DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
201ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASCARELLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.


La seduta inizia alle ore 15,05.


IN SEDE DELIBERANTE

(3475) Deputato RAMPONI. - Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente PASCARELLA ricorda che il provvedimento è già stato definito dalla Commissione in sede referente nella seduta del 23 novembre 2005. Propone quindi di considerare acquisito il lavoro già svolto nella precedente fase di esame e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 15,20 di oggi.

La Commissione conviene.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 581)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Illustra lo schema di decreto il senatore MANFREDI (FI), rilevando che esso mira ad adeguare la struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa ad una più incisiva attività di supporto e raccordo con l’Amministrazione, resa necessaria dal processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti derivanti dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale. Tali esigenze di adeguamento costituiscono altresì il riflesso delle recenti innovazioni in materia di ordinamento della Pubblica Amministrazione e di riordino della Dirigenza statale. Segnala in particolare l’articolo 2, comma 2 dello schema, che esclude dagli uffici di diretta collaborazione il Servizio pubblica informazione, nella considerazione che la peculiare attività da esso svolta nei confronti degli Stati Maggiori e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri imponga un più stretto coordinamento con le funzioni espletate in via generale dall’Ufficio di gabinetto e disciplinate dal successivo comma 3. L’articolo 5, comma 2, prevede invece che il Capo ufficio legislativo, oltre che tra i dirigenti incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possa essere nominato dal Ministro anche tra gli ufficiali generali o gli ammiragli in servizio permanente. Il successivo comma 6 del medesimo articolo attiene invece alla decadenza dall’incarico di Capo di gabinetto del Capo dell'ufficio per la politica militare e del Capo dell’ufficio legislativo, se militare. In particolare, la norma prevede che questi ultimi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, possano permanere nell’incarico fino a tre mesi dopo la data di insediamento del nuovo Ministro. L’articolo 6, comma 1, stabilisce invece la decadenza automatica al termine del mandato governativo del Ministro anche per il personale estraneo all’Amministrazione della Difesa in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. A similitudine di quanto già previsto in altri Dicasteri, l’articolo 8, comma 3, estende infine la corresponsione della cosiddetta “indennità di gabinetto” ad alcune figure che esplicano funzioni preminenti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, attualmente escluse da tale beneficio, ovvero alle quali esso viene oggi riconosciuto in via interpretativa.
Dopo aver dato conto del parere del Consiglio di Stato sul testo, il relatore invita conclusivamente ad esprimere al riguardo un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(3475) Deputato RAMPONI. - Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il presidente PASCARELLA avverte che non sono pervenuti emendamenti al testo.

Si passa quindi alle votazioni.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori e dopo dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori NIEDDU (DS-U), PERUZZOTTI (LP), PALOMBO (AN), MANFREDI (FI) e MELELEO (UDC), nonché del sottosegretario BERSELLI, la Commissione, con separate votazioni, approva quindi gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nonché il disegno di legge nel suo complesso.


IN SEDE REFERENTE

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta
(1100) CUTRUFO. - Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria
(3340) LONGHI. - Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PASCARELLA avverte che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3476 – scelto come testo base – e sugli emendamenti ad esso riferiti, è necessario ancora una volta rinviare il seguito dell’esame congiunto.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 15,25.