Il Relatore
Al comma 3, numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La società finanziaria per azioni denominata “Infrastrutture S.p.A.“ di cui all’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».
12.199-bis/01
Sopprimere le parole: «in via prioritaria» indi sopprimere le parole da: «e gli investimenti» fino alla fine del periodo.
12.199-bis/1
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Dopo le parole: «convertito in legge....,», aggiungere le seguenti: «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice divile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,».
12.199-bis/2
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
Dopo le parole: «convertito in legge....,» aggiungere le seguenti. «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,».
12.199-bis/3
Fabris, Lauria, Veraldi
Dopo le parole: «convertito in legge ....» aggiungere le seguenti: «alla quale non possono essere comunque trasferiti beni demaniali e i beni dei quali sia stato riconosciuto il valore storico e artistico del decreto legislativo n. 490 del 1999».
12.199-bis/4
Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via prioritaria le opere strategiche individuate nel Documento di Programmazione economica e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001».
12.199-bis/5
Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via esclusiva infrastrutture pubbliche o infrastrutture private di interesse pubblico».
12.199-bis/7
Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma».
12.199-bis/8
Sostituire le parole da: «o investimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È soppressa la lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 8».
12.199-bis/9
12.199-bis/10
Dopo le parole: «presente comma» sopprimere: «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico» e aggiungere le seguenti: «È in ogni caso escluso qualsiasi intervento della società Infrastrutture relativamente a beni riconosciuti come monumenti nazionali, beni di interesse archeologico, e ogni altro bene individuato ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».
12.199-bis/11
Aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che gli investimenti non possono riguardare attività non direttamente interessate alla realizzazione di opere pubbliche».
12.199-bis/13
Aggiungere in fine le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L’accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente, “Fondo speciale“ dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
12.199-bis/14
Aggiungere in fine le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture Spa per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L’accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente, »Fondo speciale« dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero»
12.199-bis/15
Fabris, D’Amico, Giaretta, Castellani
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tutte le garanzie finanziarie concesse a qualsiasi titolo dalla Infrastrutture Spa per la realizzazione di opere pubbliche sono obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, in un registro telematico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con proprio decreto, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le modalità di istituzione e di accesso al registro telematico delle garanzie, prevedendo espressamente la sua libera consultabilità nelle forme e nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.».
12.199-bis/15-bis
Cicolani, Chirilli
Dopo la parola: «suddette» aggiungere le seguenti: «Alla società Infrastrutture Spa non possono essere trasferiti i beni patrimoniali inalienabili. Sono inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, i beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche».
12.199-bis/16
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».
12.199-bis/17
12.199-bis/18
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie eventualmente prestate dalla Infrastrutture S.p.A. sui beni trasferiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.A. devono riguardare l’esecuzione di opere infrastrutturali che insistono nella Regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia».
12.199-bis/19
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».
12.199-bis/20
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni di cui al D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».
12.199-bis/21
Aggiungere, in fine, in seguente comma: «Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato S.p.A., rimangono inalienabili i beni di cui all’articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società »Patrimonio dello Stato S.p.A.«, l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione».
12.199-bis/22
Aggiungere, in fine, in seguente comma: «Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato S.p.A., rimangono inalienabili i beni di cui all’articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società “Patrimonio dello Stato S.p.A.“, l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione».
12.199-bis/23
Dopo le parole: «strettamente connessi alle infrastrutture di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «Nel caso di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. di diritti pieni o parziali sui beni immobili, rimane comunque ferma la assoluta inalienabilità dei beni riconosciuti come monumenti nazionali, dei beni di interesse archeologico, degli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, dei beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, e di ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valori artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali è effettuato sentiti gli enti locali interessati e di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, che dovranno preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso.
Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. l’elenco dei beni dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere interpellata anche nel caso di procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione» e sopprimere in fine: «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».
12.199-bis/24
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 8 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, aggiungere il seguente: “12-ter) La società Infrastrutture S.p.A. predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti commissioni parlamentati per l’espressione del relativo parere“».
12.199-bis/25
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, aggiungere il seguente: “12-ter) La società Infrastrutture Spa predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del relativo parere“».
12.199-bis/26
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni in legge 15 giugno 2002, n. 112, sono inserite le seguenti parole: “La società Infrastrutture S.p.A. presenta annualmente una relazione sugli interventi realizzati ai Ministeri dell’economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti, che provvedono a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari“».