GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2008
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI
Intervengono il ministro della giustizia Scotti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (n. 233)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore, presidente SALVI(SDSE), osserva che, in ordine alle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n, 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione giustizia è competente ad esprimere osservazioni in particolare su quelle di cui al capo IV, in materia penale e processuale.
Per quanto riguarda in particolare le sanzioni, di cui alla sezione I, egli in primo luogo rileva che, in sede di espressione del parere sul disegno di legge n. 1507 recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Commissione giustizia espresse un parere contrario in ordine alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, che recava appunto la delega sulle sanzioni. La Commissione rilevò che tale delega limitava la possibilità per il Governo di stabilire nuove sanzioni, nel senso che consentiva di qualificare la violazione delle nuove norme unicamente come violazione amministrativa o, al massimo, come fattispecie contravvenzionale, con la conseguente comminatoria della semplice sanzione amministrativa pecuniaria ovvero dell'arresto e dell'ammenda, laddove alcune delle nuove disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori erano dirette a salvaguardare diritti individuali e interessi generali di grande rilievo così che, anche alla luce della sistematica dell'ordinamento penale italiano, sembrava più adeguato qualificarne la violazione come delitto e tutelarne l'osservanza attraverso le sanzioni della reclusione e della multa. Inoltre, con riferimento al numero 3 della predetta lettera f) dell'articolo 1 del disegno di legge, la Commissione aveva anche rilevato come fosse inopportuno limitarsi a stabilire in euro 100 mila l'entità massima delle sanzioni amministrative comminabili dalla legge per le violazioni non qualificate come reati, senza stabilire nella delega anche un limite minimo della sanzione amministrativa stessa o almeno del suo ammontare massimo, limite che veniva identificato in euro 20 mila. Il relatore rileva che non essendo state accolte nel testo definitivo della legge le valutazioni della Commissione giustizia, lo schema decreto legislativo configura le violazioni unicamente come contravvenzioni ovvero come violazioni amministrative. Per quanto concerne le contravvenzioni egli si sofferma sulle violazioni a carico del datore di lavoro o del dirigente, osservando in particolare che è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi per i datori di lavoro e i dirigenti delle aziende che svolgono attività pericolose, nonché per le aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici. Dopo aver puntualmente riferito sulle altre fattispecie punite con la contravvenzione, il relatore si sofferma brevemente sulle sanzioni previste per i preposti, per i progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori, nonché per il medico competente e per i lavoratori.
Il relatore rileva che molte delle fattispecie sembrano poter coincidere con taluni comportamenti già previsti dalla legge come delitto, in particolare quelle di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale. A tal fine ritiene necessario chiarire se le nuove disposizioni contravvenzionali si pongano in rapporto di specialità con le predette norme, il che confermerebbe la fondatezza delle riserve a suo tempo formulate dalla Commissione giustizia circa la decisione di non prevedere la qualifica di delitto per le violazioni più gravi.
In ogni caso, in linea con l'orientamento espresso nel parere del disegno di legge nel senso di prevedere le infrazioni più gravi come ipotesi delittuose e di corredarle con un apparato sanzionatorio adeguato, egli valuta negativamente il significativo contenimento delle sanzioni detentive rispetto al limite dell'arresto fino a tre anni, indicato dai criteri di delega. Anche il potere dissuasivo di tali sanzioni appare a suo avviso ridotto, in considerazione della possibilità di commutare la pena nel pagamento di una somma in caso di eliminazione da parte dell'imputato di tutte le irregolarità. Si tratta evidentemente, di una disposizione che può indurre il responsabile a "scommettere" sulla mancata scoperta dell'infrazione, ciò che è particolarmente grave laddove si consideri che si tratta di norme dirette a tutelare attività di prevenzione.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste dagli articoli 55, 56, 58 e 59, il relatore osserva come anche le più gravi di esse - mancata fornitura di una tessera identificativa ai lavoratori nello svolgimento delle attività di appalto o di subappalto, mancata custodia presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, del documento di valutazione di cui agli articoli 17 e 26, o infine la mancata presentazione da parte del datore di lavoro di alcuni documenti e informazioni richieste nell'ambito della riunione periodica di cui all'articolo 35 - sono colpite da una sanzione non superiore nel massimo a diecimila euro, ben inferiore quindi sia al limite massimo previsto dalla legge (centomila euro) sia alla soglia minima della sanzione massima, pari a ventimila euro, che era stata raccomandata dalla Commissione giustizia nel parere sul disegno di legge.
Il relatore valuta negativamente, in quanto non corrispondente ai criteri di delega, la riformulazione in bonam partem, recata dall'articolo 300, dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Tale norma, nella sua attuale formulazione, consente di irrogare alle società una sanzione fino a mille quote in caso di omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche; la formulazione che è proposta nello schema di decreto rimodula la sanzione massima in relazione alla norma antinfortunistica violata.
Per quanto riguarda infine le disposizioni processuali di cui alla sezione II, egli rileva come, in conformità alla legge e secondo quanto a suo tempo auspicato nel parere della Commissione giustizia sul disegno di legge, è riconosciuta, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei famigliari delle vittime sugli infortuni sul lavoro, la facoltà di esercitare i diritti delle persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CARUSO(AN), nel condividere le osservazioni del presidente Salvi, auspica che siano formulate alla Commissione competente osservazioni che tengano conto da una parte dell'esigenza politica di approvare in tempi rapidi una normativa di rilevante impatto sociale e, dall'altra della necessità di tenere conto delle esigenze di carattere tecnico giuridico che richiedono interventi correttivi e migliorativi. Dichiara comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CENTARO(FI), nel condividere i rilievi formulati dal presidente Salvi e le esigenze di cui si è fatto interprete il senatore Caruso, esprime alcune perplessità sul carattere irrisorio di alcune delle sanzioni previste, considerando che la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza dei luoghi di lavoro può determinare conseguenze particolarmente gravi a danno dei lavoratori tra cui lesioni permanenti e la morte. Egli osserva peraltro, accanto ad un adeguato apparato sanzionatorio, occorre prevedere altrettanto idonei strumenti di controllo, al fine di evitare che l'intero sistema repressivo di comportamenti lesivi della sicurezza dei lavoratori sia di fatto disatteso. Esprime, in conclusione, il voto favorevole del suo Gruppo

