SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)



84ª seduta: martedì 3 marzo 2009, ore 15
85ª seduta: mercoledì 4 marzo 2009, ore 15
86ª seduta: giovedì 5 marzo 2009, ore 8,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:
BUTTI. - Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici. - Relatore alla Commissione ASCIUTTI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(646)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Legge quadro sulla qualità architettonica.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1264)
2. ZANDA. - Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(327)

3. ASCIUTTI ed altri .- Legge quadro sulla qualità architettonica.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1062)
- Relatore alla Commissione ASCIUTTI
Esame del disegno di legge n. 646, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1264, 1062 e 327. Seguito esame congiunto e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1264, 1062, 327, congiunzione con dell'esame del disegno di legge n. 646 e rinvio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, dell'atto:
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009.- Relatore alla Commissione de ECCHER. (Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420)
(n. 60)

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche. - Relatori alla Commissione PITTONI eGIAMBRONE.
(n. 140)
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.


INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

        BERSELLI. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. – Premesso che:

            con sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna n. 115/87 e n. 172/87 venivano accolti i ricorsi promossi da numerosi professori universitari, tra i quali il professor Luigi Dal Pane, nel frattempo deceduto il 9 ottobre 1979;
            erano ricorsi relativi, per quanto riguarda la prima sentenza, al pagamento degli incarichi aggiuntivi nella misura di 2/3 oltre alla rivalutazione monetaria e degli interessi corrispettivi e, per quanto riguarda la seconda sentenza, al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi corrispettivi per le somme arretrate (in linea capitale già percepite in due ratei, dei quali il primo direttamente dall’interessato ed il secondo dalla vedova) relative alla ricostruzione della retribuzione corrispondente all’alta dirigenza;
            il Ministro dell’università e della ricerca scientifica pro tempore provvide al calcolo delle somme dovute in ambedue i casi sia per la rivalutazione sia per gli interessi (senza peraltro indicare il metodo di calcolo seguito), ma ha sempre assunto che le somme avrebbero dovuto essere corrisposte agli eredi, previa dichiarazione integrativa di successione al competente Ufficio del registro successioni;
            non aderendo all’impostazione del Ministero, la signora Fulvia Guerrini, vedova del professor Dal Pane presentò ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna contro il Ministero e la signora Elvira Dal Pane, figlia della stessa signora Guerrini e del del defunto professor Luigi, ed unica sua erede; ricorso che fu respinto con sentenza n. 89/93 contro la quale la signora Fulvia Guerrini presentò ricorso in via giurisdizionale al Consiglio di Stato che confermò la sentenza impugnata con decisione n. 490/97 del 15 febbraio 1997, decidendo in via definitiva che le somme dovute al professor Luigi Dal Pane spettano agli eredi dello stesso, e quindi alla signora Elvira Dal Pane jure successionis, e non alla vedova jure proprio;
            la signora Elvira Dal Pane ha puntualmente inviato al Ministero la richiesta di pagamento delle somme alla stessa dovute per le ragioni sopra riassunte e precisamente con raccomandata a.r. del 25 gennaio 1998 (e ancora pendente il giudizio davanti al Consiglio di Stato), 3 settembre 1999, 12 dicembre 2000, 4 febbraio 2002, 6 novembre 2002, 20 novembre 2003, 26 maggio 2006 e 14 giugno 2006 con ciò ampiamente interrompendo i termini di prescrizione decennale che decorrevano dal 14/10/89, data in cui fu inviata la prima lettera del Ministero alla signora Elvira Dal Pane;
            tutto è risultato però inutile e la Signora Elvira Dal Pane attende che il Ministero dopo venti anni faccia fronte ai propri obblighi. La vicenda è indubbiamente frutto di incuria e negligenza dei responsabili della funzionari responsabili della pratica, così che il tutto potrebbe risultare di competenza della Corte dei conti in funzione della responsabilità nell’espletamento della funzione pubblica, anche perché è inconcepibile che non vengano adeguatamente curate pratiche così importanti e, magari, se ne disperdano i documenti, se non l’intero fascicolo;
            il credito della signora Elvira Dal Pane corrisponde a 127.751,585 euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria,
        l’interrogante chiede di sapere:
            quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito all’intera vicenda e quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare in tempi brevi all’interessata signora Elvira Dal Pane quanto ad essa è indubbiamente dovuto;
            quali ulteriori urgenti iniziative intenda adottare per accertare per quale motivo si sia verificato un così clamoroso ritardo nella liquidazione del dovuto e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili.

