AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2008
104ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.


La seduta inizia alle ore 11,10.


IN SEDE REFERENTE

(1791) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio scorso.

Il presidente DINI, dopo aver ricordato che nella seduta pomeridiana del 15 gennaio scorso si era conclusa la discussione generale relativa al disegno di legge in titolo, in sostituzione del relatore Mele, illustra l'emendamento 3.1 volto ad aggiornare la relativa clausola di copertura finanziaria con riferimento all'esercizio finanziario corrente.
Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento testé illustrato.

Il sottosegretario DI SANTO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 3.1.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 3.1, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene infine di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche testé approvate.


(1927) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all’attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007
(Esame)

Il relatore MENARDI (AN) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che l’Accordo in esame è volto a garantire il mantenimento, del collegamento stradale permanente tra Italia e Francia tramite il tunnel del Col di Tenda, in condizioni di efficienza e sicurezza, in linea con le normative nazionali ed europee.
Al riguardo, dopo aver rilevato che la Francia ha già da tempo proceduto alla ratifica dell’Accordo in titolo, fa presente che il notevole incremento registrato negli ultimi due decenni nell’interscambio commerciale ha determinato il raggiungimento di volumi di traffico automobilistico non compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive del tunnel esistente, posto l'elevato il rischio di incidenti in fase di attraversamento. Anche alla luce degli studi effettuati dal gruppo di lavoro insediato nell’ambito della Commissione intergovernativa italo-francese (CIG) - istituita ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra le parti il 24 novembre 2006, a Lucca, cui l'Accordo in esame subentrerà - si è reso pertanto necessario ed urgente provvedere alla realizzazione di nuove opere consistenti nella costruzione di una nuova canna nonché nell’ammodernamento e allargamento del tunnel esistente, al fine di migliorare i collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud.
In questo quadro, l’Accordo in esame specifica le condizioni e le modalità di realizzazione di tali interventi, che avranno una durata stimata tra sette e otto anni.
L’Accordo prevede, inoltre, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004, di introdurre la gestione unificata del tunnel di Tenda, in alternativa all’attuale gestione, caratterizzata dalla presenza di due enti gestori stradali, quali l’Ente nazionale per le strade (ANAS) Piemonte e la Direction départementale de l’Équipement des Alpes-Maritimes (DDE 06), che svolgono attività di manutenzione e gestione sulla sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza.
Nel merito, segnala l'articolo 3, che ridefinisce il ruolo amministrativo e tecnico della citata Commissione intergovernativa italo-francese (CIG), quale autorità amministrativa comune del tunnel, competente sia in ordine al processo di costruzione del nuovo tunnel (e, in particolare, alla convalida dei documenti e degli atti necessari alla realizzazione), sia con riferimento alla gestione unificata del tunnel (prevedendo nello specifico compiti di approvazione dei documenti contenenti le regole da applicare in materia di esercizio, manutenzione, sicurezza, condizioni di circolazione, soccorsi, ispezioni, nonché compiti di vigilanza sul rispetto del regime regolatorio previsto). L'articolo 4, poi, amplia il ruolo consultivo del Comitato di sicurezza di cui all'Accordo preliminare, mentre l’articolo 5 istituisce una Commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG in materia di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario e ne indica la composizione minima, i cui oneri saranno coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
L’articolo 6 reca disposizioni relative all’esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio: la gestione dell’intero tunnel è affidata all’Italia mentre restano affidate alle due Autorità nazionali la gestione delle vie di accesso al tunnel medesimo. Al riguardo si prevede altresì la predisposizione di un manuale di gestione (articolo 7) e la definizione delle clausole finanziarie (articolo 8).
Per quanto concerne le esigenze di sicurezza, si dispone l'obbligo per il gestore unico del tunnel di redigere un apposito regolamento di circolazione (articolo 9), volto a indicare i soggetti di polizia abilitati all’espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale (articolo 10). Si prevede inoltre l'elaborazione di un piano di soccorso binazionale (articolo 11).
Segnala poi le disposizioni relative alla definizione del perimetro dell’intervento e all'identificazione delle opere (articolo 13). La committenza della costruzione del nuovo tunnel è affidata alla Parte italiana, che procede alla realizzazione dell’intervento anche con la designazione di un committente delegato, in applicazione della normativa italiana (articolo 14), ferma restando la responsabilità di ogni Parte in materia di procedure ambientali ed espropriative. Al riguardo evidenzia l'articolo 19, che prevede che le gare d’appalto per la realizzazione dell’intervento si svolgano sulla base della normativa comunitaria e della normativa italiana di riferimento.
Segnala inoltre l'articolo 28, in materia fiscale e doganale, che stabilisce in particolare l’applicazione della disciplina prevista dal diritto interno di ogni Stato e demanda ad ulteriori accordi le questioni non regolate dall'Accordo in esame.
In conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario DI SANTO, nel rilevare l'importanza dell'Accordo in esame, fa presente l'esigenza del raddoppio e dell'ammodernamento della galleria stradale di Tenda al fine di assicurare idonee condizioni di sicurezza in relazione agli attuali, consistenti volumi di traffico.
Rende noto, inoltre, che la Francia ha già provveduto alla ratifica dell'Accordo ed ha istituito, nelle more della realizzazione degli interventi descritti dal relatore, un presidio dei vigili del fuoco sul versante francese dell'imbocco del tunnel di parte francese in ragione delle citate esigenze di sicurezza.
Auspica al riguardo, infine, una celere conclusione dell'iter parlamentare.

