AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005
552ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Conte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 203, volto ad assicurare un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale e recante altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti. Osserva che il provvedimento è collegato al disegno di legge finanziaria per il 2006, per cui è opportuna la sua immediata entrata in vigore.
Si sofferma, quindi, sui contenuti del decreto-legge. L'articolo 1 regolamenta la partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale, stabilendo una quota di partecipazione del 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo di tributi statali. L'articolo 2, al fine di rafforzare l'attività dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza, prevede che gli uffici competenti, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, possano controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti di imposta. Prevede, inoltre, l'assunzione di nuovo personale e appositi piani di contrasto dell'economia sommersa.
L'articolo 3 sopprime il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la società "Riscossione s.p.a." da costituire insieme all'INPS entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 4 precisa che in anticipazione di quanto sarà previsto dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di perequazione delle basi imponibili, operano le disposizioni dei successivi articoli 5, 6 e 7.
L'articolo 5 introduce modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di plusvalenze e minusvalenze finanziarie delle società, mentre l'articolo 6 interviene nel settore delle banche e delle assicurazioni. L'articolo 7 introduce alcune norme fiscali riguardanti le spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese, in modo da evitare improprie detrazioni o riduzioni di reddito.
L'articolo 8 costituisce un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le aziende che scelgono di conferire il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.
L'articolo 9 prevede misure di potenziamento degli strumenti di programmazione finanziaria per favorire la corretta e ordinata gestione delle risorse nel settore sanitario. Si prevede che le Regioni, per accedere a finanziamenti integrativi da parte dello Stato, devono costituire appositi accantonamenti per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato.
Infine, l'articolo 10 trasferisce all'INPS la competenza in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari e l'articolo 11 prevede la copertura finanziaria per l'attuazione della delega in materia di calcolo dei periodi assicurativi,
Conclude, invitando la Commissione a esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI (DS-U) manifesta il dissenso sul parere proposto dal relatore. Osserva che il decreto-legge contiene materie rilevanti ai fini della manovra per il 2006, che dovrebbero essere inserite nel disegno di legge finanziaria. Il Governo, così facendo, ostacola il dibattito parlamentare, con la riserva di porre la questione di fiducia sia sul disegno di legge finanziaria sia sul decreto-legge in esame.
Rileva il mutamento delle linee di politica economica del Governo, che abbandona la strada della riduzione delle aliquote IRPEF con cui alleviare il peso fiscale dei redditi più alti e, sia pure tardivamente, affronta la questione della riduzione del cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro.
Ritiene, infine, che l'ipotesi di partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge, sia del tutto velleitaria, visto che i Comuni non sono dotati di un idoneo apparato tributario; la norma dovrebbe dunque essere integrata con idonee misure organizzative.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Il decreto-legge, a suo parere, è frutto di una metodologia scorretta che introduce in via d'urgenza norme rilevanti ai fini della manovra finanziaria e priva di significato il dibattito parlamentare, che come al solito si concluderà con la presentazione di un maxi-emendamento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia.
Condivide, inoltre, le osservazioni critiche del senatore Vitali sull'articolo 1: si tratta di un'operazione inefficace, poiché i Comuni non dispongono delle strutture idonee a combattere l'evasione fiscale che lo stesso Governo ha incoraggiato con la politica dei condoni.
In realtà, a suo giudizio, la riduzione della spesa graverà sul sistema degli enti locali, secondo un preciso disegno politico che, consapevole dell'insufficienza degli strumenti a disposizione dei Comuni, si appresta ad attribuire loro la responsabilità dell'inevitabile insuccesso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta, avanzata dal relatore, di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore STIFFONI (LP) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 202.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche in ambito provinciale, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove Province

Il presidente PASTORE illustra la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche in ambito provinciale, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove Province: essa potrebbe svolgersi, in particolare, nel periodo in cui i lavori legislativi della Commissione a tale proposito saranno inibiti per la contemporanea trattazione della manovra finanziaria per il 2006.
L'indagine potrà svolgersi con una serie di audizioni che coinvolgeranno i Ministri responsabili dei dicasteri i cui uffici periferici hanno sedi a livello provinciale, le associazioni degli enti locali, le Regioni e il Coordinamento nazionale delle nuove Province d'Italia.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ricorda che all'ordine del giorno sono iscritti provvedimenti di grande rilievo la cui approvazione non comporta oneri per la finanza pubblica e che quindi potrebbero essere trattati anche durante la sessione di bilancio. Tra questi, segnala il riassetto della dirigenza pubblica, il cui esame è atteso ormai da due anni, senza che il Governo abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, più volte annunciato. Quanto alla proposta di indagine conoscitiva, auspica che la procedura informativa non abbia effetti esclusivamente dilatori.

