AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2012
412ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ferrara e per lo sviluppo economico Vari.


La seduta inizia alle ore 15,05.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto, di comune accordo, di proporre al Presidente del Senato una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, per l'assegnazione anche alla Commissione affari costituzionali dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3396 (Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), in considerazione del fatto che una parte rilevante delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 95 ha natura ordinamentale e riguarda materie di stretta competenza della 1a Commissione.
Inoltre, si è previsto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalle sedute della prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3290 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge n. 758 (Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli - Venezia Giulia).

La Commissione prende atto.


IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 95.
Si sofferma anzitutto sugli interventi che riguardano l’attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, sul versante della spesa per l’acquisto di beni e servizi. Le misure adottate sono volte a superare il divario significativo, emerso dall'analisi svolta dal Commissario Bondi, tra il volume di acquisti tramite Consip e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in autonomia. Per ridurre la differenza tra i due valori e attribuire a Consip il ruolo di “centrale acquisti” dello Stato, si prevede di accentrare e aggregare la domanda (tali misure non si applicano però al Servizio sanitario nazionale, per il quale è prevista una specifica regolamentazione).
Il programma di riduzione delle dotazioni organiche - che non si applica al comparto scuola e alta formazione artistica e musicale (AFAM), alle strutture del comparto sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari e al personale della magistratura - prevede che le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici, economici e non, e gli enti di ricerca, devono ridurre le posizioni dirigenziali (di livello generale e non) e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 20 per cento. Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10 per cento. È prevista poi la riorganizzazione degli uffici periferici su base regionale o interregionale, l' unificazione delle strutture con funzioni logistiche e strumentali, nonché la riduzione degli organici complessivi delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento.
Un altro ordine di misure riguarda il patrimonio pubblico, che viene razionalizzato, e i costi delle locazioni passive, che sono ridotti. In particolare, tra l'altro, per il triennio 2012-2014 non si applica l’aggiornamento all’indice Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, prevedendo la facoltà del locatore di recedere dal contratto; si consente l’uso gratuito in favore dello Stato degli immobili di proprietà degli enti territoriali, a condizioni di reciprocità. Sono previste anche norme di accelerazione delle procedure di vendita di immobili militari.
Il Relatore, quindi, illustra le disposizioni in materia di società pubbliche: anzitutto, quelle sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica; inoltre, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società controllate che abbiano conseguito per l’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento. Dalla data di entrata in vigore del decreto (e fino al 31 dicembre 2015) i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione; al fine di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice degli appalti. Dal 1° gennaio 2014, infine, l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui.
Misure complementari riguardano le spese in materia di parco auto, gli incarichi consulenziali, la disciplina dei buoni pasto, delle ferie, dei riposi spettanti al personale, oltre al sistema di pagamento degli stipendi. Per quanto riguarda il parco auto si introduce, dal 2013, un limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per il 2011 da applicarsi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all’acquisto di buoni taxi. Si introduce poi il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a personale in quiescenza, che abbia svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni corrispondenti. Viene inoltre abrogata la normativa in materia di vice dirigenza.
Per i Ministeri e gli enti statali si prevede una riduzione di spesa per un importo di 1 miliardo e mezzo per il 2012 e di 3 miliardi a partire dal 2013. Con apposito regolamento, si provvederà ad assegnare ulteriori attribuzioni alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo che assumeranno la nuova denominazione "Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato". Si dispone anche in tema di riordino delle scuole pubbliche di formazione, al fine di individuare idonee forme di coordinamento. È prevista la soppressione di alcuni enti e società : l'INRAN, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, l'’Ente nazionale per il Microcredito, l’Associazione Luzzatti, la Fondazione Valore Italia e la società Arcus S.p.A..
Si prevede anche la soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Le funzioni dei due enti saranno accorpate dall’IVARP, che nasce come unico istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale. Per quanto riguarda la pubblica istruzione, l’Università e gli Enti di ricerca, le misure principali sono relative ai servizi di tesoreria per le scuole e al fondo per il loro finanziamento, le contabilità speciali scolastiche e il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la riduzione del personale scolastico comandato presso il MAE con funzioni di coordinamento e gestione delle scuole italiane all'estero. Altre norme riguardano il personale inidoneo all'insegnamento (con impiego in attività amministrative), l'utilizzo del personale docente in esubero, nonché vincoli al turn over per il sistema universitario statale e per gli enti di ricerca.
Per una riduzione dei costi sanitari, il decreto interviene sulle condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi, sulla spesa per farmaci, sulla spesa per dispositivi medici. In tema di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, è prevista una riduzione del budget assegnato alle singole strutture, rispetto al budget 2011, pari all’1 per cento per il 2012 e al 2 per cento per il 2013.
Un capitolo ulteriore riguarda gli enti territoriali. Si riducono di 700 milioni di euro per l’anno 2012 (e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013) i trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario, escludendo dalla riduzione le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. La ripartizione della riduzione tra le Regioni sarà determinata dalla Conferenza Stato-Regioni. Analoghe misure sono previste nei confronti dei Comuni e delle Province: per i Comuni la riduzione è pari a 500 milioni di euro per l’anno 2012 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013; per le Province la riduzione è di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013. La partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica avviene, secondo modalità stabilite in attuazione dei rispettivi statuti, per un importo di 500 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014. Altre norme si riferiscono all'esercizio in forma associata dei servizi pubblici e funzioni amministrative nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e all'incentivo per favorire la fusione dei comuni.
Il decreto prevede la riduzione e l’accorpamento delle Province con l’obiettivo di dimezzare il numero attuale, sulla base di due criteri: la dimensione territoriale e la popolazione. La definizione esatta dei parametri per la dimensione territoriale e la popolazione sarà completata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento del Consiglio dei ministri. I Comuni capoluogo di Regione sono esclusi dagli interventi di accorpamento e riduzione. Le Province che restano avranno competenze in materia ambientale, trasporti e viabilità. In attuazione del decreto “Salva Italia”, sono devolute ai Comuni tutte le altre competenze che finora lo Stato aveva attribuito alle Province.
Entro il 1° gennaio 2014 saranno istituite le Città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Contestualmente, saranno soppresse le corrispondenti Province.
Il Relatore nota che gli articoli finali dispongono circa la destinazione delle risorse derivanti dai risparmi: sarà possibile evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA per gli ultimi tre mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013 e potrà essere estesa ad altri 55.000 lavoratori la clausola di salvaguardia in materia pensionistica prevista dal decreto legge “Salva Italia”.
Conclude, proponendo di riconoscere sussistenti i presupposti costituzionali che risiedono nella necessità di provvedere per la stabilizzazione della finanza pubblica, attraverso la riduzione delle spese, e di garantire al contempo, per quanto possibile, l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché di sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto già disposto.

