AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3509) Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti . Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, richiamato il parere reso lo scorso 14 settembre, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), invitando tuttavia a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale: la determinazione dei requisiti minimi, pertanto va ricondotta alla determinazione di principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(3438) Disciplina dell' agriturismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri e Rocchi
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAGNALBO' (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e volto a dettare una disciplina organica in materia di agriturismo. Segnala che, pur presentando la disciplina in esame connessioni con competenze legislative regionali, le sue disposizioni possono essere ricondotte da un lato a principi fondamentali in materia di governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni; dall'altro alle materie tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché sistema tributario, che il medesimo articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Segnala inoltre come l'intervento legislativo così realizzato risponda all'esigenza di individuare alcuni contenuti tipici delle attività agrituristiche, con caratteri di uniformità sull'intero territorio nazionale: un'esigenza particolarmente fondata, anche al fine di garantire criteri omogenei per l'accesso ai contributi destinati al settore.

Ritiene peraltro che il testo all'esame susciti alcune perplessità: in particolare, l'articolo 4, comma 4, detta criteri ai quali le regioni dovrebbero attenersi nel disciplinare ambiti che sembrano riconducibili alla materia turismo; occorrerebbe poi, a suo avviso, valutare l'opportunità di stabilire norme come quelle di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, che appaiono di eccessivo dettaglio in un ambito materiale riconducibile alla materia di legislazione concorrente "tutela della salute", ovvero come quelle di cui all'articolo 7 in ambiti che appaiono riconducibili a materie di competenza concorrente (professioni) o residuale delle regioni (formazione professionale); ugualmente dovrebbero essere attentamente valutate le norme concernenti i periodi di apertura e le tariffe praticate, di cui all'articolo 8 e la trasformazione e vendita dei prodotti (articolo 10), le quali possono essere considerate anch'esse riconducibili a materie di competenza legislativa delle regioni. Segnala inoltre che all'articolo 13 non appare conferente il richiamo a un'"attività di indirizzo e di coordinamento" del Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di agriturismo.
Ritiene che la Commissione di merito possa essere invitata altresì a valutare la coerenza della previsione dell'articolo 4, comma 1, che affida alle regioni la definizione di criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica con quelle recate dall'articolo 6, comma 2 - che dispone in tema di avvio dell'attività agrituristica e di modalità di autorizzazione alla stessa - e dall'articolo 8, comma 1 - in tema di comunicazioni in materia di periodi di apertura.
La salvaguardia delle competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è sancita, in via generale, dall'articolo 15: ritiene pertanto utile invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di espungere dal testo i riferimenti alle province autonome - come ad esempio quello di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 11, comma 1 - suscettibili di indurre a ritenere che solo quelle disposizioni siano applicabili anche a dette province. Quanto all'articolo 11, comma 1, che prevede l'adozione di un programma triennale per la promozione dell'agriturismo italiano, segnala l'opportunità di richiedere che l'intesa sia acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni.

Ha quindi la parola il sottosegretario GAGLIARDI, il quale, pur dichiarando di comprendere l'esigenza di definire una disciplina omogenea in presenza di legislazioni regionali assai differenziate che possono produrre situazioni di disparità, manifesta forti perplessità sul testo in esame, che interviene prevalentemente in materie quali quella del turismo e dell'agricoltura che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa residuale delle regioni. In particolare, sono a suo avviso assai discutibili le disposizioni recate dagli articoli 6, 7, 8, 10, che intervengono in materie di competenza legislativa regionale; sottolinea come anche l'articolo 13 susciti perplessità laddove prefigura poteri di indirizzo e coordinamento del Ministro in materia di agriturismo. Si sofferma quindi criticamente anche sull'articolo 14, comma 2, nel quale si fa riferimento ai "principi fondamentali contenuti nella presente legge", cui le regioni dovranno uniformare le proprie normative, senza indicare le materie di legislazione concorrente alle quali sono riconducibili le disposizioni in esame.

Interviene quindi il senatore SCARABOSIO (FI) che sottolinea la difficoltà di distinguere tra norme recanti principi fondamentali e norme di dettaglio; la riforma del Titolo V si è rivelata, a suo avviso, la causa di un incremento di conflittualità tra Stato e regioni che non si può non deplorare.

Il presidente FALCIER (FI) dichiara di condividere le perplessità sul testo in esame espresse dal rappresentante del Governo e dallo stesso relatore, ricordando come le regioni abbiano adottato numerose leggi in materia di agriturismo.

Il relatore MAGNALBO' (AN) propone, in conclusione, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con le osservazioni già formulate nel precedente intervento, integrate da quelle segnalate dal rappresentante del Governo.
Dopo aver dato conto degli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge, e non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone, infine, di esprimere su di essi, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.0.12, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se un intervento legislativo statale che disciplini modalità per la privatizzazione di enti e aziende regionali non confligga con competenze legislative regionali;
- parere non ostativo sull'emendamento 3.5, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di intervenire con atto legislativo a novellare una fonte di rango regolamentare;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.4, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare le condizioni in presenza delle quali il potere regolamentare del comune può prevedere l'esenzione di cui all'articolo 6;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.18, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il mero parere del Presidente della regione interessata - anziché l'intesa, come sancito dalla legge vigente - per la nomina del presidente delle autorità portuali ivi disciplinate, segnalando altresì l'opportunità di evitare l'individuazione dell'organo regionale cui spetta esprimere la posizione della regione, che appare configgere con l'autonomia organizzativa delle regioni;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.


(3190) AGONI ed altri. - Norme per l' identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l' uso delle analisi del DNA per l' identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne
(3240) ROLLANDIN ed altri. - Norme per l' identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte
(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamento. Esame. Parere favorevole su testo unificato, non ostativo sull'emendamento)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra il testo unificato in titolo, con il quale si disciplina un nuovo sistema di identificazione dei bovini, caprini e ovini da allevamento, attraverso modalità che consentono di garantire le esigenze sia di tutela dei consumatori contro ogni truffa nella commercializzazione della carne, sia di profilassi internazionale contro il sorgere e diffondersi di epidemie, sia infine di tutela della concorrenza nel mercato relativo al comparto, rispondendo altresì a esigenze di tutela della salute. A tal fine, è infatti prevista l'istituzione di un libro genealogico per la raccolta e conservazione dei dati relativi al DNA degli animali.
Alla luce di tali considerazioni, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul testo in esame e un parere non ostativo sull'emendamento ad esso riferito.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.