale riduzione risultante dalla formula di degressività proposta, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-297/08; ordinare all'Italia di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a euro 28.089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-297/08, alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa, condannare l'Italia al pagamento delle spese di giudizio;
a sostegno di tale ricorso la Commissione ribadisce quanto già sostenuto nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-297/08. Si legge nel ricorso che "La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfetaria) sarebbe adatta alla gravità e alla durata dell'infrazione e terrebbe conto della necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive. (1) Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 11, p. 9)". La causa, come afferma la Commissione nella risposta alla suddetta interrogazione, è ancora pendente innanzi alla Corte,
si chiede di sapere:
quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che ancora una volta i cittadini si ritrovino a pagare, a causa di una inadeguata gestione nazionale, le elevate sanzioni inflitte dall'Europa;
se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sollecitare la Regione Campania ad adempiere a quanto di sua competenza, al fine di evitare che, come già accaduto in passato, si perda la possibilità di fruire dei fondi FESR per cattiva gestione degli stessi.
(3-02059)


DI BIAGIO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno. -
Premesso che:
stando a quanto evidenziato sul portale dell'Ama SpA di Roma, i centri di raccolta, comunemente definiti "isole ecologiche" si configurano come "strutture gratuite attrezzate per la raccolta e l'avvio al recupero di rifiuti, che non vanno mai gettati nei cassonetti": tra questi, "rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche e RAEE, grandi e piccoli elettrodomestici e rifiuti speciali";
sotto il profilo meramente pratico, risulta all'interrogante che le citate strutture di raccolta, sebbene in linea di principio valide sotto il profilo della potenzialità operativa, siano oggetto di un perdurante utilizzo illecito da parte di profili che operano nell'evidente illegalità, nella fattispecie gruppi di rom, nel silenzio dei referenti deputati al controllo ed al monitoraggio delle aree;
stando a quanto osservato dall'interrogante in prima persona in alcune aree di Roma, i soggetti citati, intercettando già all'ingresso della zona di raccolta i rifiuti potenzialmente di interesse, portati da ignari cittadini nei centri di raccolta, li depredano letteralmente delle componenti di maggior pregio ed interesse, al fine di rimetterli illegalmente in commercio: dinamiche operative che si svolgono in maniera sistematica in molte isole ecologiche nel silenzio delle istituzioni e con la plausibile consapevolezza da parte di alcuni degli addetti ai lavori, considerando il totale spregio della legalità e della noncuranza dell'autorità con cui queste operazioni di smantellamento di materiali delicati e pericolosi vengono svolte;
a titolo meramente esemplificativo, risulta all'interrogante che dai frigoriferi vengono prelevati i motori facilmente immettibili nel mercato nero delle componenti elettroniche, così come dai telefoni cellulari viene estratto l'oro contenuto nelle strutture interne per un valore di circa un euro a telefonino, con la conseguenza che le apparecchiature originarie, private delle loro parti di maggiore interesse, vengono abbandonate a cielo aperto nei dintorni delle stesse aree di raccolta con incontrollato sversamento nel terreno, e nell'ambiente in generale, di sostanze tossiche contenute nelle medesime, senza trascurare la tossicità e l'inquinamento connessi alle modalità stesse di estrazione delle componenti elettroniche dalle apparecchiature originarie lasciate nelle aree di raccolta;
stando ai fatti contestati, le isole ecologiche di Roma gestite dall'Ama risultano essere, nei fatti, gestite e presidiate da gruppi che operano nel palese e pericoloso illecito, in ragione della sussistenza di una totale disattenzione da parte dei dipendenti dell'azienda municipale, che, stando alle proporzioni del fenomeno raggiunto nella capitale, non si possono considerare totalmente estranei allo stesso;
risulta all'interrogante che alcuni referenti dell'azienda municipale, pur consapevoli dei fatti contestati, non intendono assumersi la responsabilità di vigilare le aree, in ragione di una fantomatica "mancanza di competenza" in tal senso; nel contempo, non risulta sia stata avviata da parte dell'Ama alcuna segnalazione, iniziativa o richiesta di intervento agli organi competenti, al fine di denunciare il fenomeno, le cui dinamiche rischiano di compromettere in maniera seria ed irreversibile il tenore qualitativo dell'ambiente nelle aree circostanti le isole ecologiche, oltre a svilire il senso di civile responsabilità ed attenzione che il cittadino ha nel depositare materiali speciali in determinate zone;
la sussistenza di una tale prassi illecita solleva molteplici quesiti circa la validità e l'opportunità di mantenere strutture di raccolta sul modello delle attuali isole ecologiche, che al momento, nei fatti, risultano essere viatico dell'illegalità, oltre che legittimazione per una pericolosa spirale di inquinamento nel totale disinteresse delle autorità, data un'ipotizzabile connivenza di alcuni operatori dell'azienda municipale con i gruppi di rom attivamente operanti nelle stesse;
stando siffatta degenerazione operativa, foriera di degradazione ambientale e proliferazione di illecito, potrebbe essere ipotizzabile valutare progettualità alternative che, pur tese a garantire la raccolta di materiali speciali secondo parametri operativi ben precisi ed entro circuiti protetti e garantiti sotto il profilo della attenzione ambientale, si avvalga di strutture e personale competente, eventualmente privato, collocabili entro una rete nazionale che non si limiti, dunque, ai soli circuiti locali, a maggior ragione se di configurazione "pubblica";
pur nella consapevolezza della responsabilità in materia del Comune capitolino, anche in ragione dello status di azienda municipalizzata rivestito dall'Ama, a parere dell'interrogante la proporzione raggiunta del fenomeno illecito denunciato, unitamente ai vistosi riverberi in termini di impatto inquinante dello stesso, devono essere oggetto di attenzione dei Ministri in indirizzo, pur nei comprensibili limiti di competenza, anche in ragione dei principi e disposizioni sancite dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno valutare una revisione dell'attuale disciplina vigente in materia di raccolta dei rifiuti speciali ed elettronici, normalmente raccolti nelle cosiddette aree ecologiche, segnatamente sul fronte della ripartizione delle competenze e della configurazione delle responsabilità delle istituzioni competenti e degli operatori addetti, nella prospettiva di garantire maggiore controlli e supervisione delle aree, e di una reale ed adeguata salvaguardia ambientale, consentendo una gestione di queste che sia operata in ottemperanza al principio di legalità, efficienza, competenza e tutela ambientale, principi che, stando ai fatti descritti, risultano pericolosamente disattesi.
(3-02172)