Si apre il dibattito.

Il senatore BIANCO (PD) preannuncia che il suo Gruppo voterà a favore della proposta avanzata dal relatore, tenendo conto delle motivazioni addotte nell'illustrazione del provvedimento, che reca disposizioni sollecitate anche dalle autorità europee. Tuttavia, nota che molte disposizioni hanno natura ordinamentale.

Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore PARDI (IdV) dichiara il voto contrario del suo Gruppo: infatti, a suo avviso, molte delle disposizioni del decreto-legge non hanno i prescritti requisiti di necessità e urgenza.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD), in dissenso dal Gruppo, preannuncia che non parteciperà alla votazione. Anzitutto, esprime perplessità sul fatto che il provvedimento contiene molte disposizioni di natura ordinamentale. Inoltre, la soluzione individuata dal Governo per i lavoratori cosiddetti "esodati" sembra dedurre un principio giuridico da una motivazione meramente economica, in contrasto con il principio dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore MALAN (PdL) dichiara che, in dissenso dal Gruppo, non parteciperà alla votazione. A suo avviso, non vi è nulla di tanto urgente da giustificare la soppressione di molte Province, istituzioni previste dalla Costituzione come enti costitutivi della Repubblica. Inoltre, nota che le Città metropolitane da istituire sacrificano gli interessi dei cittadini e, in un caso, includono territori di altitudine anche superiore ai 3000 metri.

