dal "Corriere della Sera" del 7 giugno 2010 si apprende che il liceo scientifico "Majorana" di Putignano riceverà dal Ministero 30.000 euro per pagare i 12 commissari d'esame esterni (più nove interni) a fronte dei 47.500 euro necessari per pagare indennità di funzione e di trasferta dei docenti citati;
alle singole famiglie degli studenti interessati alla maturità saranno chiesti 145 euro per sopperire alla carenza di fondi ministeriali,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda affrontare il problema in termini strutturali, prevedendo somme certe per finalità certe, quali, appunto, gli esami di maturità.
l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili";
l'art. 2, comma 414, della stessa legge stabilisce che: "La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità" fino a: "particolarmente gravi,", fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma";
la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente,
si chiede di sapere quali provvedimenti nell'ambito delle proprie competenze il Ministro in indirizzo intenda adottare e in quali tempi, al fine di garantire il rispetto delle determinazioni assunte dalla Corte costituzionale.
in data 30 settembre 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emesso una circolare (prot. n. AOODGPER 8853) in cui, tra le altre cose, si indicano le modifiche di rilievo introdotte nelle procedure informatiche; in particolare stabilisce che il controllo sul servizio dell'anno scolastico 2008/2009 (decreto ministeriale n. 68 del 2010) e 2009/2010 (decreto ministeriale n. 80 del 2010) è a carico delle medesime istituzioni scolastiche dove il servizio è stato prestato, le quali dovranno attestarne la tipologia che dà titolo (annuale, fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni in un anno scolastico nella medesima scuola);
ai fini del requisito di base, dovrebbero contare i giorni lavorativi (180) e non la circostanza di averli svolti in un'unica scuola;
in virtù di tale interpretazione molti docenti che hanno svolto più di 180 giorni nello stesso anno in scuole diverse restano esclusi dalla valutazione secondo la circolare della Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III;
tale interpretazione, assolutamente riduttiva, è palesemente penalizzante e lesiva dei diritti di tanti docenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per rettificare il contenuto della ricordata circolare restituendo ai docenti parità di condizione nella valutazione delle giornate lavorative.