N. 3365 ordini del giorno
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile, tenuto conto che permane una differenziazione di trattamento previdenziale e assistenziale tra la componente volontaria e quella permanente del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a fronte della sostanziale esposizione ai medesimi rischi connessi all'adempimento dei compiti istituzionali; considerato che i vigili volontari invalidi per servizio e i familiari superstiti dei vigili del fuoco volontari deceduti per fatti di servizio percepiscono dal sistema previdenziale I.N.P.S., cui sono iscritti in ragione della temporaneità del rapporto di servizio, una pensione privilegiata, diretta o di reversibilità, di entità assai ridotta, in quanto correlata ai limitati contributi versati, rispetto a quella più favorevole prevista dall'I.N.P.D.A.P. in casi analoghi per il personale permanente operativo del Corpo nazionale;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale prevedendo, in particolare, l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso e l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di anni ad avancarica, il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo».
1.2 DIVINA, CALDEROLI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'uso sportivo», inserire le seguenti: «o venatorio».
1.3 CARRARA, SAIA
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».
1.6 MALAN
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate» con le seguenti: «sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».
1.4 DIVINA, CALDEROLI
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere», e dopo le parole: «armi sportive» inserire le seguenti: «o per uso venatorio».
1.5 DI STEFANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Per quanto riguarda la lettera f) del medesimo comma 3, esso prevede che i titolari di licenza di porto d'armi per uso venatorio, sportivo o per difesa personale possano trasportare, senza previa autorizzazione, l'arma oggetto della licenza lungo le strade asfaltate del parco, purché essa rimanga scarica e in custodia, a bordo del veicolo''».
1.0.1 BIANCO, INCOSTANTE, MONGIELLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis».
b) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. Alla copertura dei posti di capo squadra volontario di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili alla data del 30 giugno 2012, si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 ed utilizzando la modalità della formazione a distanza, all'emanazione di apposito bando di concorso, intendendone gli oneri ricompresi in quelli previsti nel successivo articolo 4.
7-ter. In deroga all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, il corso di formazione di cui al comma 8 non è considerato richiamo in servizio se effettuato secondo le modalìtà della formazione a distanza».
3.2 SBARBATI
Sopprimere il comma 4.
3.3 PISCITELLI, SAIA
3.4 ANTEZZA, MONGIELLO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento dei concorsi per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica 1º gennaio 2007 sono conferiti, nella qualifica di capo squadra, mediante scorrimento pro quota delle graduatorie (60% e 40%) dei concorsi per capo squadra con decorrenza giuridica 1º gennaio 2008. Relativamente ai CR 2008 si provvede al conferimento all'annualità successiva al 1º gennaio 2009 nel profilo di capi squadra.».
3.5 BATTAGLIA
3.0.1 SCANU, BIONDELLI, MONGIELLO
3.0.2 BONFRISCO, MALAN
"2-ter. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013."».
3.0.3 SALTAMARTINI
a) sostituire le parole: ''è inserito il seguente'' con le seguenti: ''sono inseriti i seguenti''; b) al capoverso, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
''2-ter. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.».
Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013».
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 30.010.352» con le seguenti: «euro 31.010.352».
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2012 è costituito un fondo incentivante nella misura di euro 1.000.000 annui per la corresponsione delle indennità straordinarie al personale istruttore professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'erogazione di corsi di formazione del personale volontario operativo o destinato ad operare presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da organizzarsi in orari compatibili con l'occupazione dei volontari».
4.2 MALAN
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni anche non continuativi, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, unicamente del personale volontario che abbia espresso formale richiesta servizio presso i distaccamenti stessi di svolgere effettivamente il servizio, esclusivamente presso una sede volontaria per almeno 5 anni, fatti salvi i limiti stabiliti dal contingente di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011 n. 183. 2-ter. Il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale del Corpo nazionale vigili del fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente. 2-quater. Il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terza categoria. 2-quinquies. L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi 5, 6 e 7, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicate le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa nonché l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.».
4.3 BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
«2-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato. 2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
4.4 ANTEZZA, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».
4.5 BATTAGLIA
4.6 BATTAGLIA
«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente e di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2013 sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, destinate per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008, per una quota pari al 50 per cento al personale volontario idoneo ancora non assunto, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.».
4.7 MALAN
«2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il prioritario criterio delle esigenze operative dovrà tenere conto principalmente delle necessità dei distaccamenti volontari, indicate dai competenti Comandi provinciali sentiti i capi distaccamento volontari interessati».