        ADERENTI. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. – Premesso che:

            il Comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ha stipulato una convenzione con la Comunità islamica locale e il Centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti ai fini della realizzazione di un corso di lingua e cultura araba destinato ai bambini di età compresa tra i sei e i quattordici anni;
            in base a quanto disposto dall’articolo 3 della predetta convenzione, il «corso» in parola si svolgerebbe in orari extra scolastici (sabato e domenica) prevedendo lo svolgimento delle discipline di seguito elencate: il Bambino e la scuola, la natura, la relazione con l’altro, gli animali, la famiglia, l’ambiente; espressione e comunicazione orale; preparazione alla lettura; attività matematiche; educazione culturale islamica; educazione scientifica; educazione sensitiva motoria; educazione artistica; educazione civica;
        visto che:
            il predetto «corso» è riservato esclusivamente ai bambini che frequentano in maniera regolare il grado scolastico di appartenenza, così come previsto dalla normativa vigente in materia di istruzione;
            una quota delle discipline contemplate dal «corso» coincide con la quota nazionale obbligatoria dei relativi curricula adottati dalle istituzioni scolastiche;
            la disciplina dell’educazione civica si compone di «diverse educazioni» che, per il loro carattere trasversale, chiamano in causa diversi insegnamenti disciplinari ; 

      l’interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto espresso in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, per evitare che la Comunità islamica e il Centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti di Castiglione delle Stiviere deroghino dagli obiettivi concernenti lo studio delle specificità linguistiche e culturali arabe, introducendo un canale educativo-formativo parallelo a quello nazionale.

        PETERLINI, FOSSON. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che

            nel 1999 era stato indetto un concorso ordinario ed uno riservato (corso-concorso) per tutti gli ordini di scuola, al fine di ottenere l’abilitazione all’insegnamento e di poter così accedere ad un posto di ruolo;
            in Italia non si tenevano tali concorsi da dieci anni e, anche per tale motivo, si era venuta a creare una situazione di precariato «storico»;
            numerosi insegnanti italiani e valdostani in particolare hanno sostenuto dei concorsi e conseguito l’abilitazione all’insegnamento, ottenendo chi da subito la nomina in ruolo, chi l’iscrizione nelle graduatorie permanenti;
            il 19 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto dirigenziale per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, trasformate dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) in graduatorie ad esaurimento. Il decreto prevedeva 30 giorni di tempo per presentare la domanda di inclusione, aggiornamento/trasferimento di provincia. Potevano includersi, con il recupero della posizione e del punteggio, anche coloro che, nel precedente aggiornamento, non avevano prodotto domanda di permanenza. Coloro che erano inseriti nella prima fascia mantenevano il diritto ad essere presenti in due province. Tali graduatorie ad esaurimento sono servite per le immissioni in ruolo e per le supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica;
            dal 2007 ad oggi per gli aspiranti insegnanti è stato possibile inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento con riserva solo se iscritti ai corsi abilitanti all’insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S. – COBASLID – Didattica della musica), alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria e per i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti del decreto ministeriale 85 del 2005. Costoro, finché non si fosse sciolta la riserva con il conseguimento del titolo abilitante, non avrebbero potuto essere immessi in ruolo od aspirare a contratti a tempo determinato annuali grazie allo scorrimento della graduatoria provinciale. Avrebbero potuto solo accedere alle supplenze attraverso la terza fascia delle graduatorie d’istituto riservate ai non abilitati. È per questo che risulta particolarmente odioso il ritardo nello svolgimento dei corsi abilitanti di cui sono responsabili gli Atenei, che tra l’altro hanno lucrato imponendo tasse universitarie nell’ordine dei 2.500/2.800 euro;
            tra le innovazioni introdotte nel provvedimento a seguito dell’emanazione della legge n. 296 del 2006 e della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale, vi è la riapertura dei termini così da consentire, per l’ultima volta, l’iscrizione alle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel biennio scolastico 2009/2011 è possibile solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in «coda» a tutte le fasce. Tutti gli aventi titolo devono presentare domanda, sia per permanere nelle graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime;
            in Italia vi sono degli insegnanti (cinque in Valle d’Aosta) che, per loro disattenzione, non si sono iscritti in tali graduatorie pur avendo sostenuto i concorsi con esito positivo. Si apprende, inoltre, che a breve il Ministero permetterà, a chi ha fatto regolare domanda, di sciogliere la riserva,
        si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi onde inserire nell’attuale graduatoria, ovviamente in coda a chi ha presentato regolare domanda, coloro che sono rimasti fuori dalle precedenti graduatorie permanenti, avendo essi il titolo per insegnare.

