LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDI' 18 GIUGNO 2002
86ª Seduta (antimeridiana)


Presidenza del Presidente
GRILLO



Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE
(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizione n. 195 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)


Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di giovedì 13 giugno scorso.

Il presidente GRILLO avverte che nella seduta odierna si procederà all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'articolo 7, precedentemente accantonati e che, in virtù delle numerose modifiche che nel corso dell'esame sono state apportate all'articolo in questione, si rende necessario rinviare la votazione finale dello stesso articolo. Inoltre, dopo aver proposto l'accantonamento dell'articolo 10, evidenzia la necessità che venga accantonato anche l'articolo 12 in ragione del fatto che si sta valutando di inserire in un apposito emendamento a questo articolo le indicazioni contenute nella lettera inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio in relazione al decreto legge n. 63 del 2002.

Dopo alcune brevi osservazioni da parte dei senatori FABRI, Paolo BRUTTI e della senatrice DONATI, la Commissione conviene sulle proposte avanzate dal Presidente.

Il senatore FABRIS, in relazione all'emendamento 12.199 bis presentato dal Relatore, chiede che venga formalizzato il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il presidente GRILLO, in accoglimento della richiesta testè avanzata, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 12.199 bis è fissato entro le ore 15,30 di oggi.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'articolo 7 che erano stati in precedenza accantonati.

Previo parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge il subemendamento 7.231 bis/1.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, il subemendamento 7.231 bis/2, posto ai voti, viene quindi accolto.

È altresì accolto, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.231 bis nel testo modificato.

Dopo che il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, posto ai voti, il subemendamento 7.344/1 è accolto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi parere favorevole sull'emendamento 7.344, di contenuto identico all'emendamento 7.345.

Il senatore MENARDI dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 7.344.

Posto ai voti l'emendamento 7.344, di contenuto identico all'emendamento 7.345, è quindi accolto nel testo modificato dall'accoglimento del subemendamento.

Il senatore CICOLANI ritira l'emendamento 7.525.

Previo parere contrario da parte del Relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti tutti i subemendamenti presentati all'articolo 7.527; posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 7.527.

Il senatore PELLEGRINO illustra l'emendamento 7.762 (nuovo testo) - il cui testo è riportato in allegato al resoconto - che recepisce alcuni suggerimenti espressi dal rappresentante del Governo, nonché parte dei contenuti dell'emendamento 7.761.

Il senatore CICOLANI ritira quindi l'emendamento 7.761 ed appone la propria firma all'emendamento 7.762 (nuovo testo).

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione accoglie pertanto l'emendamento 7.762 (nuovo testo).

Il presidente GRILLO ricorda quindi che la votazione finale all'articolo 7, nonché l'esame dei relativi ordini del giorno, è rinviata.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il presidente GRILLO avverte che sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, in quanto privi di reale portata modificativa, i seguenti emendamenti: 8.4, 8.19, 8.22, 8.24, 8.25 e 8.139.

Il senatore TURRONI, nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, si sofferma in particolare sugli emendamenti 8.48 (volto a limitare la deroga troppo vasta e generica in relazione al Codice civile) ed 8.125 (volto a prevedere forme di pubblicità più sostanziali).

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, posti ai voti, con separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

La Commissione approva poi l'articolo 8 nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il presidente GRILLO avverte che, per effetto del parere contrario della Commissione Bilancio, sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2 ter, del Regolamento i seguenti emendamenti: 9.6, 9.7, 9.16, 9.18, 9.19, 9.23, 9.26 e 9.32.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, posti ai voti, con separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

La Commissione approva poi l'articolo 9 nel suo complesso.

Il presidente GRILLO ricorda che l'articolo 10 è stato in precedenza accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente GRILLO avverte che, per effetto del parere contrario della Commissione Bilancio, sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2 ter, del Regolamento i seguenti emendamenti: 11.5, 11.25, 11.26, 11.27, 11.29, 11.33, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88 e 11.89.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, posti ai voti, con separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

La Commissione approva poi l'articolo 11 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALL’ATTO SENATO N. 1246


Art. 12.
12.199-bis

Il Relatore

        Al comma 3, numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «La società finanziaria per azioni denominata “Infrastrutture S.p.A.“ di cui all’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».

 

12.199-bis/01

Il Relatore

        Sopprimere le parole: «in via prioritaria» indi sopprimere le parole da: «e gli investimenti» fino alla fine del periodo.

 

12.199-bis/1

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo le parole: «convertito in legge....,», aggiungere le seguenti: «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice divile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,».

