Pedrazzini
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini dell’approfondimento e dello sviluppo del Piano generale dei trasporti, nonché per l’attività di monitoraggio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza. A tale scopo è autorizzata la spesa di 210.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
1.2
«1. Ai fini dell’approfondimento e dello sviluppo del Piano generale dei trasporti, nonché per l’attività di monitoraggio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza. A tale scopo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
1.3
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto del dettato costituzionale espresso nel comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che considera le materie oggetto del Piano Generale dei trasporti tra quelle assoggettate a legislazione concorrente tra Stato e Regioni,».
1.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «ad esclusione delle attività volte al reperimento delle risorse in sede comunitaria e presso il settore privato».
1.5
Al comma 1, dopo le parole: «n. 30» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli studi e consulenze per la progettazione dei progetti infrastrutturali».
1.6
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «n. 30» aggiungere le seguenti: «dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell’intermodalità, del trasporto pubblico locale, sul miglioramento della logistica e per incentivare la liberalizzazione del mercato».
1.7
Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «e per quanto disposto in materia di deleghe dalla legge 5 marzo 2001, n. 57».
1.8
Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «avuto riguardo a quanto stabilito all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre, n. 443».
1.9
Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «e per la definizione degli aggiornamenti del Piano ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 giugno 1984, n. 245».
1.10
Al comma 1, sostituire le parole da: «700.000 euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «100.000 euro per l’anno 2002, 300.000 per l’anno 2003 e 350.000 per l’anno 2004».
1.11
Al comma 1, sostituire la cifra: «700.000 euro» con la seguente: «450.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.
1.12
Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «500.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.
1.13
Al comma 1, sostituire le parole: «700.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro».
1.14
Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «550.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.
1.15
Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «600.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.
1.16
Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «650.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.
1.17
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè gli incarichi di studio e di consulenza siano affidati sulla base di gare europee».
1.18
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito al raggiungimento delle finalità e alla spesa autorizzata di cui al presente comma».
1.19
Al comma 2, sostituire le parole: «è facoltà del» con la seguente: «il» indi sostituire la parola: «concedere» con la seguente: «concede».
1.20
Al comma 2, sopprimere le parole: «associazioni e».
1.21
Al comma 2, sostituire le parole: «concedere ad associazioni e società private l’accesso, a titolo oneroso,» con le seguenti: «concedere a titolo gratuito agli Enti locali e alle Associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a titolo oneroso alle società private l’accesso».
1.21 (Nuovo testo)
Donati, Fabris, Brutti Paolo, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Falomi, Martone, Montalbano, Ripamonti, Turroni, Viserta Costantini, Zancan
Al comma 2, sostituire le parole: «concedere ad associazioni e società private l’accesso, a titolo oneroso,» con le seguenti: «concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l’accesso».
1.22
Al comma 2, sostituire le parole: «concedere ad associazioni e società private l’accesso, a titolo oneroso,» con le seguenti: «concedere a prezzo agevolato agli Enti locali e alle Associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a titolo oneroso alle società private l’accesso».
1.23
Al comma 2, sopprimere le parole: «e società private».
1.24
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «società private» aggiungere le seguenti: «accertata l’insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con membri del Parlamento e del Governo».
1.25
Al comma 2, sostituire la parola: «oneroso» con la seguente: «gratuito».
1.26
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo oneroso» sopprimere le seguenti: «alle procedure elaborative».
1.27
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «alle procedure elaborative» fino a: «dei risultati ed alla» con le seguenti: «alla consultazione della».
1.28
Al comma 2, sostituire le parole da: «alle procedure elaborative» fino alle parole: «sistema informativo» con le seguenti: «alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero ed alla banca dati del sistema informativo».
1.29
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
1.30
Al comma 2, dopo le parole: «ex Ministero dei trasporti e della navigazione.» inserire le seguenti: «L’accesso è consentito ai soggetti privati previa stipula di una convenzione e dietro versamento di una cauzione, di un canone annuo e di un corrispettivo calcolato sulla base delle informazioni effettivamente acquisite».
1.31
Al comma 2, dopo le parole: «ex Ministero dei trasporti e della navigazione.» inserire le seguenti: «L’accesso è altresì consentito alle Pubbliche amministrazioni, agli Organi Costituzionali e giurisdizionali tramite apposita convenzione e a titolo gratuito».
1.32
Fabris, Crema
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L’accesso al sistema informativo di cui al presente comma è gratuito per gli uffici della pubblica amministrazione, gli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
1.33
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie».
1.34
Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «non oltre cinque mesi».
1.35
Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «non oltre 150 giorni».
1.36
Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «non oltre quattro mesi».
1.37
Al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».
1.38
Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «110 giorni».
1.39
Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «100 giorni».
1.40
Al comma 2, modificare le parole di: «tre mesi» con le seguenti: «settantacinque giorni».
1.41
Al comma 2, sopprimere dopo le parole: «i corrispettivi per» le seguenti: «alle procedure elaborative».
1.42
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché le predette società private non appartengano o non siano nella disponibilità di componenti del Governo».
1.43
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere il seguente periodo: «Il 25 per cento dei corrispettivi di cui al presente comma è destinato ad anticipare sperimentalmente l’applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per verificare l’impatto ambientale e socio-economico del piano infrastrutture contenuto nel PGT e aggiornato dalla delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001».
1.44
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare l’attuazione di particolari procedure volte ad assicurare la sicurezza dei dati contenuti nel SIMPT».