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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE 2012
19a seduta

Presidenza del Presidente del Senato
SCHIFANI

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 167, COMMA 4, DEGLI EMENDAMENTI RIFERITI ALLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUTO, BILANCI E CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI (DOC. II, NN. 34, 35, 36 E 37)

Il PRESIDENTE apre i lavori della Giunta riunitasi per procedere, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento, all'esame per l'Assemblea delle proposte emendative riferite al testo recante modifiche del Regolamento in materia di Statuto, bilanci e contributi ai Gruppi parlamentari, già approvato dalla Giunta medesima il 16 ottobre scorso. Il PRESIDENTE dà conto dei 19 emendamenti sui quali la Giunta è chiamata ad esprimersi e preannuncia che la proposta emendativa 01.100 è dichiarata improponibile per estraneità alla materia trattata. Gli emendamenti 3.105 e 3.3 risultano invece inammissibili in conformità a quanto già stabilito in sede di esame delle proposte emendative presentate direttamente in Giunta per il Regolamento, nel corso della precedente seduta.
Invita dunque il senatore Ceccanti, relatore, ad illustrare il proprio avviso, prendendo le mosse dagli emendamenti e dai relativi subemendamenti volti a premettere nuove disposizioni all'articolo 1 del Documento II, n. 35 nel testo proposto all'Aula.

Con riguardo agli emendamenti premissivi all'articolo 1 ed ai subemendamenti che vi afferiscono, il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 01.1, il quale, peraltro, era già stato esaminato e respinto in sede di esame istruttorio dalla Giunta per il Regolamento.
L'emendamento 01.101, a firma dei senatori Zanda e Quagliariello, gli appare condivisibile nel merito poiché tende a rinsaldare il principio di corrispondenza tra i Gruppi parlamentari e i Movimenti o Partiti presentatisi alle elezioni per il Senato della Repubblica. Si tratta - prosegue il RELATORE - di una proposta trasposta da uno dei punti salienti del disegno di modifica organica del Regolamento del Senato sul quale la Giunta ha già avviato i lavori nel corso di questa Legislatura. Non ignora, naturalmente, che si è in presenza di un proposito riformatore di assoluta rilevanza che si accosterebbe al contenuto già delineato del Documento II, n. 35, ma che potrebbe anche trovare spazio in autonome e diverse sedi per ulteriori perfezionamenti.
Tanto premesso sull'emendamento 01.101, esprime il proprio auspicio affinché tutti i subemendamenti ad esso riferiti vengano ritirati. Nel caso le proposte subemendative non vengano ritirate, chiede che la Giunta si esprima in senso contrario alla loro approvazione. Del pari, manifesta la propria contrarietà sul contenuto dell'emendamento 01.102 il quale, volto ad introdurre la disciplina delle componenti del gruppo Misto, non sembra utile a completare un'organica disciplina per la formazione dei Gruppi, sia che l'emendamento 01.101 venga accolto, sia che quest'ultimo venga ritirato.

Segue un articolato dibattito cui prendono parte i senatori FINOCCHIARO, QUAGLIARIELLO, RUTELLI, BELISARIO, D'ALIA e PISTORIO.

In esito a tale dibattito, il PRESIDENTE prospetta l'opportunità che si valuti l'ipotesi di estrapolare la riforma dei criteri di composizione e formazione dei Gruppi parlamentari al fine di consentire all'Assemblea di procedere speditamente con l'approvazione di una puntuale disciplina, il più possibile condivisa, strettamente dedicata alla materia dei contributi in favore dei Gruppi parlamentari e alla pubblicità dei loro Statuti.

I senatori ZANDA e QUAGLIARIELLO, presentatori dell'emendamento 01.101, preannunciano la propria disponibilità al ritiro.

La Giunta conviene di riferire in senso contrario all'approvazione degli emendamenti 01.1 e 01.102.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. I presentatori dell'emendamento 1.100 preannunciano la disponibilità a ritirare anche tale proposta emendativa.

La Giunta ne prende atto e il PRESIDENTE precisa che il ritiro dell'emendamento 1.100 determinerà la decadenza della proposta 1.100/1, ad essa riferita.

Il RELATORE si esprime sull'emendamento 1.101 che gli appare meritevole di condivisione per l'intento di introdurre il principio della piena trasparenza sulle informazioni concernenti coloro i quali sono legati ai Gruppi parlamentari da un rapporto di impiego. A tal fine, tuttavia, ritiene si debba procedere ad una riformulazione che attribuisca al Consiglio di Presidenza la competenza a disciplinare le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna; inoltre, considera opportuno apportare delle lievi modifiche alla formulazione del comma 3-quater che l'emendamento 1.101 intenderebbe sostituire. Pertanto, auspica che la Giunta possa convenire su una proposta di riformulazione da illustrare nel corso dell'esame d'Assemblea.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori D'ALIA, ZANDA, GIULIANO, GASPARRI e PISTORIO, la Giunta conviene che il Relatore proponga all'Assemblea una riformulazione dell'emendamento 1.101 per poi raccomandarne, ove fosse accolta dal presentatore, l'approvazione.

Si passa, quindi, agli emendamenti relativi all'articolo 2 della proposta di modifica regolamentare.

Il RELATORE illustra il proprio emendamento 2.100 volto a meglio definire i principi per il conferimento del contributo finanziario e la devoluzione di locali e attrezzature in favore dei Gruppi. Il senatore CECCANTI si dichiara aperto ad accogliere eventuali proposte migliorative del testo il quale, comunque, gli appare più chiaro di quello attualmente recato dall'articolo 2 del documento presentato all'Aula del Senato.

Segue una breve discussione in cui vengono avanzate lievi proposte di modifica dell'emendamento 2.100 da parte dei senatori RUTELLI, QUAGLIARIELLO, GASPARRI, CARUSO, ZANDA e FINOCCHIARO.

Il RELATORE ritiene di recepire i suggerimenti avanzati dai colleghi di Giunta e riformula l'emendamento 2.100 elidendo, nell'ultimo periodo, l'ulteriore riferimento alla consistenza dei Gruppi parlamentari; quest'ultimo, alla luce di quanto emerso, appare ultroneo. Inoltre, conviene sull'opportunità di sostituire il principio di onnicomprensività con quello di unicità del contributo annuale in favore degli stessi Gruppi.

Sull'emendamento 2.5, il RELATORE avanza un invito al ritiro, giacché si tratta di una proposta già esaminata e respinta nel corso del primo esame svolto dalla Giunta per il Regolamento.

Sull'avviso del relatore, conviene la Giunta e il senatore PISTORIO prende atto dell'orientamento emerso in seduta.

Circa gli emendamenti all'articolo 3, il RELATORE esprime l'invito al ritiro o, nel caso esso sia disatteso, il proprio avviso contrario sulle proposte: 3.100, 3.101, 3.102, 3.103. Si tratta, infatti, di interventi che eccedono in dettaglio oppure modificano l'impianto generale degli oneri di pubblicità e di controllo che caratterizza l'attuale stesura della proposta di modificazione del Regolamento redatta dalla Giunta per l'Assemblea. Si esprime, invece, in senso favorevole all'accoglimento dell'emendamento 3.106 che arricchisce il quadro della pubblicità e conoscibilità dei rendiconti dei Gruppi parlamentari.

La Giunta conviene sugli orientamenti espressi dal Relatore.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 3.104 e sul relativo subemendamento 3.104/1 a firma del senatore Calderoli.

Il PRESIDENTE rileva che, al di là delle considerazioni di merito sulla proposta emendativa a prima firma del senatore Ichino, questa, nella sua attuale formulazione, si spinge a delineare una minuziosa disciplina degli oneri di pubblicazione dei documenti di pagamento effettuati da ciascun Gruppo; si tratta di norme che sembrano esulare dal tenore delle disposizioni che possono trovare ingresso nel Regolamento del Senato il quale costituisce pur sempre la fonte primaria di autonomia organizzativa e procedurale di questo ramo del Parlamento.