4.0.1 BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
4.0.2 DIVINA, MURA, MARAVENTANO
4.0.3 BONFRISCO, MALAN
4.0.4 SALTAMARTINI
4.0.5 PARDI
4.0.6 PISCITELLI, SAIA
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila l'anno a decorrere dal 2012, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
4.0.7 SBARBATI
alla lettera a) le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,9 per cento''; alla lettera b) le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12 per cento''; alla lettera c) le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11 per cento''; alla lettera d) le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''9,3 per cento''; alIa ettera e) le paraIe: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,2 per cento''.».
4.0.8 PISCITELLI, SAIA
4.0.9 SBARBATI
4.0.10 PISCITELLI, SAIA
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
4.0.11 SBARBATI
alla lettera a) le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,9 per cento''; alla lettera b) le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12 per cento''; alla lettera c) le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11 per cento''; alla lettera d) le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''9,3 per cento''; alla lettera e) le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,2 per cento.''».
4.0.12 PISCITELLI, SAIA
''Art. 16 – 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenze previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217''».
4.0.13 SBARBATI
alla lettera a) le parole: "12,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento"; alla lettera b) le parole: "11,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; alla lettera c) le parole: "10,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"; alla lettera d) le parole: "9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento2; alla lettera e) le parole: "8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento".».
4.0.14 PISCITELLI, SAIA
4.0.15 SBARBATI
4.0.16 PISCITELLI, SAIA
a) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi; b) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vicedirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo. 4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale. 5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi.».
4.0.17 SBARBATI
b) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi; c) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vicedirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttiva speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo. 4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttiva speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale. 5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi».
4.0.18 INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
''Art. 152-bis.
(Istituzione del ruolo direttivo speciale)
1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore. 2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto. 3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore antincendi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico. 4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore. 5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima. 6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 7. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 8. Il personale del ruolo di cui al comma 1 riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di distretti e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Su delega del dirigente e sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori degli organi collegi ali e delle commissioni su materie connesse alla competenza dell'amministrazione ed è legittimato, in tal caso, ad esprimere in modo vincolante il parere o la volontà dell'amministrazione medesima. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, con particolare riferimento all'esame dei progetti e alle visite tecniche di prevenzione incendi, alle attività di studio e di ricerca, ispettive e di predisposizione di piani e studi. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottoordinate. Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione. Nelle attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua, in raccordo con i dirigenti, gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente. 9. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, sostituto direttore, ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco. 11. Il personale appartenente alla qualifica di direttore tecnico e direttore capo in possesso della laurea Magistrale in Ingegneria, Architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente alla qualifica di direttore coordinatore in possesso della laurea magistrale in Ingegneria, architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore-vicedirigente nei ruoli dei direttivi e dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente all'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento in possesso della laurea triennale in Ingegneria a domanda, previo superamento di apposito corso di formazione di 3 mesi, transita nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217. 12. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.''».
4.0.19 PISCITELLI, SAIA
4.0.20 SBARBATI
4.0.21 BONFRISCO, MALAN
4.0.22 PARDI
4.0.23 DIVINA, MURA
4.0.24 SALTAMARTINI
4.0.25 BOSCETTO
4.0.26 INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
4.0.27 PARDI
4.0.28 BONFRISCO, MALAN
4.0.29 SALTAMARTINI
4.0.30 PARDI, PISCITELLI
Dopo l'articolo. inserire il seguente:
4.0.31 DIVINA, MURA
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
4.0.32 BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
Dopo l'articolo ,inserire il seguente:
4.0.33 SALTAMARTINI
4.0.34 PARDI, MASCITELLI
4.0.35 DIVINA, MURA
4.0.36 BONFRISCO, MALAN
4.0.37 INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
4.0.38 PARDI
4.0.39 DIVINA, MURA
4.0.40 BONFRISCO, MALAN
4.0.41 BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO
4.0.42 SALTAMARTINI
4.0.43 PARDI
4.0.44 DIVINA, MURA
4.0.45 BONFRISCO, MALAN
4.0.46 PARDI, MASCITELLI
4.0.47 SALTAMARTINI
Sopprimere l'articolo.
5.2 PARDI
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.3 DELLA MONICA, D'ALIA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2. 2. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O, resesi disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota di euro 10.073.944 per l'anno 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
5.4 D'ALIA, DELLA MONICA
«1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1O, resesi disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota non superiore a 30 milioni di euro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno».
Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «3», con la seguente: «2».
5.5 INCOSTANTE, MONGIELLO
Al comma 1, sostituire le parole: «al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies», sino a fine periodo con le seguenti: «al Ministero dell'interno per il finanziamento delle attività dei Vigili del Fuoco e delle forze di polizia».
5.6 PARDI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della Giustizia e dell'Interno».
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente- in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
x1.0.2 SALTAMARTINI
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
x1.0.3 BONFRISCO, MALAN
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanzia mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
x1.0.4 DIVINA, MURA
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».