Il senatore DIVINA (LNP) condivide alcune disposizioni contenute nel decreto-legge, ma nel complesso non vi sono i requisiti costituzionali di necessità e urgenza. A suo avviso, comunque, non dovrebbero essere adottate dal Governo, con provvedimento d'urgenza, disposizioni che riguardano enti previsti dalla Costituzione.
Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.


IN SEDE REFERENTE

(3365) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile
(410) COSTA. - Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
(1644) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Si procede alla trattazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3365, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 1.6, diretto a sopprimere il criterio di "somiglianza" con quelle automatiche in base al quale un'arma può essere definita sportiva. Ricorda che il catalogo delle armi è stato soppresso per ottemperare alle norme dell'Unione europea, ma il decreto-legge introduce una procedura che di fatto conferma quel catalogo. In particolare, si mantiene la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui fanno parte persone in palese conflitto di interessi.
Inoltre, ricorda gli emendamenti diretti a parificare i Vigili del fuoco volontari a quelli professionali, per quanto riguarda il trattamento economico e i benefici a seguito di incidenti avvenuti nell'esercizio delle funzioni.

Il senatore PARDI (IdV) dà conto degli emendamenti da lui presentati, volti a riconoscere la fondamentale funzione dei vigili del fuoco volontari, con particolare riguardo alla retribuzione e alle provvidenze in caso di incidenti.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) sottolinea l'opportunità di assimilare il trattamento dei vigili del fuoco a quello degli agenti degli altri corpi di polizia, in particolare in caso di incidenti per cause di servizio. Inoltre, ricorda la proposta di applicare anche per i vigili del fuoco le misure per il ricongiungimento con i propri familiari riconosciute al personale delle Forze armate e del comparto sicurezza. Infine, ricorda le proposte dirette a migliorare l'efficienza del Corpo dei vigili del fuoco che non determinano oneri aggiuntivi.

Il senatore DIVINA (LNP) ricorda le proposte di modifica da lui avanzate insieme ad altri senatori del Gruppo, dirette a risolvere la sperequazione del trattamento in materia di incidenti sul lavoro per il Corpo volontario rispetto ai vigili del fuoco professionali.
Con riguardo all'articolo 1, in materia di armi, auspica modifiche per evitare una inopportuna distinzione tra armi venatorie e armi sportive.
Infine, ricorda che ad avviso delle associazioni sportive di tiro, il limite previsto per il possesso di colpi è troppo basso e mette a rischio la possibilità di svolgere le tradizionali manifestazioni sportive.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3365

ordini del giorno


G/3365/1/1
INCOSTANTE, MONGIELLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile, tenuto conto che permane una differenziazione di trattamento previdenziale e assistenziale tra la componente volontaria e quella permanente del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a fronte della sostanziale esposizione ai medesimi rischi connessi all'adempimento dei compiti istituzionali;
considerato che i vigili volontari invalidi per servizio e i familiari superstiti dei vigili del fuoco volontari deceduti per fatti di servizio percepiscono dal sistema previdenziale I.N.P.S., cui sono iscritti in ragione della temporaneità del rapporto di servizio, una pensione privilegiata, diretta o di reversibilità, di entità assai ridotta, in quanto correlata ai limitati contributi versati, rispetto a quella più favorevole prevista dall'I.N.P.D.A.P. in casi analoghi per il personale permanente operativo del Corpo nazionale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale prevedendo, in particolare, l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso e l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.


emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1
SAIA, ORSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di anni ad avancarica, il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo».

1.2
DIVINA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'uso sportivo», inserire le seguenti: «o venatorio».

1.3
CARRARA, SAIA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

1.6
MALAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate» con le seguenti: «sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

1.4
DIVINA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere», e dopo le parole: «armi sportive» inserire le seguenti: «o per uso venatorio».

1.5
DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Per quanto riguarda la lettera f) del medesimo comma 3, esso prevede che i titolari di licenza di porto d'armi per uso venatorio, sportivo o per difesa personale possano trasportare, senza previa autorizzazione, l'arma oggetto della licenza lungo le strade asfaltate del parco, purché essa rimanga scarica e in custodia, a bordo del veicolo''».

1.0.1
BIANCO, INCOSTANTE, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al comma 2, la parola: ''Dipartimento'', è sostituita dalle seguenti: ''Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile'', e le parole: ''del Centro operativo aereo unificato (COAU)'', sono sostituite dalle seguenti: ''del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)'', al comma 4 le parole: ''il COAU'', sono sostituite dalle seguenti: ''il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco''. L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: ''il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate.''».
Art. 3

3.1
MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis».

b) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla copertura dei posti di capo squadra volontario di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili alla data del 30 giugno 2012, si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 ed utilizzando la modalità della formazione a distanza, all'emanazione di apposito bando di concorso, intendendone gli oneri ricompresi in quelli previsti nel successivo articolo 4.

7-ter. In deroga all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, il corso di formazione di cui al comma 8 non è considerato richiamo in servizio se effettuato secondo le modalìtà della formazione a distanza».

3.2
SBARBATI

Sopprimere il comma 4.

3.3
PISCITELLI, SAIA

Sopprimere il comma 4.

3.4
ANTEZZA, MONGIELLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento dei concorsi per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica 1º gennaio 2007 sono conferiti, nella qualifica di capo squadra, mediante scorrimento pro quota delle graduatorie (60% e 40%) dei concorsi per capo squadra con decorrenza giuridica 1º gennaio 2008. Relativamente ai CR 2008 si provvede al conferimento all'annualità successiva al 1º gennaio 2009 nel profilo di capi squadra.».

3.5
BATTAGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento dei concorsi per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica 1º gennaio 2007 sono conferiti, nella qualifica di capo squadra, mediante scorrimento pro quota delle graduatorie (60% e 40%) dei concorsi per capo squadra con decorrenza giuridica 1º gennaio 2008. Relativamente ai CR 2008 si provvede al conferimento all'annualità successiva al 1º gennaio 2009 nel profilo di capi squadra.».

3.0.1
SCANU, BIONDELLI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile)

1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
2. Per il triennio 2013-2015, Il Corpo nazionale vigili del fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualìfica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di aggiornamento ed integrazione della graduatoria emanata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2007 con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008, stante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.».

3.0.2
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2012, inserire i seguenti:

"2-ter. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013."».

3.0.3
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di coordinamento tecnico della flotta aerea
della protezione civile)

1. Al comma 2, lettera a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n.59 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ''è inserito il seguente'' con le seguenti: ''sono inseriti i seguenti'';
b) al capoverso, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

''2-ter. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.».

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013».

Art. 4

4.1
MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 30.010.352» con le seguenti: «euro 31.010.352».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2012 è costituito un fondo incentivante nella misura di euro 1.000.000 annui per la corresponsione delle indennità straordinarie al personale istruttore professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'erogazione di corsi di formazione del personale volontario operativo o destinato ad operare presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da organizzarsi in orari compatibili con l'occupazione dei volontari».

4.2
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni anche non continuativi, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, unicamente del personale volontario che abbia espresso formale richiesta servizio presso i distaccamenti stessi di svolgere effettivamente il servizio, esclusivamente presso una sede volontaria per almeno 5 anni, fatti salvi i limiti stabiliti dal contingente di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011 n. 183.
2-ter. Il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale del Corpo nazionale vigili del fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente.
2-quater. Il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terza categoria.
2-quinquies. L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi 5, 6 e 7, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicate le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa nonché l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.».

