SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA --------------------

12a Commissione permanente
(IGIENE E SANITA')


393a seduta: mercoledì 12 dicembre 2012, ore 15
394a seduta: giovedì 13 dicembre 2012, ore 8,45


ORDINE DEL GIORNO

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 34 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Affare concernente la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. - Relatori alla Commissione PORETTI e RIZZI.

(n. 957)

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della salute sui problemi di ordine sanitario relativi alla situazione dell'ILVA di Taranto.

II. Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

TOMASSINI - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il gruppo San Raffaele di Roma rappresenta una realtà di eccellenza a livello nazionale nel panorama della sanità;
la San Raffaele SpA sarebbe ancora in attesa dell'adempimento, da parte dei competenti organi della Regione Lazio, di quanto previsto dall'accordo di riorganizzazione e riconversione delle attività di cui al decreto commissariale n. 62 del luglio 2011 in tema di avvio delle nuove attività riconvertite, di rilascio delle relative nuove autorizzazioni e di determinazione dei relativi budget per gli anni 2011 e 2012;
per conformarsi a quanto previsto nel suddetto decreto, la San Raffaele SpA avrebbe sopportato rilevanti spese per adeguare, in termini sia strutturali che organizzativi, le proprie strutture alla nuova configurazione;
i costi operativi necessari al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla somministrazione delle prestazioni di cui all'accordo sarebbero valutabili in circa 2 milioni di euro mensili;
a causa della mancata attribuzione dei budget, la San Raffaele SpA si troverebbe impossibilitata a fatturare le nuove prestazioni erogate e inoltre risulterebbe che deve ancora ricevere dalla Regione Lazio poco meno di 250 milioni di euro per crediti pregressi relativi a prestazioni erogate negli anni precedenti e non ancora remunerate;
la Regione Lazio è l'unico soggetto acquirente dei servizi sanitari della San Raffaele SpA e la mancata rimessa da parte della Regione nei confronti del cessionario Unicredit factoring impedirebbe il funzionamento del sistema di pagamento, deliberato dalla stessa Regione, basato sulla cessione dei crediti sanitari all'istituto cessionario;
tale situazione avrebbe creato un notevole aggravio dell'indebitamento della San Raffaele SpA nei confronti dei suoi dipendenti, degli istituti di credito e dei suoi fornitori; di conseguenza la società starebbe subendo una serie di azioni legali (nella forma di decreti ingiuntivi) da parte dei fornitori che avrebbero anche notificato preavvisi di sospensione delle forniture;
il 9 agosto 2012, come risulta da vari articoli pubblicati sulla stampa quotidiana e ripresi da quella radiofonica e televisiva, la San Raffaele SpA ha comunicato che, ove tale situazione dovesse protrarsi, la stessa società non sarà più in grado di assicurare il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti e, in mancanza delle forniture di farmaci e presidi sanitari, di garantire un'adeguata assistenza ai propri pazienti;
ciò comporterebbe il blocco delle attività e la conseguente chiusura di 13 strutture sanitarie, il licenziamento dei 2.074 lavoratori attualmente in forza alla società (coinvolgendo ulteriori 3.000 operatori dell'indotto) e la necessità da parte delle ASL di competenza di provvedere alla presa in carico dei 2.098 pazienti attualmente ricoverati;
se ciò dovesse accadere, oltre al grave danno occupazionale che ne conseguirebbe, si creerebbe un'oggettiva notevole difficoltà per il sistema sanitario laziale, difficilmente in grado di farsi carico di un problema di tale rilevanza,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, per quanto di propria competenza, per consentire la soluzione della situazione descritta, scongiurando il rischio che migliaia di lavoratori vengano licenziati e migliaia di malati (tra i quali pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza, mielolesi, bambini con gravi disabilità, malati di Parkinson, Alzheimer e Sla, pazienti terminali, pazienti provenienti da reparti di cardiochirurgia e neurochirurgia) restino senza un'adeguata assistenza.

(3-03144)



GRAMAZIO , VICECONTE - Al Ministro della salute. -

Premesso che il Presidente dell'Associazione nazionale dei medici delle direzioni ospedaliere (ANMDO), dottor Gianfranco Finzi, legale rappresentante, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 54, in data 5 settembre 2012, con nota prot. n. 277_2012 Bologna, inviata al Ministro della salute, al Presidente e al primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo nella sua qualità di Vice presidente della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, osservava che:
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 15, comma 13, lettera f-bis), recita: "Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge";
in base alla normativa vigente l'unico soggetto che possiede i requisiti di legge per svolgere le funzioni e i compiti de quo è il direttore medico di presidio;
il direttore medico di presidio ospedaliero (di cui all'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni) è un dirigente in possesso dei requisiti richiesti per assumere la responsabilità della funzione igienico-organizzativa nonché, se in servizio come tale per oltre 5 anni, anche se non continuativi, è altresì in possesso dei requisiti previsti dalla legge per assumere le funzioni del direttore sanitario, mentre il direttore sanitario aziendale è nominato dal direttore generale con rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, e non è quindi dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
pertanto, mentre il direttore medico di presidio può svolgere anche le funzioni "consulenziali" del direttore sanitario aziendale, quest'ultimo non può assorbire funzioni dirigenziali a carattere gestionale-organizzativo;
il direttore medico di presidio è in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997, art. 5, ovvero è un pubblico ufficiale abilitato allo svolgimento di funzioni specifiche (quali polizia mortuaria, ufficiale anagrafico, rilascio di certificazioni, eccetera), mentre il direttore sanitario aziendale ha un contratto di tipo privato che non attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale;
le disposizioni recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 sono finalizzate ad obbligare gli enti destinatari a realizzare un'economia di gestione, autorizzandoli a scegliere il direttore sanitario al loro interno, fra i dirigenti aventi i requisiti di legge, scelta che, sempre per osservare l'obbligo di non incrementare la spesa, non può che ricadere sul direttore medico di presidio, ove esistente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che, comunque ha diritto a mantenere la propria posizione funzionale ed economica del posto in organico in cui è incardinato;
considerato che:
ad essere interessati dalla disposizione sono i più importanti centri ospedalieri del Paese, e, a parere degli interroganti, l'omessa e/o erronea applicazione della norma porterebbe a determinare nomine esterne all'ente, con notevole ingiustificato incremento di spesa e danno erariale, con sovrapposizione di funzioni, che genererebbero gravi disfunzioni gestionali, atti irregolari e/o nulli;
è necessario fornire indirizzi e/o chiarimenti agli enti interessati ai fini di un'omogenea e corretta applicazione della disposizione finalizzata alla revisione della spesa pubblica, e non al suo ingiustificato incremento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire definitivamente, anche adottando i provvedimenti di competenza, che all'art. 15, comma 13, lettera f-bis), del decreto-legge n. 95 del 2012, che l'unico soggetto avente requisiti di legge sia da identificare nel direttore medico di presidio ospedaliero in quanto figura dirigenziale esistente già in azienda ed in grado di assolvere anche i compiti consulenziali del direttore sanitario di azienda, consentendo così anche il risparmio economico imposto dalla legge.
(3-03145)