Il senatore CASSON(PD-Ulivo), nel condividere quanto rilevato dal presidente Salvi, esprime dubbi e perplessità in particolare in riferimento alla inadeguatezza delle sanzioni previste, tenendo anche conto del rischio della prescrizione. Esprime quindi molteplici dubbi sulle modalità di formulazione dell'articolo 300 che, novellando in bonam partem l'articolo 25-sexies del decreto legislativo n. 231 del 2001, favorisce le società, rimodulando la sanzione massima a seconda della norma antinfortunistica violata.
In riferimento al possibile sovrapporsi delle fattispecie previste nel decreto con alcune fattispecie delittuose contenute nel codice penale, l'oratore rileva che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione la questione può considerarsi superata in quanto opererebbe il concorso formale di norme. Egli osserva peraltro che, mentre le fattispecie di cui all'articolo 437 del codice penale prevedono esclusivamente una responsabilità a titolo di dolo, le contravvenzioni di cui allo schema di decreto in titolo prescindono ovviamente dall'accertamento dell'elemento psicologico. Inoltre, la fattispecie di reato aggravata dall'evento di cui all'articolo 437, comma 2, del codice penale configura un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla normativa in esame. Quanto all'esigenza di riconoscere alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei famigliari delle vittime degli infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare i diritti della persona offesa, egli ritiene che debba essere loro riconosciuta anche il diritto di costituzione di parte civile.
L'oratore ritiene peraltro necessaria una riflessione sulle disposizioni relative all'attività di consulenza recate dal comma 3 dell'articolo 9 nel senso di inibire tali attività ai funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) per evitare evidenti conflitti di interessi.