 

12.199-bis/2

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi

        Dopo le parole: «convertito in legge....,» aggiungere le seguenti. «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,».

 

12.199-bis/3

Fabris, Lauria, Veraldi

        Dopo le parole: «convertito in legge ....» aggiungere le seguenti: «alla quale non possono essere comunque trasferiti beni demaniali e i beni dei quali sia stato riconosciuto il valore storico e artistico del decreto legislativo n. 490 del 1999».

 

12.199-bis/4

Fabris, Lauria, Veraldi

        Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via prioritaria le opere strategiche individuate nel Documento di Programmazione economica e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001».

 

12.199-bis/5

Fabris, Lauria, Veraldi

        Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via esclusiva infrastrutture pubbliche o infrastrutture private di interesse pubblico».

 

12.199-bis/7

Fabris, Lauria, Veraldi

        Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma».

 

12.199-bis/8

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

        Sostituire le parole da: «o investimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È soppressa la lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 8».

 

12.199-bis/9

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi

        Sostituire le parole da: «o investimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È soppressa la lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 8».

 

12.199-bis/10

Fabris, Lauria, Veraldi

        Dopo le parole: «presente comma» sopprimere: «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico» e aggiungere le seguenti: «È in ogni caso escluso qualsiasi intervento della società Infrastrutture relativamente a beni riconosciuti come monumenti nazionali, beni di interesse archeologico, e ogni altro bene individuato ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».

 

12.199-bis/11

Fabris, Lauria, Veraldi

        Aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che gli investimenti non possono riguardare attività non direttamente interessate alla realizzazione di opere pubbliche».

 

12.199-bis/13

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

        Aggiungere in fine le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L’accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente, “Fondo speciale“ dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».

 

12.199-bis/14

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi

        Aggiungere in fine le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture Spa per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L’accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente, »Fondo speciale« dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero»

 

12.199-bis/15

Fabris, D’Amico, Giaretta, Castellani

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tutte le garanzie finanziarie concesse a qualsiasi titolo dalla Infrastrutture Spa per la realizzazione di opere pubbliche sono obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, in un registro telematico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con proprio decreto, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le modalità di istituzione e di accesso al registro telematico delle garanzie, prevedendo espressamente la sua libera consultabilità nelle forme e nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.».

 

12.199-bis/15-bis

Cicolani, Chirilli

        Dopo la parola: «suddette» aggiungere le seguenti: «Alla società Infrastrutture Spa non possono essere trasferiti i beni patrimoniali inalienabili. Sono inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, i beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche».

 

12.199-bis/16

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».

 

12.199-bis/17

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».

 

12.199-bis/18

Fabris, Lauria, Veraldi

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie eventualmente prestate dalla Infrastrutture S.p.A. sui beni trasferiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.A. devono riguardare l’esecuzione di opere infrastrutturali che insistono nella Regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia».

 

12.199-bis/19

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».

 

12.199-bis/20

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni di cui al D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».

 

12.199-bis/21

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

        Aggiungere, in fine, in seguente comma: «Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato S.p.A., rimangono inalienabili i beni di cui all’articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società »Patrimonio dello Stato S.p.A.«, l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione».

 

12.199-bis/22

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi

        Aggiungere, in fine, in seguente comma: «Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato S.p.A., rimangono inalienabili i beni di cui all’articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società “Patrimonio dello Stato S.p.A.“, l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione».

 

12.199-bis/23

Fabris, Lauria, Veraldi

        Dopo le parole: «strettamente connessi alle infrastrutture di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «Nel caso di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. di diritti pieni o parziali sui beni immobili, rimane comunque ferma la assoluta inalienabilità dei beni riconosciuti come monumenti nazionali, dei beni di interesse archeologico, degli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, dei beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, e di ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valori artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali è effettuato sentiti gli enti locali interessati e di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, che dovranno preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso.

        Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. l’elenco dei beni dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere interpellata anche nel caso di procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione» e sopprimere in fine: «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».

 

12.199-bis/24

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 8 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, aggiungere il seguente: “12-ter) La società Infrastrutture S.p.A. predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti commissioni parlamentati per l’espressione del relativo parere“».

 

12.199-bis/25

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, aggiungere il seguente: “12-ter) La società Infrastrutture Spa predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del relativo parere“».

 

12.199-bis/26

Fabris, Lauria, Veraldi

        Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni in legge 15 giugno 2002, n. 112, sono inserite le seguenti parole: “La società Infrastrutture S.p.A. presenta annualmente una relazione sugli interventi realizzati ai Ministeri dell’economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti, che provvedono a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari“».