Il presidente PASTORE ricorda che la sessione di bilancio comporta la sospensione dell'esame di tutti i provvedimenti per i quali sia richiesto il parere della Commissione bilancio, indipendentemente dalla circostanza che essi comportino nuove spese o minori entrate, secondo una valutazione che può essere rimessa solo alla stessa Commissione bilancio.
L'indagine conoscitiva proposta sarà utile, a suo avviso, per verificare le compatibilità dell'attuale modello di ente Provincia con il principio di sussidiarietà sancito esplicitamente dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Sotto tale profilo, è rilevante anche la questione dell'eventuale modifica del testo unico sugli enti locali, che secondo alcuni non è più idoneo ad assicurare l'efficacia applicazione del principio di sussidiarietà, riferito indistintamente a enti che hanno estensioni territoriali e popolazioni assai diverse fra loro.

Replica il senatore BASSANINI (DS-U), che ritiene convincente la precisazione del Presidente. Ricorda tuttavia che anche in materia di riforma del testo unico sugli enti locali la sua parte politica ha presentato apposite proposte, per cui non può che convenire sull'opportunità di un confronto.

Il senatore FALCIER (FI) osserva che il titolo dell'indagine conoscitiva individua un ambito particolarmente vasto. A suo avviso è opportuno che la procedura si svolga con ritmi accelerati e comunque entro il periodo in cui il Senato sarà impegnato nella sessione di bilancio, in modo da non ostacolare l'ulteriore corso delle proposte istitutive di nuove Province.

La Commissione approva quindi la proposta di indagine conoscitiva con il titolo indicato dal Presidente, il quale si riserva di sottoporre immediatamente al Presidente del Senato la decisione della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3410) Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi
(2481) GRECO. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 3410, assunto a base per il seguito dell'esame congiunto, alle ore 18 di giovedì 27 ottobre.

La Commissione consente, nell'intesa che potranno svolgersi comunque, nel seguito dell'esame, interventi in discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3186-B) Semplificazione e riassetto normativo per l' anno 2005, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ricorda che la sua parte politica, nella precedente lettura, al termine della discussione aveva espresso un voto favorevole sul disegno di legge 3186, riconoscendo i consistenti miglioramenti, in termini di snellimento delle procedure e di riduzione del carico regolatorio. Aveva inoltre auspicato che l'altro ramo del Parlamento ampliasse la delega di cui all'articolo 5, al fine di consentire una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese. Rileva che l'auspicato miglioramento del testo non si è avverato e che, anzi, la Camera dei deputati ha perfino peggiorato il testo definito dal Senato.
Per tale motivo, riconsiderando la posizione assunta nella precedente lettura, il suo Gruppo si orienta nel senso di non accogliere la modifica apportata dalla Camera dei deputati e ripropone parzialmente, con l'emendamento 13.0.1, la disposizione di cui all'articolo 14 del testo approvato dal Senato. Ritiene che in via interpretativa le attività commerciali e artigianali possano comprendersi in quelle imprenditoriali, per cui non è indispensabile introdurre una specificazione all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990; è invece necessaria la correzione dell'articolo 20, comma 4, della stessa legge, in modo da escludere l'applicazione del principio del silenzio-assenso anche alle istanze, oltre che agli atti e procedimenti, riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime un parere contrario sull'emendamento 13.0.1 (sul cui contenuto, tuttavia, esprime apprezzamento), poiché la modifica comporterebbe un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento e un conseguente ritardo nell'approvazione del disegno di legge, attesa da molte categorie di cittadini.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti identici 13.0.1 e 13.0.2.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1936) EUFEMI ed altri. - Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo e pertanto non ha ancora espresso il proprio parere.
Propone, dunque, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva ed eventualmente in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2005 (violenza negli stadi), se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186-B
Art. 13
13.0.1
BASSANINI
13.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "alle istanze,"».