Dopo un intervento del senatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), che concorda in particolare con i rilievi formulati dal relatore in ordine all'articolo 300 - che modifica l'articolo 25-septies del decreto legislativo 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società - e rileva come tale disposizione sia assolutamente eccedente rispetto alla delega, prende la parola il ministro SCOTTI il quale rileva in primo luogo, con riferimento alla farraginosità del decreto legislativo lamentata dal senatore Centaro, che l'intervento normativo che si realizza con la legge delega e i relativi decreti legislativi ha in primo luogo il non facile compito di introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione in materia che è attualmente regolamentata da circa 1420 disposizioni diverse.
Per quanto riguarda le scelte adottate in materia sanzionatoria il Ministro fa in primo luogo presente di essere ben consapevole dei rilievi che a suo tempo la Commissione aveva formulato circa la scelta di non classificare talune ipotesi come delittuose; tuttavia tali perplessità non furono accolte dal Parlamento nell'approvazione della legge delega, i cui limiti evidentemente non possono essere superati dal decreto legislativo.
Comunque il fatto che gran parte delle sanzioni comminate - siano esse la pena dell'arresto o dell'ammenda nel caso delle contravvenzioni ovvero le sanzioni amministrative pecuniarie - siano state mantenute entro limiti significativamente più bassi da quelli consentiti dalla legge delega, è conseguenza di una mediazione intercorsa fra il Governo e le parti sociali - non solo la Confindustria, ma anche i sindacati dei lavoratori - preoccupate di evitare il rischio che le nuove norme, pur così attese e necessarie, finissero per risultare ingestibili in un contesto economico come quello italiano caratterizzato dal prevalere della piccola e piccolissima impresa.
Nel condividere quanto osservato dal senatore Casson circa la giurisprudenza della cassazione in materia di rapporto tra le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e gli articoli 437 e 451 del codice penale, il Ministro osserva peraltro come l'articolo 298 sia esplicitamente intervenuto per disciplinare l'ipotesi di concorso tra diverse fattispecie incriminatici.

Su tale punto peraltro dissentono il PRESIDENTE, il senatore CASSON (PD-Ulivo) e il senatore CENTARO(FI), i quali esprimono l'auspicio che l'articolo stesso venga soppresso, proprio perché rischia di fomentare confusione circa la sussistenza del concorso formale di reati.

Rispondendo alle critiche del Presidente e del senatore Di Lello Finuoli circa l'eccesso di delega rappresentante dall'articolo 300, il MINISTRO ritiene che l'adozione di tale disposizione debba essere valutata in un quadro sistematico, tenendo conto anche delle difficoltà incontrate dalla giurisprudenza nell'applicazione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2002.

La Commissione conferisce quindi al presidente SALVI (SDSE) il mandato a redigere osservazioni nel senso emerso nel corso del dibattito.


Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)" (n. 234)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore, presidente SALVI(SDSE), la Commissione esprime all'unanimità, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARUSO (AN) segnala come recentemente il tribunale di Sanremo abbia sollevato una singolare questione di costituzionalità in ordine alle disposizioni del codice di procedura civile che regolano la competenza in relazione ad una causa civile intentata da un cittadino nei confronti del comune di Seborga, in provincia di Imperia, e ciò sulla base di un'asserita attribuibilità di personalità di Stato sovrano a tale comune, che, come è noto, rivendica sulla base di antichi diritti la natura di principato autonomo. La questione è stata ovviamente risolta nel senso della manifesta infondatezza da parte della Corte costituzionale in camera di consiglio, ma si pone il problema di quanto spesso iniziative palesemente infondate, inopportune e cervellotiche, se non goliardiche, da parte di taluni organi giudiziari contribuiscano ad un incremento della spesa per l'attività giudiziaria che, come è noto, può contare su un budget limitato e insufficiente per i bisogni della giustizia.

Il ministro SCOTTI nel concordare con il senatore Caruso dà conto di una serie di iniziative e di circolari interne da lui emanate, anche al limite del rispetto dell'autonomia della funzione giudiziaria, dirette proprio a richiamare i magistrati ad esercitare in maniera rigorosa le loro funzioni anche in considerazione della necessità di non sprecare le risorse disponibili.

Il senatore CARUSO (AN) nel valutare in maniera estremamente positiva le affermazioni del presidente del consiglio, onorevole Prodi, circa il fatto che le nomine nelle società quotate sono competenza del prossimo Governo, chiede al ministro Scotti se siano fondate, anche alla luce di alcune segnalazione del Consiglio superiore della magistratura, le notizie apparse sui giornali in ordine a diverse nomine che egli si appresterebbe a fare, per esempio, per l'ufficio di eurojusto quelle dei dirigenti delle sedi della Scuola superiore della magistratura, invitandolo, nel caso, a soprassedere a decisioni che ostacolerebbero un inizio disteso e pacifico, come lui auspica, della XVI legislatura, per quanto riguarda la politica giudiziaria.

Il ministro SCOTTI fornisce ampie assicurazioni circa l'infondatezza delle notizie apparse sulla stampa.

Il presidente SALVI fa presente che per lo svolgimento dei successivi punti all'ordine del giorno è richiesta un numero legale qualificato.

Preso atto della mancanza del numero legale sospende la seduta.

La seduta sospesa, alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,08.

Preso atto della mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, il presidente SALVI toglie la seduta e rinvia lo svolgimento dei restanti argomenti all'ordine del giorno

La seduta termina alle ore 16,10.