LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2006
541ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI


La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici" (n. 603)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il senatore CICOLANI (FI), facente funzioni di relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente PEDRAZZINI verifica la presenza del numero legale e pone ai voti la proposta di parere illustrata che, con il voto contrario del senatore VERALDI (Mar-DL-U), è approvata.

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2005 (n. 605)
(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, nonché dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sull'Atto del Governo in titolo, sottolineando tuttavia che il parere della competente Commissione parlamentare è reso ormai su un contratto di servizio la cui efficacia giuridica è temporalmente conclusa.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale il presidente PEDRAZZINI, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del Relatore che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (n. 620)
(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2006, n. 650. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo ricordando preliminarmente che la legge n. 650 del 1996 demandava al Ministero delle comunicazioni l'adozione di un regolamento contenente le norme relative all'accesso ai servizi audiotex, videotex e a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e autodisabilitazione da parte degli utenti del servizio fisso e radiomobile di comunicazione. Tali servizi erano accessibili - nel 1996 - solo attraverso le numerazioni telefoniche "144" e "166" e comprendevano tutti i servizi che consentivano l'accesso ad informazioni o prestazioni di tipo vocale, testuale o grafico. A seguito dell'emanazione della legge n. 249 del 1997 - che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, si è posto il problema di individuare il soggetto competente a regolare la materia di cui si tratta. Il Consiglio di Stato, adito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede consultiva sulla questione della competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, ha riconosciuto - con il parere n. 2354 del 26 agosto 2002 - come soggetto competente il Ministero delle comunicazioni sul rilievo che il decreto-legge n. 545 del 1996 è da considerarsi legge speciale che attribuisce al Ministero un potere regolamentare finalizzato alla tutela della persone e dei valori sociali e culturali nonché alla prevenzione di danni e pregiudizi alla sicurezza ed alla convivenza civile. Nello stesso parere è altresì suggerita l'adozione di un testo comprendente tutte le disposizioni vigenti del regolamento previsto dal decreto ministeriale n. 385 del 1995, con la conseguente abrogazione di tale fonte. Con lo schema di regolamento in esame sono state pertanto adeguate le disposizioni contenute nel citato decreto n. 385 alle innovazioni intervenute nonché alla regolamentazione europea del settore, recepita con il decreto legislativo n. 259 del 2003 ispirato alla convergenza ed alla neutralità tecnologica. Il provvedimento si propone dunque di fissare regole omogenee per i servizi a sovrapprezzo offerti tramite reti e servizi di diversa tecnologia, nonché di disciplinare tali servizi in modo da contemperare l'esigenza di non porre barriere allo sviluppo dei nuovi servizi con quella di dare adeguata tutela all'utenza. In particolare, lo schema di decreto legislativo si suddivide in sette capi che riguardano le disposizioni generali (articoli da 1 a 3), il contenuto dei servizi a sovrapprezzo (articoli da 4 a 11), le modalità di espletamento di tali servizi (articoli da 12 a 15), l'attivazione degli stessi servizi (articoli da 16 a 19), i controlli e le sanzioni (articoli da 20 a 22), le disposizioni in materia di pubblicità (articolo 23) e le disposizioni finali (articoli da 24 a 29). Propone quindi di esprimere un parere favorevole per il quale sono tuttavia necessarie delle puntualizzazioni in relazione agli articoli 12 e 15.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale sulla proposta di parere testé illustrata (e riportata in allegato al resoconto della seduta odierna), il presidente PEDRAZZINI verifica la presenza del numero legale e pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che, con il voto contrario del senatore VERALDI (Mar-DL-U), risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 624)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Esame. Parere favorevole.)

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo facendo presente che lo schema di decreto legislativo in esame è sottoposto nuovamente al parere della Commissione, dopo che il Governo ha sostanzialmente accolto tutte le osservazioni formulate in occasione dell'espressione del primo parere da parte della Commissione sull'Atto Senato n. 583. Sulla base di tale considerazione propone di esprimere un parere favorevole sull'Atto del Governo n. 624.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente PEDRAZZINI, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere formulata dal Relatore che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina relativa all'impiego dei minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi (n. 625)
(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il senatore GUASTI (FI), facente funzioni di relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo facendo presente che la legge n. 112 del 2004 ha tracciato le linee di una riforma complessiva del sistema radiotelevisivo, all'interno della quale uno degli elementi qualificanti è costituito dall'articolo 10 che mira a tutelare i minori come utenti del servizio radiotelevisivo ed anche come soggetti attivi della programmazione televisiva. L'articolo 10 stabilisce che l'impiego della figura del minore di quattordici anni nei programmi radiotelevisivi sia disciplinato da un apposito regolamento. Il regolamento in esame reca quindi tale disciplina: da un lato, esso mira a garantire il rispetto della dignità personale del minore di anni quattordici, assicurando che la sua immagine venga utilizzata secondo criteri rispondenti ad un elevato livello di tutela e vietando ogni strumentalizzazione della sua età o della sua condizione socio-familiare, dall'altro, a tutelare il lavoro minorile richiamando i principi già contenuti nella legge n. 977 del 1967 relativa alla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
In particolare, l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del regolamento e contiene la definizione di programmi radiotelevisivi, intesi come l'insieme dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo. Lo stesso articolo individua poi le emittenti televisive soggette al regolamento. L'articolo 2 definisce le modalità di impiego dei minori di anni quattordici stabilendo la salvaguardia della loro dignità personale, dell'integrità psicofisica e della privacy senza strumentalizzazioni dell'età, dei corpi e della condizione socio-familiare degli stessi minori. L'articolo 3 - secondo la previsione della legge n. 112 del 2004 - individua nella Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'organismo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme del regolamento. L'Autorità è inoltre responsabile della irrogazione delle sanzioni in caso di violazione dei principi previsti dallo stesso regolamento. L'articolo 4 disciplina infine gli aspetti giuridici dell'impiego dei minori rinviando alla legge n. 977 del 1967. Pur esprimendo sul provvedimento un parere favorevole ritiene tuttavia che alcune precisazione, relativamente al testo debbano essere fatte. Illustra pertanto al riguardo una proposta di parere favorevole con osservazioni (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, verificata la presenza del numero legale, il presidente PEDRAZZINI pone ai voti la proposta di parere illustrata dal Relatore che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 603


L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici" (n. 603):

- premesso che con lo schema di regolamento si ridefinisce non solo la struttura organizzativa del Consiglio, ma si riordinano anche le funzioni prevedendo che esso possa essere chiamato anche ad esprimere parere sulle questioni riguardanti la materia dei lavori pubblici sottoposte alla sua attenzione da differenti soggetti di natura pubblica;
- segnalato che la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 2, che prevede la possibilità per il Consiglio superiore dei lavori pubblici di esprimere parere sulle questioni pertinenti la materia dei lavori pubblici ad esso sottoposte "dagli organi legislativi" non appare rispettosa dei principi direttivi sui quali si basa il regolamento, dato che il decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici possa essere organo di consulenza facoltativa delle regioni e dei altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici e non delle due Camere;
- sottolineato che la disposizione citata, pur prevedendo una mera facoltà, sembrerebbe avanzare la pretesa che una fonte di rango secondario, in assenza di un'apposita e specifica autorizzazione legislativa, possa sostituirsi alle norme contenute nei regolamenti parlamentari, che la stessa Costituzione colloca a fondamento dell'autonomia delle Camere;
- osservato, infine, che analogo rilievo può essere mosso ad una ulteriore disposizione contenuta sempre nel comma 4 dell'articolo 2, dove si prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici possa redigere norme tecniche su delega, tra gli altri, degli organismi legislativi e che tale disposizione contrasta non solo con i principi del già richiamato decreto legislativo n, 300 del 1999, ma anche con gli articoli 76 e 77 della Costituzione che non riconoscono alcuna forma di delega da parte del Parlamento, al di fuori della delegazione legislativa al Governo e non certamente ad organi tecnici serventi del potere esecutivo,
esprime parere favorevole

osservando tuttavia la necessità che all'articolo 2, comma 4 siano soppresso le parole: "dagli organi legislativi".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 620

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2006, n. 650, lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (n. 620):
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

- si fa presente la necessità di definire un sistema di pagamento che preveda l'impiego di carte o servizi prepagati, al fine di consentire all'utente dei servizi a sovrapprezzo un controllo effettivo della qualità e della quantità dei servizi richiesti;
- con riferimento alle informazioni obbligatorie rese da parte degli operatori nell'espletamento dei servizi a sovrapprezzo, previste dall'articolo 12, si suggerisce di aggiungere alla fine del comma 3, la previsione secondo cui il centro servizi fornisce all'utente la possibilità di scegliere l'accesso diretto al servizio, in modo da evitare l'ascolto delle informazioni previste dal comma 1 dello stesso articolo;
- per quanto riguarda, infine, le modalità con cui devono essere fornite le informazioni previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 15, si suggerisce di sostituire - al comma 8, lettera b) dello stesso articolo - le parole: "una comunicazione personalizzata" con le seguenti: "mediante una comunicazione sui siti web e nelle carte dei servizi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 625


L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge 3 maggio 2004, n. 112, lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina relativa all'impiego dei minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi,

- rilevato che la definizione di "programmi radiotelevisivi", di cui al comma 2 dell'articolo 1 è di identica formulazione rispetto alla definizione degli stessi introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 112 del 2004, confluito nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- evidenziato altresì che l'articolo 2 riproduce in molte parti le disposizioni contenute al punto 1 (La partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive) del codice di autoregolamentazione del 29 novembre 2002 con un conseguente intreccio normativo, rilevato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere, per cui le relative disposizioni hanno assunto rango primario;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- al fine di evitare che eventuali futuri interventi normativi sul testo unico non siano coordinati con la normativa secondaria correlata, si sostituisca la definizione di "programmi radiotelevisivi", di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un rinvio al precitato articolo 2 del testo unico della radiotelevisione;
- all'articolo 2, si preveda - in luogo della ripetizione delle disposizioni contenute nel codice di autoregolamentazione - un rinvio formale al medesimo codice, in modo da evitare conseguenti intrecci normativi cosicché eventuali modifiche al codice stesso risultino direttamente recepite dal regolamento;
- in merito all'articolo 4, che prevede un rinvio alle disposizioni della legge n. 977 del 1967 sull'impiego dei minori, si tenga conto di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, in ordine all'esigenza di fornire "criteri idonei a determinare quali principi di quest'ultima legge possano continuare a trovare applicazione all'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi radiotelevisivi e quali no", dal momento che su tale materia è intervenuta da ultimo la legge n. 112 del 2004 da valutare quindi in rapporto alla legge n. 977 del 1967;
- con riguardo infine alle sanzioni, da ultimo riviste anche dalla legge n. 37 del 2006, si valuti l'opportunità di individuare un riferimento univoco per la loro applicazione ed eventualmente provvedere - con successivo provvedimento legislativo - all'abrogazione delle norme contenute nell'articolo 10 della legge 112 del 2004, già riprodotte nel testo unico della radiotelevisione.