4.3
BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.4
ANTEZZA, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

4.5
BATTAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

4.6
BATTAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente e di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2013 sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, destinate per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008, per una quota pari al 50 per cento al personale volontario idoneo ancora non assunto, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.».

4.7
MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il prioritario criterio delle esigenze operative dovrà tenere conto principalmente delle necessità dei distaccamenti volontari, indicate dai competenti Comandi provinciali sentiti i capi distaccamento volontari interessati».

4.0.1
BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.
(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2D08, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole ''Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili-del fuoco''.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.2
DIVINA, MURA, MARAVENTANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Proposta normativa per il ripristino dei benefici economici aggiuntivi di cui alla legge n. 539/1950, in favore del personale invalido per servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: ''Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

4.0.3
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: ''Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.4
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Proposta normativa per il ripristino dei benefìci economici aggiuntivi di cui alla legge n. 539/1950, in favore del personale invalido per servizio del Copro Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: ''AI personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.5
PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ripristino dei benefici economici aggiuntivi di cui alla legge n. 539/1950, in favore del personale invalido per servizio del Copro Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. AI comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: ''AI personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2013 e 2014, ad euro 42.862,10 per l'anno 2015 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla-legge 24 giugno 2009, n. 77.».

4.0.6
PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-bis, dopo le parole: ''civile e militare'' inserire le seguenti: ''ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila l'anno a decorrere dal 2012, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

4.0.7
SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. All'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-bis, dopo le parole: ''civile e militare'' inserire le seguenti: ''ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila annue a decorrere dal 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,9 per cento'';
alla lettera b) le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12 per cento'';
alla lettera c) le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11 per cento'';
alla lettera d) le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''9,3 per cento'';
alIa ettera e) le paraIe: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,2 per cento''.».

4.0.8
PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

4.0.9
SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

4.0.10
PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: ''Forze di polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

4.0.11
SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: ''Forze di polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,9 per cento'';
alla lettera b) le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12 per cento'';
alla lettera c) le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11 per cento'';
alla lettera d) le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''9,3 per cento'';
alla lettera e) le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,2 per cento.''».

4.0.12
PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Promozione alla qualifica di Capo reparto nel Corpo nazionale
vigili del fuoco)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:

''Art. 16 – 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenze previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217''».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

4.0.13
SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Promozione alla qualifica di Capo reparto
nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:
''Art. 16.

1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenze previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3 .All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4.
4. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento";
alla lettera b) le parole: "11,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";
alla lettera c) le parole: "10,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";
alla lettera d) le parole: "9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento2;
alla lettera e) le parole: "8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento".».

4.0.14
PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.
2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell 'istituendo ruolo di cui al comma 1.
3. In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'articolo 61 del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
5. Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
7. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato».

4.0.15
SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.
2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.
3. In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'articolo 61 del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
5. Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
7. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato».

4.0.16
PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
2. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:

a) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
b) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vicedirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.
4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi.».

4.0.17
SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
2. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:

b) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
c) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vicedirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttiva speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.
4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttiva speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi».

4.0.18
INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente:

''Art. 152-bis.

(Istituzione del ruolo direttivo speciale)

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.
2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore antincendi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico.
4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.
6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
7. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
8. Il personale del ruolo di cui al comma 1 riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di distretti e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Su delega del dirigente e sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori degli organi collegi ali e delle commissioni su materie connesse alla competenza dell'amministrazione ed è legittimato, in tal caso, ad esprimere in modo vincolante il parere o la volontà dell'amministrazione medesima. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, con particolare riferimento all'esame dei progetti e alle visite tecniche di prevenzione incendi, alle attività di studio e di ricerca, ispettive e di predisposizione di piani e studi. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottoordinate. Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione. Nelle attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua, in raccordo con i dirigenti, gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
9. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
10. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, sostituto direttore, ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
11. Il personale appartenente alla qualifica di direttore tecnico e direttore capo in possesso della laurea Magistrale in Ingegneria, Architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente alla qualifica di direttore coordinatore in possesso della laurea magistrale in Ingegneria, architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore-vicedirigente nei ruoli dei direttivi e dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente all'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento in possesso della laurea triennale in Ingegneria a domanda, previo superamento di apposito corso di formazione di 3 mesi, transita nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217.
12. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.''».