        ADAMO, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

            l’articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 1º febbraio 2001, n. 44, stabilisce che «Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l’ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all’approvazione della legge di bilancio dello Stato»;
            da molte segnalazioni pervenute direttamente agli interroganti e da notizie riportate dalla stampa emerge un quadro di grave difficoltà per molte istituzioni scolastiche che si trovano nell’impossibilità di affrontare la gestione ordinaria delle proprie attività a causa dei mancati trasferimenti delle risorse, peraltro modeste, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
            queste situazioni trovano conferma nella nota del medesimo Ministero del 26 gennaio 2009 (prot. AOODGPFB 539) che pur riguardando altro argomento – le attività complementari di educazione fisica – incidentalmente afferma: «Per quanto riguarda le assegnazioni relative alle spese di funzionamento e, più in generale, a quelle per le quali si è fatto riserva di ulteriori comunicazioni, sono ancora in atto le procedure per il reperimento delle necessarie risorse. Le istituzioni scolastiche, pertanto, sono invitate a procedere – ove non abbiano già provveduto – alla predisposizione del Programma annuale 2009, fermo restando che eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 1º febbraio 2001, n. 44.»;
            la nota è chiaramente esplicativa della presenza di una grave situazione per cui, nonostante l’approvazione della legge finanziaria per il 2009, il Ministero non è a tutt’oggi in grado di dire se e quando le risorse previste per il normale funzionamento delle scuole saranno trasferite e fornisce, pertanto, indicazione alle scuole di procedere «al buio» alla predisposizione del Programma annuale e del bilancio della scuola,
        si chiede di sapere:
            per quali ragioni il Ministro in indirizzo non sia in grado di quantificare e quindi trasferire le risorse previste, creando una situazione di grave disagio che colpisce lo svolgimento delle funzioni essenziali della scuola, la qualità dei servizi offerti e mette a rischio la fruizione dello stesso diritto all’istruzione, sancito dall’articolo 34 della Costituzione;
            quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare l’attuazione di funzioni obbligatorie, come per esempio il pagamento delle supplenze;
            in quale modo il Ministro in indirizzo intenda garantire lo svolgimento nelle scuole di tutte le altre funzioni, quali i corsi di recupero, già sospesi in molte scuole per mancanza di risorse, possibili, d’ora in avanti, solo in quegli istituti scolastici in cui siano i privati cittadini a sostenerne il costo, creando così una palese disparità tra scuole «povere» e scuole «ricche»;
            con quali strumenti le scuole possano procedere alla predisposizione del Programma annuale 2009, così come affermato nella suddetta nota, in una situazione di totale incertezza;
            se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso superare questa situazione di incertezza e di carenza di risorse essenziali che rendono impossibile lo svolgimento di qualsiasi funzione nell’ambito dell’autonomia scolastica salvaguardata dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione.