Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
Sopprimere l’articolo.
23.2
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
23.3
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 23. - (Programmi di riabilitazione urbana) – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di programmi volti alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico. I programmi sono promossi dagli enti locali, d’intesa con le amministrazioni interessate, secondo procedure di gara europea e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti».
23.4
Sopprimere il comma 1.
23.5
Sostituire il comma 1) con il seguente:
«1) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti i criteri di coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di riqualificazione ambientale delle aree urbane, al fine di favorirne l’applicazione da parte di regioni, province e comuni».
23.6
Al comma 1, sostituire la parola: «interessati» con le seguenti: «dei beni e delle attività culturali, dell’ambiente e della tutela del territorio, dell’economia e delle finanze».
23.7
Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», inserire le seguenti: «da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
23.8
Al comma 1, dopo la parola: «definiti», inserire le seguenti: «entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
23.9
Al comma 1, sopprimere le parole: «e le modalità».
23.10
Al comma 1, dopo la parola: «valutazione», inserire la seguente: «qualitativa».
23.11
Al comma 1, sostituire le parole da: «volti alla riabilitazione», fino alla fine del comma con le seguenti: «finalizzati a realizzare il miglioramento dell’assetto territoriale urbano per un ordinato sviluppo ambientale degli insediamenti umani».
23.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole: «alla riabilitazione di immobili e attrezzature di livello locale».
23.13
Al comma 1, sostituire le parole: «di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale» con le seguenti: «dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio a livello locale, nonché di programmi volti al restauro conservativo di immobili degradati».
23.14
Al comma 1, dopo le parole: «riabilitazione di immobili», inserire le seguenti: «non assoggettati ad un particolare regime giuridico per effetto di disposizioni legislative, ovvero di atti amministrativi».
23.15
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole: «ed attrezzature di livello locale».
23.16
Al comma 1, dopo la parola: «mobilità», inserire la seguente: «sostenibile».
23.17
Al comma 1, dopo le parole: «mobilità urbama», inserire le seguenti: «previa concessione comunale».
23.18
Al comma 1, dopo la parola: «riabilitazione», inserire le seguenti: «escluse la demolizione e ricostruzione con volumetria maggiore».
23.19
Al comma 1, sostituire le parole da: «volti al riordino» fino alla fine del comma con le seguenti: «volti alla promozione dell’intermodalità».
23.20
Al comma 1, sostituire le parole: «volti al riordino» con le seguenti: «finalizzati alla maggiore sostenibilità ambientale».
23.21
Al comma 1, sostituire le parole: «volti al riordino» con le parole: «per la riorganizzazione».
23.22
Al comma 1, sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine del comma.
23.23
Al comma 1, sostituire le parole da: «attraverso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «su ferro».
23.24
Alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «da collocarsi in adiacenza alle stazioni ferroviarie».
23.25
D’Amico
Al comma 1, dopo le parole: «per le grandi aree urbane» inserire il seguente periodo: «Il tutto nel perseguimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale, ubanistica ed edilizia di parti strategiche del territorio comunale, in relazione agli obiettivi della salvaguardia delle risorse non rinnovabili e del contenimento dei consumi di risorse rinnovabili, nonchè della determinazione di un equilibrato rapporto tra le esigenze di crescita economica e di miglioramento della qualità della vita».
23.26
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968».
23.27
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le trasformazioni di immobili assoggettati ad un particolare regime giuridico per effetto di disposizioni legislative, ovvero di atti amministrativi, sono subordinate, in forza delle predette disposizioni legislative, alle specifiche autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, delle autorità competenti, anche qualora rientrino nell’ambito dell’ordinaria manutenzione dei manufatti».
23.28
Sopprimere il comma 2.
23.29
Al comma 2, sopprimere le parole: «di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull’assetto del territorio».
23.30
Al comma 2, dopo le parole: «gli enti» inserire le seguenti: «le soprintendenze».
23.31
Al comma 2, dopo le parole: «sulle opere» inserire le seguenti: «sui vincoli di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999».
23.32
Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e con le aziende di trasporto locale».
23.33
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei centri storici e nelle zone di pregio in cui sono presenti immobili sottoposti a vincolo per il loro particolare interesse storico, artistico e architettonico».
23.34
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Non sono consentite trasformazioni aventi rilevanza territoriale ed urbanistica capaci di modificare il carico insediativo puntuale o il preesistente sistema di relazioni tra gli elementi del tessuto urbano».
23.35
Sopprimere il comma 3.
23.36
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. I programmi possono riguardare comparti di costituiti da aree, anche non contigue tra loro, in tutto in parte edificate o da destinare a nuova edificazione. Ciascun comparto deve essere individuato in base alla capacità di svolgere per la sua localizzazione un ruolo strategico rispetto alle prospettive di sviluppo sostenibile dell’intero sistema urbano o di alcune sue parti, nonchè in rapporto alla preventiva verifica delle effettive potenzialità di perseguimento dei seguenti obiettivi: a) riorganizzazione funzionale e valorizzazione degli insediamenti esistenti al fine di favorire il contenimento di nuovi consumi di suolo per usi urbani, nonchè una adeguata tutela delle aree effettivamente adibite all’attività agricola;
b) eliminazione delle condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale; miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano; c) insediamento di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, tutelando i beni culturali, ambientali e paesaggistici; d) presenza o potenziamento nelle forme più opportune di infrastrutture per la mobilità degli utenti diretti o indiretti degli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione; e) localizzazione e/o potenziamento di infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse al servizio della collettività; f) massimo contenimento degli oneri finanziari della pubblica amministrazione nella realizzazione dei beni e servizi di interesse pubblico, assicurando la preferenza agli interventi in grado di attrarre capitali di origine privata».
23.37
Marano
«3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, ovvero il completamento di edifici al rustico inteso se realizzato in cemento armato o in ferro come struttura e copertura e delle relative attrezzature e spazi di servizio finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico ambientale e dei beni culturali».
23.38
«3. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuabili nei limiti e nelle condizioni poste dalla normativa urbanistica vigente sul territorio, dalla normativa di tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali».
23.39
Al comma 3, dopo le parole: «nei programmi» inserire le seguenti: «devono garantire il rispetto degli eventuali vincoli posti ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999 e».
23.40
Al comma 3, sostituire le parole: «possono riguardare» con le seguenti: «in ogni caso non comprendono».
23.41
Al comma 3, dopo le parole: «possono riguardare» inserire le seguenti: «opere di consolidamento, ovvero».
23.42
Al comma 3, sostituire le parole: «di demolizione e ricostruzione» con le seguenti: «non aventi rilevanza territoriale ed urbanistica di conservazione».
23.43
Al comma 3, sostituire le parole: «ricostruzione di edifici» con le seguenti: «o restauro di immobili abbandonati».
23.44
Al comma 3, dopo la parola: «edifici» inserire le seguenti: «non assoggettati ad un particolare regime vincolistico o giuridico in forza di specifiche disposizioni di legge o atti amministrativi».
23.45
Al comma 3, dopo le parole: «ricostruzione di edifici» inserire le seguenti: «mantenendo le volumetrie preesistenti».
23.46
Al comma 3, sopprimere le parole: «e delle relative attrezzature e spazi di servizio».
23.47
Al comma 3, dopo le parole: «spazi di servizio» inserire le seguenti: «prescritti da norme legislative o regolamentari statali o regionali, da strumenti di pianificazione o da altri atti amministrativi».
23.48
Al comma 3, sostituire la parola: «porzioni» con le seguenti: «manufatti abbandonati situati in aree».
23.49
Al comma 3, dopo la parola: «urbane» inserire le seguenti: «indicate dai comuni, d’intesa con il Ministro dei beni ed attività culturali, tra quelle».
23.50
Al comma 3, dopo la parola: «fisico» inserire la seguente: «ambientale».
23.51
Al comma 3, sostituire: «fisico» con: «ambientale».
23.52
Al comma 3, sostituire: «economico» con: «ambientale».
23.53
Al comma 3, sostituire: «sociale» con: «urbanistico».
23.54
Al comma 3, sostituire le parole: «nel rispetto» con le parole: «nel rigoroso rispetto».
23.55
23.56
Al comma 3, dopo la parola: «storica» inserire la seguente: «urbanistica».
23.57
Al comma 3, dopo la parola: «storica» inserire la seguente: «artistica».
23.58
Al comma 3, dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «urbanistica ed edilizia».
23.59
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti».
23.60
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le demolizioni di cui al comma 3, sono subordinate alle necessità di tutela della pubblica incolumità».
23.61
Sopprimere il comma 4.
23.62
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati prioritariamente all’esigenza di tutelare, conservare e recuperare le aree e gli edifici di particolare interesse ambientale, naturale e storico-culturale».
23.63
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
23.64
Al comma 4, sostituire le parole: «che costituiscono» con le parole: «previste».
23.65
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «rese disponibili» fino alla fine del periodo.
23.66
Al comma 4, sostituire le parole da: «rese disponibili» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 1».
23.67
23.68
Al comma 4, sostituire le parole: «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «ai Ministri di cui al comma 1».
23.69
Al comma 4, sostituire le parole: «con cadenza annuale» con le seguenti: «con cadenza semestrale».
23.70
Al comma 4, sostituire le parole: «di riabilitazione» con le seguenti: «di riabilitazione e trasformazione».
23.71
Lauro
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I programmi di costruzione di nuove autostazioni, anche se cofinanziati da risorse private, sono assoggettati ad apposita approvazione della Giunta comunale cui compete l’accertamento dellle seguenti condizioni: a) indicazione di area idonea a garantire l’utilizzazione dell’autostazione a tutte le linee in esercizio che prevedano nel comune interessato alla costruzione capolinea o fermata attiva;
b) individuazione di aree potenzialmente utilizzabili per l’ampliamento dell’infrastruttura anche attraverso procedure espropriative, in rapporto alle previsioni di riorganizzazione delle reti urbane ed extraurbane dei servizi di trasporto pubblico».
23.72
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Le opere che costituiscono i programmi sono sottoposte all’approvazione delle regioni e delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-artistica».
23.73
«4-bis. Il soggetto esecutore delle opere di cui al presente articolo deve essere scelto in base a gara europea, sulla base di progetti definitivi regolarmente approvati dall’ente locale competente».
23.74
Sopprimere il comma 5.
23.75
23.76
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. I programmi di cui al comma 1, debbono prevedere interventi per l’agevolazione del car-sharing e delle altre diposizioni di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1998».
23.77
Al comma 5, sostituire le parole: «della giunta comunale» con le parole: «del consiglio comunale».
23.78
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano laddove non siano stati predisposti piani di recupero, programmi di riqualificazione urbana, interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane e piani urbani di mobilità».
23.79
Montino, Iovene, Rotondo, Gasbarri, Brutti Paolo, Giovanelli
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le eventuali varianti di PRG approvate dal Consiglio comunale finalizzate ai programmi di riabilitazione urbana sono immediatamente esecutive previa semplice comunicazione alla Regione».
23.80
Sopprimere il comma 6.
23.81
Pellegrino, Forte, Danzi
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga agli articoli 1120-1121-1136, comma 5º, del C.C. gli interventi di recupero relativi ad immobili composti da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, sulla base millesimale, ovvero, ove mancante, sulla base delle rendite catastali».
23.82
Al comma 6, sostituire le parole da: «dei proprietari» fino a: «catatale» con le seguenti: «della maggioranza assoluta dei proprietari degli immobili interessati».
23.83
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «rappresentanti la maggioranza» fino a: «è sufficiente a» con le seguenti: «ai sensi di quanto disposto dal codice civile in materia di condominio, è necessaria al fine di».
23.84
Al comma 6, sopprimere le parole: «e del relativo schema di convenzione».
23.85
Al comma 6, sostituire le parole: «nonvanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
23.86
Al comma 6, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».
23.87
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turrroni, Zancan
Al comma 6, sostituire la parola: «diffida» con la seguente: «invita».
23.88
Al comma 6, sostituire le parole: «ad attuare le indicazioni» con le seguenti: «ad esaminare le indicazioni».
23.89
Al comma 6, sostituire le parole: «Decorso infruttuosamente» con la seguente: «Dopo».
23.90
Al comma 6, sostituire la parola: «consegue» con le seguenti: «può conseguire».
23.91
Al comma 6, sopprimere le parole: «ed è abilitato a promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti».