Il presidente DINI, dopo aver sottolineato l'imponenza dell'opera che s'intende realizzare per il miglioramento dei collegamenti tra l'Italia e la Francia attraverso le Alpi del Sud, non essendovi altri iscritti a parlare, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine la proposta del Presidente.

(1934) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all’articolo K3 del Trattato sull’Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997
(Esame)

Il relatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) rileva che l'Accordo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - di cui all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione Europea - attraverso il miglioramento della cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari del 1995 relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.
Nel merito si impone agli Stati membri di assicurare che, nell’ambito del diritto interno, il delitto di riciclaggio comprenda quali reati base anche i reati di frode e di corruzione attiva e passiva (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, lettera e) e 2). Ai sensi dell’articolo 3, poi, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio. In base all’articolo 5 del Protocollo, al fine di garantire un’efficace cooperazione nella lotta contro le condotte di frode e di corruzione in danno delle Comunità, si dispone che nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati membri siano adottate misure minime comuni in materia di sequestro e confisca o privazione degli strumenti e proventi del reato di frode, corruzione attiva o passiva e riciclaggio di denaro. Segnala in proposito che, per quanto concerne la normativa italiana, pur essendo previsti il sequestro e la confisca, si rende necessario un adeguamento della disciplina nazionale in relazione alla possibilità di effettuare la cosiddetta confisca di valore, che ha per oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto. L’articolo 6 sancisce che l’assistenza giudiziaria in materia penale non può essere rifiutata dagli Stati membri per il solo fatto che si tratti di reati in materia fiscale concernenti tasse o dazi doganali. Tale disposizione risulta comunque già introdotta nel nostro ordinamento ai sensi della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.
Gli articoli da 7 a 12 definiscono le forme di cooperazione degli Stati membri con la Commissione nel settore disciplinato dalla Convenzione sulle frodi e dai suoi Protocolli e stabiliscono gli obblighi della Commissione risultanti da tale cooperazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali. L’articolo 14 conferma che, nel quadro dell’applicazione del secondo Protocollo, agli atti della Commissione sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale delle Comunità di cui agli articoli 288 e 235 del Trattato che istituisce le Comunità europee.
Quanto alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 13, si precisa che essa può decidere sulle controversie tra Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo in esame. In proposito l’oratore segnala che la norma è già direttamente operante nel nostro ordinamento in virtù del riconoscimento generale della giurisdizione della suddetta Corte ai sensi dell’articolo 35 del Trattato sull’Unione europea. La Corte di giustizia può altresì pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni assunte dalla Commissione in base alle norme concernenti la tutela del trattamento e della circolazione dei dati personali.
Il relatore, in conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario DI SANTO, richiamando le considerazioni svolte dal relatore, sottolinea che la sanzione penale del riciclaggio dei proventi di reato si colloca nel più generale ambito della lotta contro la criminalità organizzata di cui all’azione comune del 3 dicembre 1998 e alla decisione quadro n. 500 del 26 giugno 2001 concernenti il riciclaggio di denaro e il sequestro e la confisca dei proventi di reato, che obbligano gli Stati membri a prevedere un ampio elenco di reati base ed a introdurre norme minime comuni in materia di sanzioni.

Il presidente DINI, non essendovi altri iscritti a parlare, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine la proposta del presidente Dini.


PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: seguito dell'esame del documento conclusivo.

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta il relatore seduta ha illustrato uno schema di documento conclusivo relativo all’indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore MARTONE (RC-SE) sottolinea l'esigenza che il documento che la Commissione si accinge ad approvare riassuma complessivamente lo stato dei lavori finora condotti e dia conto di tutti gli elementi di informazione acquisiti nel corso delle audizioni, con particolare riferimento alle competenze del CICS e al ruolo dell’Agenzia, senza trarre necessariamente delle conclusioni al riguardo. In proposito chiede di disporre di tempo aggiuntivo per formulare delle proposte di modifica al testo presentato dal relatore con riferimento tra l’altro alla questione delle sedi periferiche dell’istituenda Agenzia.

Il senatore MICHELONI (PD-Ulivo) si unisce alla proposta del senatore Martone, sottolineando la necessità di pervenire ad una formulazione del documento conclusivo quanto più ampiamente condivisa.

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) dichiara di condividere la proposta del Presidente formulata nella scorsa seduta, volta a raccogliere in un volume unico, oltre al documento conclusivo – di cui ritiene inopportuno enfatizzare la portata politica entrando in una dettagliata disamina di proposte modificative - i resoconti relativi all’indagine conoscitiva e all’esame in sede referente dei disegni di legge presentati in materia di riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, unitamente al testo unificato proposto dal relatore e alla documentazione acquisita nel corso delle audizioni.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) ritiene necessario rinviare l’approvazione del documento finale al fine di consentire una più approfondita valutazione dei profili sottolineati dal senatore Martone.

Il senatore MANTICA (AN) propone di conferire mandato al relatore a elaborare una formulazione che tenga conto delle posizioni emerse.

Il relatore TONINI (Aut), alla luce delle considerazioni formulate nel corso del dibattito, si riserva di presentare un nuovo schema di documento conclusivo da sottoporre alla Commissione in altra seduta.

Il presidente DINI propone quindi di conferire mandato al relatore a formulare delle modifiche allo schema di documento conclusivo già illustrato in relazione alle osservazioni svolte nel corso del dibattito e di rinviarne l’esame.

La Commissione conviene con la proposta del presidente Dini e il seguito dell’esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 12,00.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1791


Art. 3

3.1
Il Relatore
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2008, di 169.020 euro per l'anno 2009 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».