Per avanzare ipotesi di riformulazione, intervengono quindi i senatori D'ALIA, RUTELLI, PASTORE, GASPARRI, ZANDA, PISTORIO, GIULIANO, FINOCCHIARO e lo stesso RELATORE.

La Giunta conviene infine sull'opportunità che il Relatore proponga al senatore Ichino una riformulazione volta a espungere il secondo e il terzo periodo del comma 3-bis introdotto dall'emendamento 3.104 e, comunque, a rinviare al Consiglio di Presidenza l'adozione della disciplina di stretto dettaglio degli oneri di pubblicità dei titoli di pagamento.

Il senatore CALDEROLI preannuncia la disponibilità a ritirare il proprio subemendamento 3.104/1.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti per il fattivo contributo offerto lungo il corso di tutti i lavori della Giunta sulla proposta di modifica regolamentare all'ordine del giorno; auspica quindi che il testo, perfezionato alla luce degli orientamenti che il relatore illustrerà all'Assemblea, possa incontrare la generale condivisione del Plenum del Senato.


La seduta termina alle ore 17,35.








EMENDAMENTI AL DOC. II, N. 35

Art. 1

01.100

Astore

All'articolo 1, premettere il seguente:


«Art. 01.

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "otto Segretari", sono sostituite dalle seguenti: "sei Segretari";

b) al comma 2, le parole: "quattro per i Segretari", sono sostituite dalle seguenti: "tre per i Segretari";

b) i commi 2-bis e 2-ter sono soppressi».


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01.1

Belisario, Giambrone, Pardi, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

All'articolo 1, premettere il seguente:


«Art. 01.

(Modifica all'articolo 14 del Regolamento)


"1-bis. I Gruppi parlamentari sono associazioni di senatori la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Definizione e composizione dei Gruppi parlamentari».


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01.101/1

Belisario

All'emendamento 01.101, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci senatori, purché questi siano stati eletti in rappresentanza di uno stesso partito o di una coalizione di partiti. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

4-bis. La denominazione dei Gruppi parlamentari deve corrispondere a quella del partito o della coalizione di partiti di cui al comma precedente, salvo mutamento della denominazione originaria del partito o della coalizione»


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01.101/2

Rutelli, De Angelis

All'emendamento 01.101, al comma 4, sopprimere le parole: «tra loro apparentati».


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01.101/3

Rutelli, De Angelis

All'emendamento 01.101, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi parlamentari composti da almeno dieci senatori, se corrispondenti ad un partito o movimento politico nazionale».


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01.101/4

D'alia

All'emendamento 01.101, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, purché appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate o purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in tutte le regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato».


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01.101

Zanda, Quagliariello

All'articolo 1, premettere il seguente:


«Art. 01.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)


1. All'articolo 14, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Ciascun Gruppo parlamentare deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate"».


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01.102

Astore

All'articolo 1, premettere il seguente:


«Art. 01.

1. All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno tre Senatori. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo Misto può essere altresì costituita da Senatori, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate";

b) il comma 5 è soppresso.

2. Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 3».


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1.100/1

Rutelli, De Angelis

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti» con le seguenti: «solo se corrispondenti a un nuovo partito o movimento politico nazionale costituitosi dopo la consultazione elettorale».


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1.100

Zanda, Quagliariello

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Possono essere costituiti nuovi Gruppi parlamentari nel corso della legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti."».


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1.101

Ichino, Zanda, Mercatali, Vita, Giaretta, Livi Bacci, Morando, Nerozzi, Passoni, Ranucci, Tonini, Poretti, Bonino, Perduca, Calderoli

v. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-quater con il seguente:

«3-quater. Il regolamento individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, ferma restando in ogni caso la pubblicazione on line, sul sito Internet del Gruppo accessibile senza restrizione alcuna, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo».