4.0.19
PISCITELLI, SAIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Copro nazionale vigili del fuoco)

1. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: ''bando di indizione del concorso,'', inserire le seguenti: ''nonché al medesimo personale in possesso di laurea di primo livello tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno venti anni alla data del bando di indizione del concorso''.».

4.0.20
SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Copro nazionale vigili del fuoco)

1. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: ''bando di indizione del concorso,'', inserire le seguenti: ''nonché al medesimo personale in possesso di laurea di primo livello tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, con un 'anzianità di servizio effettivo di almeno venti anni alla data del bando di indizione del concorso''.».

4.0.21
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nell-a procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.22
PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.23
DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'arto 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.24
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione ''Soccorso civile''.
4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.25
BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

«1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione ''Soccorso civile''.
4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

4.0.26
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motori a, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
3. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 2 e delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle due graduatorie.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
5. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014.».

4.0.27
PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 2004, n. 76)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbario 2004, n. 76, al secondo periodo, dopo le parole: ''a rotazione eli è inserita la seguente: »inderogabilmente''.».

4.0.28
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, ai coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.0.29
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per estendere ai familiari del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sia rimasto vittima dì gravi incidenti avvenuti in servizio, i benefici previsti per il personale permanente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma l, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 i3gosto 2008, n. 133.».

4.0.30
PARDI, PISCITELLI

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Estensione dei benefici previsti per il personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.0.31
DIVINA, MURA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per estendere ai familiari del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. che sia rimasto vittima di gravi incidenti avvenuti in servizio. i benefici previsti per il personale permanente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

4.0.32
BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo ,inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Istituzione del Fondo emergenze del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma recedente, in favore degli stanziamenti del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico''.».

4.0.33
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2012,nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanzia menti del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico''.».

4.0.34
PARDI, MASCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico''.».

4.0.35
DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico''.».

4.0.36
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico''.».

4.0.37
INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.38
PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.39
DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.40
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende, comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'' dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

4.0.41
BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.)

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'', è istituito un Fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al Fondo istituito ai sensi del comma 1 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.42
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (O.N.A.))

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'', è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.43
PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'', è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.44
DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (O.N.A.))

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma ''Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico'', è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.45
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione ''Soccorso Civile'' – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

4.0.46
PARDI, MASCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.».

4.0.47
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale dei vigili del fuoco e del comparto sicurezza e difesa, anche in deroga a qualunque previsione organica.».
Art. 5

5.1
DELLA MONICA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO

Sopprimere l'articolo.

5.2
PARDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.3
DELLA MONICA, D'ALIA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.
2. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O, resesi disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota di euro 10.073.944 per l'anno 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

5.4
D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O, resesi disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota non superiore a 30 milioni di euro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «3», con la seguente: «2».

5.5
INCOSTANTE, MONGIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies», sino a fine periodo con le seguenti: «al Ministero dell'interno per il finanziamento delle attività dei Vigili del Fuoco e delle forze di polizia».

5.6
PARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della Giustizia e dell'Interno».

Art. 6

6.0.1
D'ALIA, VIZZINI, BATTAGLIA, BIANCO, PISTORIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Aeroporto di Comiso)

1. L'aeroporto di Comiso è inserito nell'elenco degli aeroporti di competenza ENAV nel Contratto di programma 2013-2015 tra ENAV e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

emendamenti al testo del disegno di legge

Art.1

x1.0.1
PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente- in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

x1.0.2
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

x1.0.3
BONFRISCO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dallo gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanzia mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

x1.0.4
DIVINA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».