23.92
Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «in deroga» con le seguenti: «è determinata la base».
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: «deve corrispondere» fino alla fine del periodo.
23.93
Al comma 6, sopprimere le parole: «diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione».
23.94
Al comma 6, sopprimere il quinto periodo.
23.95
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Il consorzio di cui al comma 6, deve fornire ogni semestre all’ente locale ed alle amministrazioni interessate un rendiconto contenente: a) l’attestazione della conformità degli interventi eseguiti alla normativa urbanistica ed al vincolo posto sull’area o sull’edificio oggetto di intervento, ove esistenti;
b) lo stato di quanto già realizzato, le previsioni delle opere da realizzare.
L’insieme dei documenti è soggetto all’esame degli organi consiliari degli enti locali, che possono chiedere l’esibizione di tutti i documenti necessari alla verifica della qualità dell’intervento in atto o attuato».
23.96
Cicolani
I commi 8 e 9 dell’articolo 41-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150 aggiunto all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 sono così sostituiti:
«In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati o dai confini di proprietà, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
23.97
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 31, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, avviati entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge e riguardanti interi immobili con destinazione residenziale ricompresi nei programmi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché nei programmi integrati di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, si applica la detrazione fiscale di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Tale detrazione si applica anche nel caso che detti interventi vengano realizzati da imprese di costruzione o cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione frazionata di detti immobili. Ove l’immobile, dopo la ristrutturazione, venga destinato anche parzialmente, dall’impresa o dalla cooperativa edilizia, alla locazione per un periodo di almeno 15 anni, il relativo reddito non è assoggettato all’IRPEG. e all’ICI per un periodo di 15 anni. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato in 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
23.98
«6-bis. I rapporti tra gli enti locali, i consorzi e i soggetti incaricati di eseguire le opere di cui al comma 1, sono disciplinati da una convenzione che prevede a pena di nullità: a) l’oggetto del contratto, la sua durata e le eventuali condizioni di proroga o rinnovo;
b) le condizioni di riscatto, di risoluzione o di decadenza a favore degli enti locali; c) le eventuali modalità e condizioni di indennizzo a favore dei consorzi; d) le obbligazioni di ciascuna parte; e) il costo dell’intervento; f) le penalità da comminare in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione; g) le modalità del controllo tecnico, contabile e finanziario da parte degli enti locali; h) le clausole di salvaguardia urbanistica, ambientale, paesaggistica, storico-artistica ed architettonica».
23.99
«6-bis. Resta fermo il divieto di ampliare gli edifici preesistenti».
23.100
Nella rubrica e in tutto l’articolo sostituire la parola: «riabilitazione» con la seguente: «riqualificazione».
23.0.1
Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:
(Società di riqualifìcazione urbana)
2. Alla procedura concorsuale, riferita ad ogni singolo comparto così come individuato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23, possono partecipare, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, i “soggetti promotori“ aventi i requisiti indicati all’articolo 99, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale. Il tutto con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) le modalità con le quali i comuni provvedono alla precisazione, per ogni singolo comparto, degli specifici obiettivi dei rispettivi programmi;
b) i contenuti minimi e le modalità di presentazione delle proposte; c) i criteri di valutazione delle proposte; la composizione e i compiti del nucleo di valutazione; d) le modalità di valutazione comparativa delle proposte, anche in relazione agli effetti di variazione agli strumenti urbanistici, ai fini della formulazione di una relazione agli organi competenti alla approvazione finale delle proposte, ai sensi del successivo comma 6; e) le forme di pubblicazione degli esiti delle procedure di valutazione e di approvazione delle proposte, garantendo nelle forme più appropriate l’accessibilità all’intera documentazione presentata dai soggetti promotori, nonché ad ogni altro documento o atto inerente alla procedura di valutazione da parte di chiunque vi abbia interesse e non ponendo alcun ostacolo alla loro riproduzione e divulgazione, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990; f) gli adattamenti della disciplina generale per l’individuazione dei comparti incidenti sul territorio di più comuni.
4. Entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, ad esercitare la propria competenza legislativa concorrente, adeguando le proprie disposizioni anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con le figure di pianificazione urbanistica previste nelle rispettive legislazioni.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria potestà legislativa concorrente, secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economica e sociale, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni della presente legge. 6. Per la rilevanza strategica dei programmi nonché la molteplicità dei soggetti e degli interessi coinvolti, l’approvazione finale delle proposte di programmi individuate di pubblico interesse avviene mediante la promozione da parte del Sindaco della procedura di accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e di presentazione delle osservazioni anche da parte dei soggetti che abbiano presentato le proposte. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle proprie leggi, individuano in quali casi possano essere previste procedure semplificate altemative rispetto all’accordo di programma, definendone i relativi caratteri. Per effetto dell’approvazione del programma, il soggetto promotore sottoscrive col comune apposita convenzione, idonea a disciplinare il rapporto di concessione. 7. Nel contesto della procedura di approvazione delle proposte stabilita dal presente articolo, con le forme previste nelle norme regionali, gli organi competenti alla definitiva approvazione dei programmi possono subordinare l’accoglimento della proposta presentata da un soggetto promotore all’introduzione di modifiche ritenute indispensabili per il perseguimento dell’interesse pubblico, purché nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorsualità. 8. Ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’atto di approvazione della proposta di programma comporta l’apposizione sui beni appartenenti al comparto di riferimento del vincolo preordinato all’esproprio nonché gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità. 9. Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il comune provvede, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, a delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto promotore del programma approvato, determinando in tale sede chiaramente l’ambito della delega, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. 10. Nell’esecuzione degli interventi oggetto del programma approvato, il soggetto promotore agisce nel rispetto della normativa europea in tema di evidenza pubblica, con gli stessi obblighi previsti in base alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 a carico del contraente generale. 11. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal presente articolo, si applica il criterio di determinazione dell’indennità di esproprio stabilito dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica giugno 2001, n. 327 anche nei casi in cui l’espropriazione sia finalizata alla realizzazione di opere che rientrino nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata. I proprietari che, secondo le modalità di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come eventualmente integrato nelle norme regionali, abbiano condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e concluso l’accordo di cessione volontaria, acquisiscono il diritto a partecipare alla distribuzione del 30 per cento degli utili della Società di riqualificazione urbana (SRU) di cui al successivo comma 13, così come previsti nel piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito presentato dal soggetto promotore nell’ambito della procedura di formazione e/o approvazione del programma. Tale partecipazione è determinata in una misura corrispondente all’incidenza percentuale dei diritti edificatori ad essi spettanti rispetto alla totalità dei diritti edificatori attribuiti ai beni costituenti il comparto. I diritti edificatori sono calcolati in base al seguente procedimento. A ogni singola particella, così come individuata nel catasto terreni, del comparto nel quale è inserita la proprietà, è attribuito un diritto edificatorio corrispondente alla volumetria ulteriormente edificabile sul lotto in applicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale del programma. Ai fini della determinazione della volumetria ulteriormente edificabile su ogni singola particella, così come individuata nel catasto terreni, la volumetria delle costruzioni esistenti è determinata in base alle disposizioni in materia previste dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali. I diritti edificatori sono determinati considerando, oltre alla volumetria delle costruzioni esistenti, le possibilità legali ed effettive di edificazione riconosciute alle aree edificabili nella definizione del valore dei beni ai fini della conclusione dell’accordo di cessione volontaria. Per i fabbricati di natura condominiale, il diritto edificatorio determinato in rapporto all’intera volumetria dell’immobile è suddiviso tra i proprietari delle singole unità immobiliari in proporzione alla incidenza volumetrica delle medesime. 12. I soggetti promotori di programmi approvati hanno l’obbligo di costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione col comune competente, una società di riqualificazione urbana (SRU) in forma di società per azioni. La società così costituita assume la qualifica di concessionaria del programma, subentrando nel rapporto di concessione al soggetto aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Le società di riqualificazione urbana (SRU) sono tenute ad indicare nella propria ragione sociale l’identificazione del comparto in relazione al quale sono state costituite. I soggetti promotori possono convenire con i soggetti proprietari, che abbiano condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e concluso l’accordo di cessione volontaria, il conferimento della totalità o di parte dei beni compresi nel comparto alla società di riqualificazione urbana (SRU), a fronte della sottoscrizione di azioni, eventualmente anche di risparmio ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., in sostituzione o in aggiunta delle indennità di cui al precedente comma 12. Il Governo è delegato, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, ad emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le norme per disciplinare il conferimento alle società di riqualificazione urbana (SRU) dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dei conferimenti, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le società di riqualificazione urbana possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio. Alle società di riqualificazione urbana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia tributaria di cui al Capo II, Disciplina dei fondi comuni d’investimento immobiliare, della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. A tal fine il Governo è delegato, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, ad emanare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento e di raccordo».