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1.101 (testo 2 proposto dalla Giunta)

Ichino, Zanda, Mercatali, Vita, Giaretta, Livi Bacci, Morando, Nerozzi, Passoni, Ranucci, Tonini, Poretti, Bonino, Perduca, Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-quater con il seguente:

«3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferma restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, sul sito Internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo».


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Art. 2


2.100

Il Relatore

V. testo 2

All'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 16», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Locali, attrezzature e risorse finanziarie destinati ai Gruppi parlamentari). - 1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, onnicomprensivo e proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi e della loro consistenza numerica».


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2.100 (testo 2)
Il Relatore

All'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 16», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Locali, attrezzature e risorse finanziarie destinati ai Gruppi parlamentari). - 1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi».


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2.5

Pistorio

Al comma 1, capoverso «Art. 16», al comma 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e alle spese di comunicazione, di informazione e di sostegno dell'attività politica nella circoscrizione territoriale di elezione dei singoli parlamentari».


Art. 3


3.100

Astore

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al rendiconto di esercizio annuale è allegata valida e regolare documentazione per ciascuna voce di spesa relativa alle risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo».


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3.101

Mazzatorta

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali, selezionati dal consiglio di Presidenza con avviso pubblico, i quali verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprimono un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «della società di revisione» con le seguenti: «del Revisore».


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3.102
Bonino, Perduca, Poretti

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Consiglio di Presidenza seleziona, con procedura ad evidenza pubblica, una società di revisione contabile la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità di ogni singolo Gruppo e la loro corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e redige una relazione sul rendiconto di cui al comma 1».


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3.103

Bonino, Perduca, Poretti

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, dopo le parole: «da parte dell'Assemblea del Gruppo», sono inserite le seguenti: «, della quale si allega il verbale,».


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3.104/1

Calderoli

All'emendamento 3.104, al primo periodo, dopo le parole: «assegno o», sostituire le parole: «bonifico bancario, con la sola eccezione di quelli relativi alle retribuzioni ordinarie del personale dipendente. In riferimento a ciascun pagamento devono essere», con le seguenti: «bonifico bancario. Con la sola eccezione di quelli relativi alle retribuzioni ordinarie del personale dipendente, in riferimento a ciascun pagamento devono essere».


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3.104

Ichino, Zanda, Mercatali, Vita, Giaretta, Livi Bacci, Morando, Nerozzi, Passoni, Ranucci, Tonini, Poretti, Bonino, Perduca, Calderoli

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, sul proprio sito Internet accessibile senza restrizione alcuna, ciascun mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con la sola eccezione di quelli relativi alle retribuzioni ordinarie del personale dipendente. In riferimento a ciascun pagamento devono essere indicate le generalità del percipiente e il motivo dell'erogazione. Devono essere altresì resi disponibili, mediante pubblicazione on line di copia dell'originale e immediato collegamento ad essa reperibile on line in corrispondenza del mandato di pagamento, la relativa fattura, ricevuta o scontrino fiscale, nonché l'eventuale testo scritto del contratto del quale il pagamento costituisca adempimento.».


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3.104 (testo 2 proposto dalla Giunta)

Ichino, Zanda, Mercatali, Vita, Giaretta, Livi Bacci, Morando, Nerozzi, Passoni, Ranucci, Tonini, Poretti, Bonino, Perduca, Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, sul proprio sito Internet liberamente accessibile , ciascun mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.».


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3.105

Astore

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Una volta effettuato il primo controllo di conformità, i Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei Conti per un ulteriore controllo sulla gestione finanziaria».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità e gestione finanziaria».


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3.3

Belisario, Giambrone, Pardi, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei conti per il relativo controllo di conformità».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità».


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3.106

Bonino, Perduca, Poretti

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo le parole: «i rendiconti sono pubblicati», sono inserite le seguenti: «sia sui siti internet dei rispettivi Gruppi, sia».


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