23.0.2
Gruosso, Coviello, D’Andrea, Di Siena
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito della unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti».
Sopprimerlo.
24.2
«Art. 24 - (Riqualificazione urbanistica). – 18. Non sono validi, ai sensi dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell’applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495».
24.3
24.4
Al comma 1, capoverso: «18», sopprimere il primo periodo.
24.5
Al comma 1, capoverso: «18», sostituire le parole: «Sono considerati» con le seguenti: «Non sono».
24.6
Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini della presente disposizione» fino a: «risultino adottati e non ancora approvati» con le seguenti: «La presente disposizione si applica agli strumenti urbanistici che, alla data di entrata in vigore dei decreti-legge i cui effetti sono fatti salvi, risultavano adottati e per i quali non era ancora formalmente comunicata dalla Regione o dagli enti delegati l’intervenuta approvazione, alla data di maturazione del silenzio assenso. L’intervenuta approvazione per silenzio assenso deve essere dichiarata con decreto sindacale con efficacia dalla data di maturazione del termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio assenso.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione qualora le Regioni non abbiano regolato il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici adottati dagli enti per i quali deve intendersi maturato il silenzio assenso previsto dai decreti-legge di cui al primo comma, con propria legge speciale».
24.7
Al comma 1, capoverso: «18», sopprimere il secondo periodo.
24.8
Al comma 1, capoverso: «18», sopprimere l’ultimo periodo.
24.9
Al comma 1, sopprimere le parole da: «La presente disposizione» fino a: «non ancora approvati».
24.10
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «presente disposizione» inserire la seguente: «non».
24.11
Al comma 1, capoverso 18, sopprimere le parole: «adottati e non».
24.12
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e non ancora approvati».
24.13
Al comma 1, al capoverso 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo strumento urbanistico generale o parziale approvato dal Consiglio Comunale o dagli enti competenti è immediatamente esecutivo trascorsi i termini previsti dalla normativa sul silenzio-assenso. Le Regioni e gli enti sovracomunali possono interrompere il periodo previsto per il silenzio-assenso con motivazioni di merito e per una sola volta, e comunque trascorsi ulteriori 180 giorni dalla sospensione, lo strumento urbanistico si intende definitivamente approvato».
24.0.1
Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:
(Rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata)
“62. Per determinare la misura del tasso di cui al comma 1 dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica quanto previsto per i mutui prima casa dal decreto legge 20 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il tasso così determinato è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all’entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza al 1º gennaio 2002.
2. A modifica dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la rinegoziazione non si applica ai mutui agevolati di cui alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché ai mutui integrativi della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora l’onere a carico dello Stato risulti, per effetto della rideterminazione della nuova rata di ammortamento complessiva, superiore a quello originario. 3. Per i mutui agevolati di cui al comma 2 l’onere a carico dello Stato si determina calcolando la differenza tra la semestralità derivante dal nuovo tasso di riferimento e la semestralità derivante dal nuovo tasso agevolato.“».
24.0.2
“Il tasso di interesse di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti di cui all’articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui decreto di concessione è antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Sono altresì esclusi dall’applicazione del tasso, i finanziamenti il cui decreto di concessione è successivo all’entrata in vigore della presente legge, purchè integrativi di finanziamenti già esclusi dall’applicazione del tasso. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato in 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando 1’accantonamento relativo al Ministero medesimo.“».
24.0.3
“3. Le residue disponibilità finanziarie di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 2000, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al programma di cui al comma 1. Non meno del sessanta per cento di tali disponibilità è destinato all’adeguamento dell’offerta abitativa con priorità per gli interventi di recupero e per l’aumento dell’offerta di alloggi in locazione.“».